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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 1974

Cassazione n. 02252/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi P1) Ritenuto in fatto

1. Con provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Varese aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile per i reati di cui agli artt. 582 e 612, secondo comma, cod. pen., e [OSCURATO:PERSONA] responsabile per il reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen.

Agli imputati era stata inflitta la pena ritenuta di giustizia, la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]Andrea e al pagamento di una provvisionale nella misura di euro 1.500, 00 per [OSCURATO:PERSONA] a favore della parte civile e per [OSCURATO:PERSONA] di euro 500, 00, pari a euro 250,00 a favore di D'Andrea e di euro 250 a favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il capo di imputazione a), [OSCURATO:PERSONA], dopo aver compiuto lavori di manutenzione della caldaia di proprietà di D'[OSCURATO:PERSONA], alteratosi perché richiesto di emettere ricevuta fiscale, sferrava un pugno alla porta d'ingresso del locale caldaia, procurando a se stesso una ferita, per poi colpire con un violento schiaffo D'[OSCURATO:PERSONA], cagionandogli una lesione giudicata guaribile in giorni 30; recatosi al Pronto soccorso per farsi curare la ferita alla mano, incontrava nuovamente il D'Andrea e, unitamente a un'altra persona ([OSCURATO:PERSONA]), lo minacciava con la frase "te la farò pagare".

Secondo il capo di imputazione b), [OSCURATO:PERSONA], minacciava d'ingiusto danno sia la moglie del D'[OSCURATO:PERSONA], quando accortosi che quest'ultima filmava l'alterco tra suo marito e [OSCURATO:PERSONA], sia la parte civile [OSCURATO:PERSONA]Andrea, verso il quale profferiva -unitamente a [OSCURATO:PERSONA]- la minaccia "te la farò pagare".

2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati attraverso i rispettivi difensori, con due distinti atti, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in quattro motivi, col primo dei quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine sia alla mancata assoluzione per non aver commesso il fatto sia alla mancata assunzione di una prova.

La Corte territoriale avrebbe basato il giudizio di condanna per lesioni dell'imputato integralmente sulle dichiarazioni delle persone offese (in particolare, della moglie del D'Andrea), senza tuttavia motivare congruamente il profilo dell'attendibilità di tali dichiarazioni.

Altrettanto carente sarebbe la motivazione dell'impugnata sentenza riguardo alla denegata richiesta di assunzione di nuove prove, formulata dalla difesa ex art. 603 cod. proc. pen. e avente a oggetto l'acquisizione di recensioni estrapolate dal sito "[OSCURATO:PERSONA]", concernenti l'attività di ristorazione svolta dal D'Andrea, che avrebbero fornito prova della tendenza alla violenza e all'aggressività di quest'ultimo.

Oggetto di censura è altresì la ricostruzione probatoria e la motivazione relativa, più in particolare, al reato di cui all'articolo 612, secondo comma, cod. pen.

La presunta minaccia rivolta dall'imputato alla p.o. ("te la farò pagare") è stata infatti riferita dalle persone offese ora a Nutile 'Francesco ora a [OSCURATO:PERSONA]; ciononostante, la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di motivare circa la genericità e l'imprecisione della contestazione. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia inosservanza della legge penale, in relazione al diniego dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., alla luce del fatto ingiusto (vale a dire il mancato pagamento del lavoro di riparazione svolto dall'imputato) posto in essere dal D'Andrea. 2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione alla condanna al risarcimento dei danni in favore di una persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) non costituitasi parte civile.

Tale statuizione risulterebbe affetta da una genetica anomalia funzionale e sarebbe abnorme, per avere a oggetto la condanna al risarcimento a favore di un soggetto che, formalmente, non è parte nel procedimento. 2.4 Con il quarto motivo, strettamente connesso al precedente, si denuncia vizio di motivazione per avere la Corte d'appello subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale in difetto della richiesta di [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi. 3.1 Col primo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per insussistenza del fatto.

Le due contestate minacce sarebbero state attribuite all'imputato, nonostante le gravi imprecisioni che hanno caratterizzato le dichiarazioni delle persone offese, le quali hanno indistintamente riferito a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le espressioni minacciose. 3.2 Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte d'appello confermato la condanna dell'imputato a risarcire [OSCURATO:PERSONA], benché quest'ultima non si sia costituita parte civile.

Il provvedimento sarebbe abnorme, visto il mancato impulso iniziale dell'azione civile nel procedimento penale.3.3 Col terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 539, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello subordinato il beneficio della concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale di euro 500 a favore delle parti offese, pur in assenza della richiesta da parte di [OSCURATO:PERSONA].

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.

La difesa di parte civile ha depositato conclusioni, con cui si associa alle posizioni espresse dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, e nota spese.

Considerato in diritto

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al terzo motivo, e infondato nel resto.

2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II primo motivo è infondato.

Le dichiarazioni della persona offesa D'Andrea sono state ritenute attendibili sulla base di un congruo e motivato giudizio, basato su una pluralità di riscontri esterni.

In particolare, la Corte territoriale ha valutato credibili non soltanto le dichiarazioni della moglie della p.o., (peraltro rimarcandone la speciale lealtà, dal momento che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha specificato di aver assistito soltanto ai momenti finali dell'aggressione), valorizzando soprattutto il dato della tipologia delle lesioni riportate dall'imputato, come descritte nel referto medico; tale dato, secondo la ragionevole ricostruzione dei Giudici di merito, confermava appieno la dinamica degli eventi così come descritti dalla p.o. e dai testi.

Non si ravvisa, nella motivazione dell'impugnata sentenza alcun vizio di illogicità neppure in relazione al mancato accoglimento della tesi difensiva relativa alla pretesa accidentalità con cui la parte civile si sarebbe procurata le lesioni agli arti inferiori.

Incensurabili, infine, perché logicamente argormentati, sono i profili motivazionali concernenti la denegata richiesta di assunzione di nuove prove, formulata dalla difesa ex art. 603 cod. proc. pen., avente a oggetto l'acquisizione di recensioni estrapolate dal sito "[OSCURATO:PERSONA]".

Rispetto a queste ultime, la Corte d'appello ha chiaramente spiegato i motivi del diniego, vista l'impossibilità di verificare compiutamente la (-9 provenienza delle recensioni, e, quindi, l'attendibilità delle stesse.

Ciò non necessariamente implica -diversamente da quanto suggerito dalla difesa - che la Corte territoriale abbia così lasciato intendere che le recensioni potevano essere state scritte dagli imputati stessi.

La ragionevole e ben calibrata diffidenza dei Giudici d'appello nei riguardi della prova richiesta si giustifica, dato che, notoriamente, è impossibile un controllo capillare delle recensioni da parte di Tripadvisor («è proprio la struttura della registrazione su siti "aperti" che appare di non semplice regolazione, ben potendo un utente in astratto aprire un account regolarmente e dismetterlo subito dopo la conclusione dell'operazione che a lui interessa, così come [...] una singola "falsa" recensione ben potrebbe essere inserita mediante un "account" preesistente, dopo aver superato il test "captcha" e con una e-mail di uso comune, non potendo Tripadvisor controllare direttamente [...] i fatti oggetto di milioni di recensioni»: T.A.R.Lazio, Sez.

I, n. 9355 del 20 maggio 2015).

Quanto, infine, alle censure rivolte alla ricostruzione probatoria e alla motivazione relative al reato di cui all'articolo 612, secondo comma, cod. pen., esse reiterano la prospettazione di elementi di fatto già esaminati dal Giudice di primo grado, alla cui valutazione la Corte d'appello ha ritenuto di aderire, condividendo, evidentemente, il contenuto ricostruttivo della dinamica degli eventi («l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione», Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770 - 01). 2.2 Il secondo motivo è infondato, avendo la Corte territoriale posto ragionevoli obiezioni a fondamento della mancata concessione dell'invocata circostanza attenuante.

E' infatti evidente come la contestazione della tariffa richiesta per una prestazione professionale rientri nella «fisiologia dei rapporti commerciali», per tacere della richiesta di emissione di fattura. 2.3 Il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente data la loro stretta connessione logica, sono infondati, posto che la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni è stata disposta in favore dell'unica parte civile, che, secondo quanto risulta dalle sentenze di merito si è costituita, ossia D'[OSCURATO:PERSONA], non già della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Il dispositivo della sentenza di primo grado recita, infatti: «condanna gli imputati al risarcimento del danno procurato alla parte civile [...] condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva indicata in euro 1.500, quanto a [OSCURATO:PERSONA] (...) ».

Viene, pertanto, a cadere anche il fondamento del motivo quarto, posto che il ricorrente, nel lamentare vizio di motivazione per avere la Corte d'appello subordinato la «concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale di euro 1.500», non considera che la sentenza di primo grado, confermata in appello, ha fatto implicito ma univoco riferimento solo all'unica parte civile costituita, ossia D'[OSCURATO:PERSONA].

3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 3.1 II primo motivo è infondato.

La Corte d'appello ha ritenuto di aderire alla valutazione del Giudice di primo grado, condividendo, evidentemente, il contenuto ricostruttivo della dinamica conflittuale che ha portato l'imputato a profferire le contestate minacce.

Ciò che rende insindacabile, in questa sede, la decisione della Corte territoriale, posto che, per condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione (Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770 - 01) e quando da esso emerga che «il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione» Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 - 01). 3.2 II secondo motivo è infondato.

Come già rilevato sub 2.3 di questo "considerato in diritto", il dispositivo della sentenza di primo grado recita, infatti: «condanna gli imputati al risarcimento del danno procurato alla parte civile [...]».

Dove, per "parte civile", il riferimento è a D'[OSCURATO:PERSONA], regolarmente costituitosi tale, non già a [OSCURATO:PERSONA]. 3.3 Il terzo motivo è fondato.

Coglie nel segno la difesa nell'individuare l'illegittimità della condanna al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva, che il Giudice di primo grado aveva disposto nella misura di «euro 500 (250 per ciascuna delle persone offese) per [OSCURATO:PERSONA]».

Nel confermare tale statuizione, la Corte d'appello ha adottato un provvedimento abnorme, posto che la persona offesa dalle minacce dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] mai si è costituita parte civile.

Di conseguenza, non è immaginabile che vi sia stata, da parte di [OSCURATO:PERSONA], la "richiesta di parte civile" che, ai sensi dell'art. 539, comma 2, cod. proc. pen., costituisce indefettibile presupposto processuale della eventuale condanna al pagamento di una provvisionale.

Benché dedotto per la prima volta in tale sede, il motivo va accolto, proprio in vista della abnormità che esso denuncia, costituendo l'impugnata statuizione «un passaggio logico essenziale per la decisione del ricorso (Sez. 5, n. 7416 del 26/05/1998, Kwiatkowska, Rv. 211849 - 01).

Ne discende che la sentenza va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condanna alla provvisionale in favore di [OSCURATO:PERSONA].

4. [OSCURATO:PERSONA] annulla, pertanto, annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condanna alla provvisionale in favore di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta nel resto il ricorso.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile D'[OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4.000, 00, oltre accessori di legge.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condanna alla provvisionale in favore di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta nel resto il ricorso.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi P1) Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Varese aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile per i reati di cui agli artt. 582 e 612, secondo comma, cod. pen., e [OSCURATO:PERSONA] responsabile per il reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen. Agli imputati era stata inflitta la pena ritenuta di giustizia, la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]Andrea e al pagamento di una provvisionale nella misura di euro 1.500, 00 per [OSCURATO:PERSONA] a favore della parte civile e per [OSCURATO:PERSONA] di euro 500, 00, pari a euro 250,00 a favore di D'Andrea e di euro 250 a favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il capo di imputazione a), [OSCURATO:PERSONA], dopo aver compiuto lavori di manutenzione della caldaia di proprietà di D'[OSCURATO:PERSONA], alteratosi perché richiesto di emettere ricevuta fiscale, sferrava un pugno alla porta d'ingresso del locale caldaia, procurando a se stesso una ferita, per poi colpire con un violento schiaffo D'[OSCURATO:PERSONA], cagionandogli una lesione giudicata guaribile in giorni 30; recatosi al Pronto soccorso per farsi curare la ferita alla mano, incontrava nuovamente il D'Andrea e, unitamente a un'altra persona ([OSCURATO:PERSONA]), lo minacciava con la frase "te la farò pagare". Secondo il capo di imputazione b), [OSCURATO:PERSONA], minacciava d'ingiusto danno sia la moglie del D'[OSCURATO:PERSONA], quando accortosi che quest'ultima filmava l'alterco tra suo marito e [OSCURATO:PERSONA], sia la parte civile [OSCURATO:PERSONA]Andrea, verso il quale profferiva -unitamente a [OSCURATO:PERSONA]- la minaccia "te la farò pagare". 2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati attraverso i rispettivi difensori, con due distinti atti, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in quattro motivi, col primo dei quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine sia alla mancata assoluzione per non aver commesso il fatto sia alla mancata assunzione di una prova. La Corte territoriale avrebbe basato il giudizio di condanna per lesioni dell'imputato integralmente sulle dichiarazioni delle persone offese (in particolare, della moglie del D'Andrea), senza tuttavia motivare congruamente il profilo dell'attendibilità di tali dichiarazioni. Altrettanto carente sarebbe la motivazione dell'impugnata sentenza riguardo alla denegata richiesta di assunzione di nuove prove, formulata dalla difesa ex art. 603 cod. proc. pen. e avente a oggetto l'acquisizione di recensioni estrapolate dal sito "[OSCURATO:PERSONA]", concernenti l'attività di ristorazione svolta dal D'Andrea, che avrebbero fornito prova della tendenza alla violenza e all'aggressività di quest'ultimo. Oggetto di censura è altresì la ricostruzione probatoria e la motivazione relativa, più in particolare, al reato di cui all'articolo 612, secondo comma, cod. pen. La presunta minaccia rivolta dall'imputato alla p.o. ("te la farò pagare") è stata infatti riferita dalle persone offese ora a Nutile 'Francesco ora a [OSCURATO:PERSONA]; ciononostante, la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di motivare circa la genericità e l'imprecisione della contestazione. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia inosservanza della legge penale, in relazione al diniego dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., alla luce del fatto ingiusto (vale a dire il mancato pagamento del lavoro di riparazione svolto dall'imputato) posto in essere dal D'Andrea. 2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione alla condanna al risarcimento dei danni in favore di una persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) non costituitasi parte civile. Tale statuizione risulterebbe affetta da una genetica anomalia funzionale e sarebbe abnorme, per avere a oggetto la condanna al risarcimento a favore di un soggetto che, formalmente, non è parte nel procedimento. 2.4 Con il quarto motivo, strettamente connesso al precedente, si denuncia vizio di motivazione per avere la Corte d'appello subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale in difetto della richiesta di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi. 3.1 Col primo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per insussistenza del fatto. Le due contestate minacce sarebbero state attribuite all'imputato, nonostante le gravi imprecisioni che hanno caratterizzato le dichiarazioni delle persone offese, le quali hanno indistintamente riferito a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le espressioni minacciose. 3.2 Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte d'appello confermato la condanna dell'imputato a risarcire [OSCURATO:PERSONA], benché quest'ultima non si sia costituita parte civile. Il provvedimento sarebbe abnorme, visto il mancato impulso iniziale dell'azione civile nel procedimento penale.3.3 Col terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 539, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello subordinato il beneficio della concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale di euro 500 a favore delle parti offese, pur in assenza della richiesta da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. La difesa di parte civile ha depositato conclusioni, con cui si associa alle posizioni espresse dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, e nota spese. Considerato in diritto 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al terzo motivo, e infondato nel resto. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II primo motivo è infondato. Le dichiarazioni della persona offesa D'Andrea sono state ritenute attendibili sulla base di un congruo e motivato giudizio, basato su una pluralità di riscontri esterni. In particolare, la Corte territoriale ha valutato credibili non soltanto le dichiarazioni della moglie della p.o., (peraltro rimarcandone la speciale lealtà, dal momento che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha specificato di aver assistito soltanto ai momenti finali dell'aggressione), valorizzando soprattutto il dato della tipologia delle lesioni riportate dall'imputato, come descritte nel referto medico; tale dato, secondo la ragionevole ricostruzione dei Giudici di merito, confermava appieno la dinamica degli eventi così come descritti dalla p.o. e dai testi. Non si ravvisa, nella motivazione dell'impugnata sentenza alcun vizio di illogicità neppure in relazione al mancato accoglimento della tesi difensiva relativa alla pretesa accidentalità con cui la parte civile si sarebbe procurata le lesioni agli arti inferiori. Incensurabili, infine, perché logicamente argormentati, sono i profili motivazionali concernenti la denegata richiesta di assunzione di nuove prove, formulata dalla difesa ex art. 603 cod. proc. pen., avente a oggetto l'acquisizione di recensioni estrapolate dal sito "[OSCURATO:PERSONA]". Rispetto a queste ultime, la Corte d'appello ha chiaramente spiegato i motivi del diniego, vista l'impossibilità di verificare compiutamente la (-9 provenienza delle recensioni, e, quindi, l'attendibilità delle stesse. Ciò non necessariamente implica -diversamente da quanto suggerito dalla difesa - che la Corte territoriale abbia così lasciato intendere che le recensioni potevano essere state scritte dagli imputati stessi. La ragionevole e ben calibrata diffidenza dei Giudici d'appello nei riguardi della prova richiesta si giustifica, dato che, notoriamente, è impossibile un controllo capillare delle recensioni da parte di Tripadvisor («è proprio la struttura della registrazione su siti "aperti" che appare di non semplice regolazione, ben potendo un utente in astratto aprire un account regolarmente e dismetterlo subito dopo la conclusione dell'operazione che a lui interessa, così come [...] una singola "falsa" recensione ben potrebbe essere inserita mediante un "account" preesistente, dopo aver superato il test "captcha" e con una e-mail di uso comune, non potendo Tripadvisor controllare direttamente [...] i fatti oggetto di milioni di recensioni»: T.A.R.Lazio, Sez. I, n. 9355 del 20 maggio 2015). Quanto, infine, alle censure rivolte alla ricostruzione probatoria e alla motivazione relative al reato di cui all'articolo 612, secondo comma, cod. pen., esse reiterano la prospettazione di elementi di fatto già esaminati dal Giudice di primo grado, alla cui valutazione la Corte d'appello ha ritenuto di aderire, condividendo, evidentemente, il contenuto ricostruttivo della dinamica degli eventi («l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione», Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770 - 01). 2.2 Il secondo motivo è infondato, avendo la Corte territoriale posto ragionevoli obiezioni a fondamento della mancata concessione dell'invocata circostanza attenuante. E' infatti evidente come la contestazione della tariffa richiesta per una prestazione professionale rientri nella «fisiologia dei rapporti commerciali», per tacere della richiesta di emissione di fattura. 2.3 Il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente data la loro stretta connessione logica, sono infondati, posto che la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni è stata disposta in favore dell'unica parte civile, che, secondo quanto risulta dalle sentenze di merito si è costituita, ossia D'[OSCURATO:PERSONA], non già della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Il dispositivo della sentenza di primo grado recita, infatti: «condanna gli imputati al risarcimento del danno procurato alla parte civile [...] condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva indicata in euro 1.500, quanto a [OSCURATO:PERSONA] (...) ». Viene, pertanto, a cadere anche il fondamento del motivo quarto, posto che il ricorrente, nel lamentare vizio di motivazione per avere la Corte d'appello subordinato la «concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale di euro 1.500», non considera che la sentenza di primo grado, confermata in appello, ha fatto implicito ma univoco riferimento solo all'unica parte civile costituita, ossia D'[OSCURATO:PERSONA]. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 3.1 II primo motivo è infondato. La Corte d'appello ha ritenuto di aderire alla valutazione del Giudice di primo grado, condividendo, evidentemente, il contenuto ricostruttivo della dinamica conflittuale che ha portato l'imputato a profferire le contestate minacce. Ciò che rende insindacabile, in questa sede, la decisione della Corte territoriale, posto che, per condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione (Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770 - 01) e quando da esso emerga che «il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione» Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 - 01). 3.2 II secondo motivo è infondato. Come già rilevato sub 2.3 di questo "considerato in diritto", il dispositivo della sentenza di primo grado recita, infatti: «condanna gli imputati al risarcimento del danno procurato alla parte civile [...]». Dove, per "parte civile", il riferimento è a D'[OSCURATO:PERSONA], regolarmente costituitosi tale, non già a [OSCURATO:PERSONA]. 3.3 Il terzo motivo è fondato. Coglie nel segno la difesa nell'individuare l'illegittimità della condanna al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva, che il Giudice di primo grado aveva disposto nella misura di «euro 500 (250 per ciascuna delle persone offese) per [OSCURATO:PERSONA]». Nel confermare tale statuizione, la Corte d'appello ha adottato un provvedimento abnorme, posto che la persona offesa dalle minacce dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] mai si è costituita parte civile. Di conseguenza, non è immaginabile che vi sia stata, da parte di [OSCURATO:PERSONA], la "richiesta di parte civile" che, ai sensi dell'art. 539, comma 2, cod. proc. pen., costituisce indefettibile presupposto processuale della eventuale condanna al pagamento di una provvisionale. Benché dedotto per la prima volta in tale sede, il motivo va accolto, proprio in vista della abnormità che esso denuncia, costituendo l'impugnata statuizione «un passaggio logico essenziale per la decisione del ricorso (Sez. 5, n. 7416 del 26/05/1998, Kwiatkowska, Rv. 211849 - 01). Ne discende che la sentenza va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condanna alla provvisionale in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] annulla, pertanto, annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condanna alla provvisionale in favore di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta nel resto il ricorso. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile D'[OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4.000, 00, oltre accessori di legge. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condanna alla provvisionale in favore di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta nel resto il ricorso. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio
Sentenza Cassazione n. 02252/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris