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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 34103/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.

Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato: - quanto al reato di oltraggio, che le offese sono state proferite dal balcone di casa e dalla finestra dell'imputato, ossia da luoghi esposti al pubblico; - quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale, che la condotta di lanciare dal balcone diversi oggetti, tra cui coltelli e bottiglie, per indurre gli operanti ad allontanarsi, costituisce, a tutti gli effetti, condotta oppositiva diretta a contrastare l'operato delle forze dell'ordine.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il l79ide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso. Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato: - quanto al reato di oltraggio, che le offese sono state proferite dal balcone di casa e dalla finestra dell'imputato, ossia da luoghi esposti al pubblico; - quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale, che la condotta di lanciare dal balcone diversi oggetti, tra cui coltelli e bottiglie, per indurre gli operanti ad allontanarsi, costituisce, a tutti gli effetti, condotta oppositiva diretta a contrastare l'operato delle forze dell'ordine. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il l79ide
Sentenza Cassazione n. 34103/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris