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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03550/2023

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' LUIGI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 settembre 1984 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari il 25/2/2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trani il 15 Febbraio 2019 che ha dichiarato la responsabilità di MiNò Luigi in ordine al delitto di truffa.

Avverso la detta sentenza propone ricorso personale l'imputato.

Il ricorso è inammissibile perchè proposto da soggetto non legittimato in quanto dopo la novella del 2017 il ricorso deve necessariamente essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'Albo speciale degli avvocati cassazionisti.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma 11 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orsellino [OSCURATO:PERSONA]Agostini [OSCURATO:PERSONA] PENALE2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' LUIGI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 settembre 1984 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari il 25/2/2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trani il 15 Febbraio 2019 che ha dichiarato la responsabilità di MiNò Luigi in ordine al delitto di truffa. Avverso la detta sentenza propone ricorso personale l'imputato. Il ricorso è inammissibile perchè proposto da soggetto non legittimato in quanto dopo la novella del 2017 il ricorso deve necessariamente essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'Albo speciale degli avvocati cassazionisti. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 11 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orsellino [OSCURATO:PERSONA]Agostini [OSCURATO:PERSONA] PENALE2
Sentenza Cassazione n. 03550/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris