CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 15734/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo per avere ridotto la pena allo stesso inflitta e avere disposto la non menzione della sentenza di condanna, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità in ordine a due episodi di furto aggravato dalla violenza sulle cose: il primo (capo A) ai danni della società ENI [OSCURATO:PERSONA] &[OSCURATO:SOCIETA].; il secondo (capo B) ai danni della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. in relazione all'art. 187 cod. pen. in merito alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo B); vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose in relazione al capo B). Il ricorso è inammissibile perché costituito da doglianze che si sviluppano su piano del fatto e che sono volte a prefigurare una ricostruzione alternativa dello stesso. Si tratta, poi, di censure generiche perché non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito. Invero, la Corte territoriale offre adeguata motivazione sia in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo B), sia in ordine all'integrazione dell'aggravante della violenza sulle cose in relazione al medesimo capo di imputazione (pp. 3 e 4). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. Ald