CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19653/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica e ha revocato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con le sentenze pronunciate dal medesimo Tribunale il 12 maggio 2022 ed il 29 settembre 2022. La revoca dei benefici è stata disposta poiché il Patti aveva riportato una precedente condanna alla pena detentiva di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, che - secondo il giudice dell'esecuzione - non poteva essere conosciuta dai giudici che avevano pronunciato le due sentenze sospese, trattandosi di condanna non ancora divenuta esecutiva all'epoca di dette pronunce e, quindi, non ancora iscritta nel casellario giudiziario. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 163, 164, 168 cod. pen. e 674 del codice di rito ed il vizio di motivazione mancante e travisamento dei dati processuali; al riguardo osserva che, al contrario di quanto indicato nel provvedimento impugnato, la precedente condanna (ad anni due e mesi sei di reclusione) messa a fondamento della revoca era divenuta esecutiva in data 20 gennaio 2021 e, perciò, ben prima delle due sentenze con le quali era stata concessa la sospensione condizionale della pena, di talché tale circostanza era conosciuta ai giudici della cognizione in quanto già riportata nel casellario giudiziale. Di conseguenza, tenuto conto di quanto statuito nella nota sentenza delle Sezioni Unite n.373456/2015, la revoca dei benefici non poteva essere disposta in sede esecutiva [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.2. Come noto le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381 -01). 2.1. Orbene, come risulta dall'esame del certificato penale in atti (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato) non corrisponde al vero quanto sostenuto dal giudice dell'esecuzione, secondo il quale la sentenza della Corte di appello di Catania del 6 ottobre 2020 - sulla quale si è fondata la revoca delle sospensioni condizionali della pena - non era ancora passata in giudicato al momento della concessione dei benefici di cui si tratta, poiché essa è divenuta irrevocabile il giorno 20 gennaio 2021 e, quindi, in epoca anteriore alle due sentenze condizionalmente sospese (cfr. certificato penale del 6 dicembre 2023, in atti). 2.2. Si rende, pertanto, necessario un nuovo procedimento di esecuzione per accertare - previa acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito - se i giudici della cognizione fossero a conoscenza della causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, rappresentata dalla sopra indicata sentenza della Corte di appello di Catania. 3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, per un nuovo esame della richiesta del Pubblico ministero facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati e nel rispetto della citata sentenza delle Sezioni Unite n. 37345 del 2015. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di atania.