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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 09163/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23440/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona de l legal e rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – Avverso l a sentenza n. 1686/ 202 2 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 15 aprile2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del28 febbraio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., debitrice [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 23440/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esecutata nella espropriazione presso terzi in suo danno promossa da [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. resa a definizione del suddetto procedimento; per quanto d’interesse, la gravata pronuncia ha ritenuto la validità della procura alle liti in favore dei difensori della procedente, oggetto della contestazione sollevata dall’opponente; ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , affidandosi ad un motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA]; ambedue le parti hannodepositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che è superfluo dare conto del motivo dell’impugnazione di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; r.g. n. 23440/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 10/11/2023, n. 31391) va data convinta continuità; è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta avverso ordinanza di assegnazione conclusiva di espropriazionepresso terzi- non ha ab initio partecipato i l terz o pignorat o (specificamente indicato nel ricorso introduttivo), [OSCURATO:SOCIETA]., altresì non evocatonel presente giudizio di legittimità; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Torino, quale giudice di unicogrado, in persona di diverso magistrato, affinché esamininuovamente l ’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con il soggetto già illegittimamente pretermesso; al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio,ivi incluse quelle del presente grado; p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Torino, r.g. n. 23440/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23440/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona de l legal e rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – Avverso l a sentenza n. 1686/ 202 2 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 15 aprile2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del28 febbraio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., debitrice [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 23440/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esecutata nella espropriazione presso terzi in suo danno promossa da [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. resa a definizione del suddetto procedimento; per quanto d’interesse, la gravata pronuncia ha ritenuto la validità della procura alle liti in favore dei difensori della procedente, oggetto della contestazione sollevata dall’opponente; ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , affidandosi ad un motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA]; ambedue le parti hannodepositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che è superfluo dare conto del motivo dell’impugnazione di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; r.g. n. 23440/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 10/11/2023, n. 31391) va data convinta continuità; è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta avverso ordinanza di assegnazione conclusiva di espropriazionepresso terzi- non ha ab initio partecipato i l terz o pignorat o (specificamente indicato nel ricorso introduttivo), [OSCURATO:SOCIETA]., altresì non evocatonel presente giudizio di legittimità; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Torino, quale giudice di unicogrado, in persona di diverso magistrato, affinché esamininuovamente l ’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con il soggetto già illegittimamente pretermesso; al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio,ivi incluse quelle del presente grado; p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Torino, r.g. n. 23440/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 09163/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris