Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00834/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., per avere cagionato, per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, si addebita all'imputato di avere, con l'autocarro da lui condotto - in un tratto di strada rettilineo e con ottima visibilità - colposamente tamponato la bicicletta (da corsa) condotta dal Pardini, sbalzandolo così al suolo e cagionandone la morte per gravi politraumatismi (fatto del 3.8.2015).

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, in sintesi, quanto segue.

I) Illogicità della motivazione sulla ricostruzione della dinamica rilevata dalle testimonianze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gatto, con travisamento della prova.

Si sostiene che le indicate deposizioni testimoniali siano state travisate, rilevandosi l'incompatibilità tra le premesse - vale a dire le incongruenze e contraddizioni nelle dichiarazioni inerenti alla posizione dei ciclisti, alla condotta di guida dell'imputato, al punto d'urto e al suo essere avvenuto per tamponamento - e l'affermazione della Corte territoriale secondo cui i testi hanno percepito la medesima scena, senza specificare le ragioni per cui le numerose contraddizioni riscontrate nelle deposizioni siano state ritenute superabili con la ricostruzione del fatto accertata in sentenza.

II) Vizio di motivazione in merito all'omessa valutazione della c.t.p.

Rafanelli e alle contraddizioni della c.t.p.

Santini, anche con i rilievi della PG.

Si denuncia che la sentenza impugnata si è limitata a respingere la tesi alternativa difensiva, senza tenere in alcuna considerazione la c.t.p.

Rafanelli allegata all'atto di appello, che ha escluso il tamponamento sulla base del dato della velocità dei due veicoli coinvolti e della diversa massa degli stessi; una collisione da tergo avrebbe comportato il lancio in avanti sia del corpo della vittima sia della bicicletta, mentre nella specie bicicletta e ciclista sono stati individuati in prossimità dell'autocarro.

Gli elementi acquisiti lasciano pensare ad un impatto trasversale, giustificabile solo pensando ad uno spostamento laterale sinistro del Pardini.

Avendo l'autocarro lasciato tracce di una frenata di appena 6 metri, la velocità tenuta dal camion del prevenuto era di circa 28 Km/h, quindi molto bassa, per cui appare sempre più percorribile l'ipotesi della condotta imprevedibile attribuibile al solo Pardini.

III) Violazione di legge in tema di valorizzazione del silenzio/assenza dell'imputato ed in generale sulla valutazione della prova della penale responsabilità.

Si ritiene che le risultanze istruttorie emerse siano mere presunzioni e congetture tali da non poter superare il principio costituzionale di presunzione di innocenza sino alla sentenza definitiva di condanna.

Erroneamente i giudici di merito hanno valorizzato l'assenza dell'imputato quale elemento indiziario a carico dello stesso.

IV) Violazione di legge in merito al principio di correlazione ed erronea applicazione delle norme in materia di esame del consulente.

Si deduce che non risulta provato il nesso di causalità fra il comportamento del prevenuto e l'evento dannoso, mancando qualsiasi elemento certo sul comportamento tenuto dalla vittima al momento dell'incidente, stante l'assenza dell'esame autoptico sul corpo del Pardini, di una perizia tecnico-dinamica sull'incidente ed anche chimica sulla compatibilità del segno verticale presente sul paraurti dell'autocarro con la gomma dello pneumatico posteriore del velocipede.

Si rappresenta che la contestazione della violazione dell'art. 141, comma 2, cod. strada è stata avanzata solamente dal consulente Santini e mai eccepita a verbale dallo stesso PM, per cui la Corte territoriale ha violato il principio di correlazione su tale punto.

Si osserva che l'esame del consulente Santini è stato assunto in violazione della disciplina processuale-penalistica, avendo il consulente, nel corso del suo esame, offerto ripetutamente considerazioni valevoli come testimonianze de relato, contrarie al dettato dell'art. 149 disp. att. cod. proc. pen.

V) Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla richiesta di graduazione/riduzione della pena.

Si denuncia assenza di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, nonostante gli elementi favorevoli emersi, quali: il comportamento tenuto dall'imputato al momento del fatto, la sua incensuratezza ed il raggiungimento dell'intesa risarcitoria tra Compagnia assicuratrice e parenti della vittima.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore dell'imputato ha depositato repliche scritte, con le quali insiste nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. I motivi dedotti sviluppano confuse e spesso generiche censure di merito, pretendendo di contestare l'attendibilità dei testi in ordine alla ricostruzione del sinistro ed avanzando l'ipotesi, meramente congetturale, secondo cui sarebbe stato il ciclista a sbandare a sinistra verso il camion e non quest'ultimo a tamponarlo.

Censure fra l'altro reiterative di analoghe doglianze proposte in appello, sulle quali la Corte territoriale ha risposto in maniera congrua e adeguata.

Va rammentato che nel caso che occupa ci si trova di fronte ad una c.d.

"doppia conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato oggetto di contestazione.

Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

Ciò tanto più ove, come in casi qual è quello che ci occupa, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 25759501; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 2012, Valerio, Rv. 25261501; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa e altro, Rv. 23618101).

Si devono, inoltre, qui ribadire i limiti del sindacato di legittimità, che non può investire profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801).Va aggiunto, infine, che le censure articolate dal ricorrente si dilungano su tematiche attinenti alla vicenda in esame per come ricostruita dai giudici, a loro giudizio frutto di una asserita erronea interpretazione delle prove, cercando di offrire una rilettura dei fatti secondo considerazioni che appaiono riconducibili non tanto ad una consentita censura di travisamento della prova, quanto ad un presunto travisamento dei fatti, vizio pacificamente non sindacabile in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 27321701; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 26548201; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 Minervini, Rv. 25309901).

3. Il primo motivo deduce l'illogicità della motivazione sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente, desunta dalle testimonianze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gatto, ritenendo un travisamento della prova in realtà insussistente, atteso che si tratta essenzialmente di doglianza con la quale il ricorrente pretende di ottenere una diversa interpretazione delle risultanze processuali, operazione - come già detto - non consentita in sede di legittimità.

I giudici di merito hanno congruamente affermato che i testi menzionati hanno rievocato i momenti che hanno preceduto l'impatto in termini sostanzialmente coincidenti, consentendo di ricostruire il fatto nel senso del tamponamento compiuto dal camion nei confronti del ciclista Pardini, sbalzato di qualche metro dalla bicicletta che rimaneva incastrata sotto le ruote del camion, per come chiaramente dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale affiancava (anche lui sulla bici) la persona offesa.

Tutto ciò in coerenza con quanto riferito dalla teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva visto il camion prima tentare di sorpassare i ciclisti, spostandosi verso il centro della carreggiata, per rinunciare poi al compimento della manovra e riportarsi verso l'interno della semicarreggiata, momento in cui aveva notato l'impatto con la bicicletta condotta dalla persona offesa.

Si tratta di ricostruzione priva di vizi logici evidenti, come tale insindacabile dalla Cassazione, che non può attingere ad elementi esterni alla motivazione stessa, in assenza di un chiaro travisamento della prova, nella specie in nessun modo allegato né dimostrato dal ricorrente.

4. Il secondo motivo deduce l'omessa valutazione della c.t.p.

Rafanelli ed evidenzia presunte contraddizioni della c.t.p.

Santini, anche con i rilievi della Polizia giudiziaria.

Si afferma che la sentenza impugnata si è limitata a respingere la tesi alternativa difensiva, senza tenere in alcuna considerazione la c.t.p.

Rafanelli allegata all'atto di appello, che ha escluso il tamponamento sulla base del dato della velocità dei due veicoli coinvolti e della diversa massa degli stessi.

La censura investe profili di merito che non possono essere riesaminati in questa sede.

Peraltro, il motivo non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso, omettendo di allegare la relazione del consulente Rafanelli che, secondo l'assunto del ricorrente, dimostrerebbe che non vi sarebbe stato alcun tamponamento da parte dell'imputato.

Al di là della - non consentita - valutazione di merito che si pretende di ottenere dalla Corte di legittimità, la mancata allegazione della consulenza in questione rende comunque inammissibile la doglianza.

5. Il terzo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in tema di valorizzazione del silenzio e dell'assenza dell'imputato in ordine alla prova della penale responsabilità, appare scarsamente intelligibile, oltre che affetto da evidente genericità, non risultando comprensibile, né specificato, in che modo sarebbe stato violato dalla sentenza impugnata il principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Né potendosi affermare che i giudici di merito abbiano valorizzato l'assenza processuale dell'imputato quale elemento indiziario a suo carico in punto di responsabilità.

6. Il quarto motivo adduce violazione del principio di correlazione ed erronea applicazione delle norme in materia di esame del consulente Santini.

Anche questo motivo, oltre che prospettato confusamente, appare affetto da genericità, ed è comunque manifestamente infondato.

Il nesso di causalità è stato chiaramente delineato dalla Corte territoriale, che ha accertato il tamponamento compiuto dal camion ai danni del ciclista, travolgendolo.

La violazione dell'art. 141, comma 2, cod. strada è chiaramente ricompresa nella contestazione in fatto, vertendo l'ipotesi d'accusa sulla tesi del tamponamento conseguente ad un omesso controllo del veicolo (camion) di fronte ad un ostacolo (ciclista) prevedibile.

In ogni caso, in tema di reati colposi, il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non può limitarsi a segnalare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 - 09), come avvenuto nel caso di specie.Infine, la dedotta violazione delle regole che disciplinano l'esame del consulente è ininfluente ai fini della decisione ed il motivo non prospetta alcuna concreta incidenza della stessa sulle argomentazioni dei giudici di merito.

7. Il quinto motivo, con cui si censura la motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non considera che, per costante giurisprudenza della Corte di legittimità, il giudice del merito esprime sul punto un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01).

Inoltre, la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Rv. 276044 - 01).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha espressamente escluso la ricorrenza di elementi di segno positivo valorizzabili ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti, dimostrando di aver compiutamente valutato la personalità dell'imputato in relazione alla vicenda in esame; né il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, allega elementi specifici a sostegno della sua doglianza, con conseguente impossibilità di ritenere manifestamente illogica o arbitraria la valutazione oggetto di censura.

8. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., per avere cagionato, per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si addebita all'imputato di avere, con l'autocarro da lui condotto - in un tratto di strada rettilineo e con ottima visibilità - colposamente tamponato la bicicletta (da corsa) condotta dal Pardini, sbalzandolo così al suolo e cagionandone la morte per gravi politraumatismi (fatto del 3.8.2015). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, in sintesi, quanto segue. I) Illogicità della motivazione sulla ricostruzione della dinamica rilevata dalle testimonianze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gatto, con travisamento della prova. Si sostiene che le indicate deposizioni testimoniali siano state travisate, rilevandosi l'incompatibilità tra le premesse - vale a dire le incongruenze e contraddizioni nelle dichiarazioni inerenti alla posizione dei ciclisti, alla condotta di guida dell'imputato, al punto d'urto e al suo essere avvenuto per tamponamento - e l'affermazione della Corte territoriale secondo cui i testi hanno percepito la medesima scena, senza specificare le ragioni per cui le numerose contraddizioni riscontrate nelle deposizioni siano state ritenute superabili con la ricostruzione del fatto accertata in sentenza. II) Vizio di motivazione in merito all'omessa valutazione della c.t.p. Rafanelli e alle contraddizioni della c.t.p. Santini, anche con i rilievi della PG. Si denuncia che la sentenza impugnata si è limitata a respingere la tesi alternativa difensiva, senza tenere in alcuna considerazione la c.t.p. Rafanelli allegata all'atto di appello, che ha escluso il tamponamento sulla base del dato della velocità dei due veicoli coinvolti e della diversa massa degli stessi; una collisione da tergo avrebbe comportato il lancio in avanti sia del corpo della vittima sia della bicicletta, mentre nella specie bicicletta e ciclista sono stati individuati in prossimità dell'autocarro. Gli elementi acquisiti lasciano pensare ad un impatto trasversale, giustificabile solo pensando ad uno spostamento laterale sinistro del Pardini. Avendo l'autocarro lasciato tracce di una frenata di appena 6 metri, la velocità tenuta dal camion del prevenuto era di circa 28 Km/h, quindi molto bassa, per cui appare sempre più percorribile l'ipotesi della condotta imprevedibile attribuibile al solo Pardini. III) Violazione di legge in tema di valorizzazione del silenzio/assenza dell'imputato ed in generale sulla valutazione della prova della penale responsabilità. Si ritiene che le risultanze istruttorie emerse siano mere presunzioni e congetture tali da non poter superare il principio costituzionale di presunzione di innocenza sino alla sentenza definitiva di condanna. Erroneamente i giudici di merito hanno valorizzato l'assenza dell'imputato quale elemento indiziario a carico dello stesso. IV) Violazione di legge in merito al principio di correlazione ed erronea applicazione delle norme in materia di esame del consulente. Si deduce che non risulta provato il nesso di causalità fra il comportamento del prevenuto e l'evento dannoso, mancando qualsiasi elemento certo sul comportamento tenuto dalla vittima al momento dell'incidente, stante l'assenza dell'esame autoptico sul corpo del Pardini, di una perizia tecnico-dinamica sull'incidente ed anche chimica sulla compatibilità del segno verticale presente sul paraurti dell'autocarro con la gomma dello pneumatico posteriore del velocipede. Si rappresenta che la contestazione della violazione dell'art. 141, comma 2, cod. strada è stata avanzata solamente dal consulente Santini e mai eccepita a verbale dallo stesso PM, per cui la Corte territoriale ha violato il principio di correlazione su tale punto. Si osserva che l'esame del consulente Santini è stato assunto in violazione della disciplina processuale-penalistica, avendo il consulente, nel corso del suo esame, offerto ripetutamente considerazioni valevoli come testimonianze de relato, contrarie al dettato dell'art. 149 disp. att. cod. proc. pen. V) Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla richiesta di graduazione/riduzione della pena. Si denuncia assenza di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, nonostante gli elementi favorevoli emersi, quali: il comportamento tenuto dall'imputato al momento del fatto, la sua incensuratezza ed il raggiungimento dell'intesa risarcitoria tra Compagnia assicuratrice e parenti della vittima. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato repliche scritte, con le quali insiste nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. I motivi dedotti sviluppano confuse e spesso generiche censure di merito, pretendendo di contestare l'attendibilità dei testi in ordine alla ricostruzione del sinistro ed avanzando l'ipotesi, meramente congetturale, secondo cui sarebbe stato il ciclista a sbandare a sinistra verso il camion e non quest'ultimo a tamponarlo. Censure fra l'altro reiterative di analoghe doglianze proposte in appello, sulle quali la Corte territoriale ha risposto in maniera congrua e adeguata. Va rammentato che nel caso che occupa ci si trova di fronte ad una c.d. "doppia conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato oggetto di contestazione. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ciò tanto più ove, come in casi qual è quello che ci occupa, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 25759501; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 2012, Valerio, Rv. 25261501; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa e altro, Rv. 23618101). Si devono, inoltre, qui ribadire i limiti del sindacato di legittimità, che non può investire profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801).Va aggiunto, infine, che le censure articolate dal ricorrente si dilungano su tematiche attinenti alla vicenda in esame per come ricostruita dai giudici, a loro giudizio frutto di una asserita erronea interpretazione delle prove, cercando di offrire una rilettura dei fatti secondo considerazioni che appaiono riconducibili non tanto ad una consentita censura di travisamento della prova, quanto ad un presunto travisamento dei fatti, vizio pacificamente non sindacabile in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 27321701; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 26548201; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 Minervini, Rv. 25309901). 3. Il primo motivo deduce l'illogicità della motivazione sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente, desunta dalle testimonianze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gatto, ritenendo un travisamento della prova in realtà insussistente, atteso che si tratta essenzialmente di doglianza con la quale il ricorrente pretende di ottenere una diversa interpretazione delle risultanze processuali, operazione - come già detto - non consentita in sede di legittimità. I giudici di merito hanno congruamente affermato che i testi menzionati hanno rievocato i momenti che hanno preceduto l'impatto in termini sostanzialmente coincidenti, consentendo di ricostruire il fatto nel senso del tamponamento compiuto dal camion nei confronti del ciclista Pardini, sbalzato di qualche metro dalla bicicletta che rimaneva incastrata sotto le ruote del camion, per come chiaramente dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale affiancava (anche lui sulla bici) la persona offesa. Tutto ciò in coerenza con quanto riferito dalla teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva visto il camion prima tentare di sorpassare i ciclisti, spostandosi verso il centro della carreggiata, per rinunciare poi al compimento della manovra e riportarsi verso l'interno della semicarreggiata, momento in cui aveva notato l'impatto con la bicicletta condotta dalla persona offesa. Si tratta di ricostruzione priva di vizi logici evidenti, come tale insindacabile dalla Cassazione, che non può attingere ad elementi esterni alla motivazione stessa, in assenza di un chiaro travisamento della prova, nella specie in nessun modo allegato né dimostrato dal ricorrente. 4. Il secondo motivo deduce l'omessa valutazione della c.t.p. Rafanelli ed evidenzia presunte contraddizioni della c.t.p. Santini, anche con i rilievi della Polizia giudiziaria. Si afferma che la sentenza impugnata si è limitata a respingere la tesi alternativa difensiva, senza tenere in alcuna considerazione la c.t.p. Rafanelli allegata all'atto di appello, che ha escluso il tamponamento sulla base del dato della velocità dei due veicoli coinvolti e della diversa massa degli stessi. La censura investe profili di merito che non possono essere riesaminati in questa sede. Peraltro, il motivo non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso, omettendo di allegare la relazione del consulente Rafanelli che, secondo l'assunto del ricorrente, dimostrerebbe che non vi sarebbe stato alcun tamponamento da parte dell'imputato. Al di là della - non consentita - valutazione di merito che si pretende di ottenere dalla Corte di legittimità, la mancata allegazione della consulenza in questione rende comunque inammissibile la doglianza. 5. Il terzo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in tema di valorizzazione del silenzio e dell'assenza dell'imputato in ordine alla prova della penale responsabilità, appare scarsamente intelligibile, oltre che affetto da evidente genericità, non risultando comprensibile, né specificato, in che modo sarebbe stato violato dalla sentenza impugnata il principio costituzionale di presunzione di innocenza. Né potendosi affermare che i giudici di merito abbiano valorizzato l'assenza processuale dell'imputato quale elemento indiziario a suo carico in punto di responsabilità. 6. Il quarto motivo adduce violazione del principio di correlazione ed erronea applicazione delle norme in materia di esame del consulente Santini. Anche questo motivo, oltre che prospettato confusamente, appare affetto da genericità, ed è comunque manifestamente infondato. Il nesso di causalità è stato chiaramente delineato dalla Corte territoriale, che ha accertato il tamponamento compiuto dal camion ai danni del ciclista, travolgendolo. La violazione dell'art. 141, comma 2, cod. strada è chiaramente ricompresa nella contestazione in fatto, vertendo l'ipotesi d'accusa sulla tesi del tamponamento conseguente ad un omesso controllo del veicolo (camion) di fronte ad un ostacolo (ciclista) prevedibile. In ogni caso, in tema di reati colposi, il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non può limitarsi a segnalare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 - 09), come avvenuto nel caso di specie.Infine, la dedotta violazione delle regole che disciplinano l'esame del consulente è ininfluente ai fini della decisione ed il motivo non prospetta alcuna concreta incidenza della stessa sulle argomentazioni dei giudici di merito. 7. Il quinto motivo, con cui si censura la motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non considera che, per costante giurisprudenza della Corte di legittimità, il giudice del merito esprime sul punto un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). Inoltre, la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Rv. 276044 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha espressamente escluso la ricorrenza di elementi di segno positivo valorizzabili ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti, dimostrando di aver compiutamente valutato la personalità dell'imputato in relazione alla vicenda in esame; né il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, allega elementi specifici a sostegno della sua doglianza, con conseguente impossibilità di ritenere manifestamente illogica o arbitraria la valutazione oggetto di censura. 8. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
Sentenza Cassazione n. 00834/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris