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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02062/2025

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19039/2023r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] territoriale del lavoro di Udine e Pordenone e Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via dei Portoghesi n. 12, Roma, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.tiin [OSCURATO:PERSONA] n. 29, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] . controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Triesten. 322/2023 pubblicata in data 22/06/2023, n.r.g. 14/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 03/12/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale proponevano opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di euro 307.096,00 emessa dal Ministero del lavoro – direzione territoriale di Udine in relazione ad infrazioni alla OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione - sanzioni in materia di violazioni della disciplina sull'orario di lavoro e sui riposi - principio di diritto affermato in sede di cassazione con rinvio - vincolo ex art. 385 c.p.c. - sussistenza disciplina del riposo settimanale (art. 9, co. 1, d.lgs. n. 66/2003) ed al riposo fra due turni di lavoro (art. 7, co. 1, d.lgs. n. 66/2003). 2.-Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale di Udine accoglieva in parte l’opposizione e rideterminava la sanzione nella minor somma di euro 175.245,00. 3.- La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 186/2016, in parziale accoglimento del gravame dei due opponenti, dichiarava inesistente il debito relativo all’asserito mancato rispetto del riposo settimanale per insussistenza dell’illecito, mentre confermava la decisione di primo grado con riguardo al mancato rispetto del riposo fra due turni (art. 7, co. 1, d.lgs. n. 66/2003), sicché rideterminava l’importo complessivo dovuto a titolo di sanzione nella minor somma di euro 81.900,00. 4.-Con ordinanza n. 30630/2022 questa Corte di legittimità accoglieva il secondo motivo di ricorso proposto dai due opponenti, che si erano doluti dell’applicazione dell’art. 18 bis d.lgs. n. 66/2003 secondo il testo dichiarato costituzionalmente illegittimo da C. Cost. n. 153/2014, applicabile a tutti i giudizi in corso come quello in esame.

Rinviava alla medesima Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio in base alla precedente disciplina dettata dall’art. 9 del r.d.l. n. 692/1923. 5.-Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello dichiarava che la sanzione dovuta per la violazione dell’art. 7, co. 1, d.lgs. n. 66/2003 ammontava ad euro 3.500,00.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) l’art. 9 r.d.l. n. 692/1923 originariamente prevedeva una sanzione penale pecuniaria da applicarsi per ogni lavoratore interessato; b) l’art. 3 d.P.R. n. 758/1994 ha depenalizzato la materia e ha stabilito sanzioni pecuniarie collegate non più al numero dei lavoratori o ai giorni di violazione, bensì a due specifiche ipotesi – situazione base aggravata per il numero dei lavoratori interessati ovvero di volte in cui viene commessa l’infrazione –da un mimo da un massimo; c) all’esito dell’ultima rivalutazione delle sanzioni pecuniarie, stabilita con l’art. 1, co. 1177, L. n. 296/2006, la sanzione relativa all’ipotesi più grave va da un minimo di euro 775,00 ad un massimo di euro 5.115,00; d) erra dunque l’ispettorato a ritenere che sia ancora attualmente sanzionata la condotta illecita con un importo per ogni lavoratore oppure per ogni giorni di violazione, da assommare, posto che la legge non prevede più tale calcolo della sanzione, invece prevista nel testo originario dell’art. 9 cit.; e) orbene, tenuto conto della condotta collaborativa della parte opponente, siccome rilevata anche dall’organo accertatore, e considerato che la questione attiene ad un accordo aziendale che era intervenuto fra parte datoriale e le maestranze, la sanzione va determinata in euro 3.500,00; f) non sussiste il difetto di legittimazione passiva del Ministero del lavoro, in esito alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2015, poiché questo è un giudizio di rinvio sicché devono essere parti tutti quei soggetti che lo erano stati dinanzi alla Corte di Cassazione, purché non estinti (Cass. sez. un. n. 15911/2021); g) nel giudizio di rinvio risulta comunque costituito anche l’ispettorato territoriale competente, come previsto dal d.lgs. n. 149/2015, sicché il contraddittorio è integro. 4.- Avverso tale sentenza Ispettorato territoriale del lavoro di Udine e Pordenone e Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale hanno resistito con controricorso e poi hanno depositato memoria. 6.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. i ricorrentilamentano la violazione dell’art. 384, co. 2, c.p.c. per essersi la Corte territoriale conformata solo parte alla decisione rescindente della Corte di legittimità di cui all’ordinanza n. 30630/2022, poiché ha applicato il criterio del c.d. cumulo giuridico di cui all’art. 8 L. n. 689/1981, in violazione del principio di diritto espresso in quella pronunzia, che imponeva di applicare l’art. 9 r.d.l. n. 692/1923, il quale prevede invece il c.d. cumulo materiale, in conformità ad un indirizzo ormai consolidato come da Cass. n. 12659/2019, espressamente richiamata nell’ordinanza rescindente.

Il motivo è fondato, poiché è esattamente questo il tenore dell’ordinanza rescindente di questa Corte: «… I riflessi sul trattamento sanzionatorio concretamente applicabile alla violazione in oggetto, connessi alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 18 bis D.Lgs. devono essere decisi in conformità del condivisibile indirizzo espresso da Cass. n. 12659/2019, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.c.p.c., secondo il quale “In tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, commesse con più azioni od omissioni, opera il criterio del c.d. cumulo materiale …” …».

Il rischio paventato dai controricorrenti – ossia che applicando il criterio del cumulo materiale si pervenga ad una determinazione della sanzione più grave di quella che si era in concreto avuta con l’applicazione della norma (art. 18 bis d.lgs. cit.) poi dichiarata costituzionalmente illegittima – non sussiste.

Va infatti considerato che nella sentenza di illegittimità costituzionale dell’art. 18 bis cit. (C.

Cost. n. 153/2014) la Corte Costituzionale ha affermato: «… le sanzioni amministrative di cui all'art. 18-bis del d.lgs. n. 66 del 2003, sulla base di un'operazione di puro confronto aritmetico sul quale non sussistono dubbi interpretativi, sono più alte di quelle irrogate nel sistema precedente.

Discende, pertanto, la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, perché effettivamente sussiste la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. c ), della legge di delega n. 39 del 2002, il quale ha previsto come criterio direttivo in materia di sanzioni amministrative che, nel passaggio dal precedente al nuovo regime, in ogni caso “saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi” …».

Secondo la Consulta, dunque, “non sussistono dubbi interpretativi” sul fatto che la sanzione determinata ai sensi dell’art. 18 bis d.lgs. n. 66/2003 fosse più grave (sulla base di un mero calcolo aritmetico) di quella determinata secondo il sistema precedente, rappresentato – appunto – dall’art. 9 r.d.l. n. 692/1923 e dal cumulo materiale ivi previsto .

Tanto è vero che proprio sulla base di quel presupposto, certo e indiscutibile, la Corte pervenne alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma (art. 18 bis cit.) per inosservanza del criterio direttivo imposto dalla legge delega.

Quindi la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, per la nuova determinazione della sanzione secondo il criterio del cumulo materiale. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) , c.p.c. i ricorrenti lamenta no la violazione degli artt. 7, co. 1, d.lgs. n. 66/2003, 9 r.d.l. n. 692/1923 e 8 L. n. 689/1981 per avere la Corte territoriale applicato il criterio del cumulo giuridico piuttosto che quello del cumulo materiale per la determinazione della sanzione.

Il motivo è assorbito. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1, 2, 6 e 8 d.lgs. n. 149/2015, 6 d.lgs. n. 150/2011 e 110 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuta sussistente la legittimazione passiva del Ministero del lavoro.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non essendoci stata alcuna condanna dei ricorrenti in fa v ore de l Ministero , sicché diventa superfluo stabilire se quella realizzata dal d.lgs. n. 149/2015 – che ha trasferito le funzioni delle precedenti direzioni territoriali del lavoro all’ispettorato del lavoro –sia una successione a titolo particolare nel diritto controverso, regolata dall’art. 111 c.p.c., oppure a titolo universale ex art.110 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, per la decisione del merito in relazione al motivo accolto,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19039/2023r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] territoriale del lavoro di Udine e Pordenone e Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via dei Portoghesi n. 12, Roma, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.tiin [OSCURATO:PERSONA] n. 29, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] . controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Triesten. 322/2023 pubblicata in data 22/06/2023, n.r.g. 14/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 03/12/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale proponevano opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di euro 307.096,00 emessa dal Ministero del lavoro – direzione territoriale di Udine in relazione ad infrazioni alla OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione - sanzioni in materia di violazioni della disciplina sull'orario di lavoro e sui riposi - principio di diritto affermato in sede di cassazione con rinvio - vincolo ex art. 385 c.p.c. - sussistenza disciplina del riposo settimanale (art. 9, co. 1, d.lgs. n. 66/2003) ed al riposo fra due turni di lavoro (art. 7, co. 1, d.lgs. n. 66/2003). 2.-Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale di Udine accoglieva in parte l’opposizione e rideterminava la sanzione nella minor somma di euro 175.245,00. 3.- La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 186/2016, in parziale accoglimento del gravame dei due opponenti, dichiarava inesistente il debito relativo all’asserito mancato rispetto del riposo settimanale per insussistenza dell’illecito, mentre confermava la decisione di primo grado con riguardo al mancato rispetto del riposo fra due turni (art. 7, co. 1, d.lgs. n. 66/2003), sicché rideterminava l’importo complessivo dovuto a titolo di sanzione nella minor somma di euro 81.900,00. 4.-Con ordinanza n. 30630/2022 questa Corte di legittimità accoglieva il secondo motivo di ricorso proposto dai due opponenti, che si erano doluti dell’applicazione dell’art. 18 bis d.lgs. n. 66/2003 secondo il testo dichiarato costituzionalmente illegittimo da C. Cost. n. 153/2014, applicabile a tutti i giudizi in corso come quello in esame. Rinviava alla medesima Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio in base alla precedente disciplina dettata dall’art. 9 del r.d.l. n. 692/1923. 5.-Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello dichiarava che la sanzione dovuta per la violazione dell’art. 7, co. 1, d.lgs. n. 66/2003 ammontava ad euro 3.500,00. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) l’art. 9 r.d.l. n. 692/1923 originariamente prevedeva una sanzione penale pecuniaria da applicarsi per ogni lavoratore interessato; b) l’art. 3 d.P.R. n. 758/1994 ha depenalizzato la materia e ha stabilito sanzioni pecuniarie collegate non più al numero dei lavoratori o ai giorni di violazione, bensì a due specifiche ipotesi – situazione base aggravata per il numero dei lavoratori interessati ovvero di volte in cui viene commessa l’infrazione –da un mimo da un massimo; c) all’esito dell’ultima rivalutazione delle sanzioni pecuniarie, stabilita con l’art. 1, co. 1177, L. n. 296/2006, la sanzione relativa all’ipotesi più grave va da un minimo di euro 775,00 ad un massimo di euro 5.115,00; d) erra dunque l’ispettorato a ritenere che sia ancora attualmente sanzionata la condotta illecita con un importo per ogni lavoratore oppure per ogni giorni di violazione, da assommare, posto che la legge non prevede più tale calcolo della sanzione, invece prevista nel testo originario dell’art. 9 cit.; e) orbene, tenuto conto della condotta collaborativa della parte opponente, siccome rilevata anche dall’organo accertatore, e considerato che la questione attiene ad un accordo aziendale che era intervenuto fra parte datoriale e le maestranze, la sanzione va determinata in euro 3.500,00; f) non sussiste il difetto di legittimazione passiva del Ministero del lavoro, in esito alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2015, poiché questo è un giudizio di rinvio sicché devono essere parti tutti quei soggetti che lo erano stati dinanzi alla Corte di Cassazione, purché non estinti (Cass. sez. un. n. 15911/2021); g) nel giudizio di rinvio risulta comunque costituito anche l’ispettorato territoriale competente, come previsto dal d.lgs. n. 149/2015, sicché il contraddittorio è integro. 4.- Avverso tale sentenza Ispettorato territoriale del lavoro di Udine e Pordenone e Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale hanno resistito con controricorso e poi hanno depositato memoria. 6.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. i ricorrentilamentano la violazione dell’art. 384, co. 2, c.p.c. per essersi la Corte territoriale conformata solo parte alla decisione rescindente della Corte di legittimità di cui all’ordinanza n. 30630/2022, poiché ha applicato il criterio del c.d. cumulo giuridico di cui all’art. 8 L. n. 689/1981, in violazione del principio di diritto espresso in quella pronunzia, che imponeva di applicare l’art. 9 r.d.l. n. 692/1923, il quale prevede invece il c.d. cumulo materiale, in conformità ad un indirizzo ormai consolidato come da Cass. n. 12659/2019, espressamente richiamata nell’ordinanza rescindente. Il motivo è fondato, poiché è esattamente questo il tenore dell’ordinanza rescindente di questa Corte: «… I riflessi sul trattamento sanzionatorio concretamente applicabile alla violazione in oggetto, connessi alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 18 bis D.Lgs. devono essere decisi in conformità del condivisibile indirizzo espresso da Cass. n. 12659/2019, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.c.p.c., secondo il quale “In tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, commesse con più azioni od omissioni, opera il criterio del c.d. cumulo materiale …” …». Il rischio paventato dai controricorrenti – ossia che applicando il criterio del cumulo materiale si pervenga ad una determinazione della sanzione più grave di quella che si era in concreto avuta con l’applicazione della norma (art. 18 bis d.lgs. cit.) poi dichiarata costituzionalmente illegittima – non sussiste. Va infatti considerato che nella sentenza di illegittimità costituzionale dell’art. 18 bis cit. (C. Cost. n. 153/2014) la Corte Costituzionale ha affermato: «… le sanzioni amministrative di cui all'art. 18-bis del d.lgs. n. 66 del 2003, sulla base di un'operazione di puro confronto aritmetico sul quale non sussistono dubbi interpretativi, sono più alte di quelle irrogate nel sistema precedente. Discende, pertanto, la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, perché effettivamente sussiste la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. c ), della legge di delega n. 39 del 2002, il quale ha previsto come criterio direttivo in materia di sanzioni amministrative che, nel passaggio dal precedente al nuovo regime, in ogni caso “saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi” …». Secondo la Consulta, dunque, “non sussistono dubbi interpretativi” sul fatto che la sanzione determinata ai sensi dell’art. 18 bis d.lgs. n. 66/2003 fosse più grave (sulla base di un mero calcolo aritmetico) di quella determinata secondo il sistema precedente, rappresentato – appunto – dall’art. 9 r.d.l. n. 692/1923 e dal cumulo materiale ivi previsto . Tanto è vero che proprio sulla base di quel presupposto, certo e indiscutibile, la Corte pervenne alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma (art. 18 bis cit.) per inosservanza del criterio direttivo imposto dalla legge delega. Quindi la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, per la nuova determinazione della sanzione secondo il criterio del cumulo materiale. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) , c.p.c. i ricorrenti lamenta no la violazione degli artt. 7, co. 1, d.lgs. n. 66/2003, 9 r.d.l. n. 692/1923 e 8 L. n. 689/1981 per avere la Corte territoriale applicato il criterio del cumulo giuridico piuttosto che quello del cumulo materiale per la determinazione della sanzione. Il motivo è assorbito. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1, 2, 6 e 8 d.lgs. n. 149/2015, 6 d.lgs. n. 150/2011 e 110 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuta sussistente la legittimazione passiva del Ministero del lavoro. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non essendoci stata alcuna condanna dei ricorrenti in fa v ore de l Ministero , sicché diventa superfluo stabilire se quella realizzata dal d.lgs. n. 149/2015 – che ha trasferito le funzioni delle precedenti direzioni territoriali del lavoro all’ispettorato del lavoro –sia una successione a titolo particolare nel diritto controverso, regolata dall’art. 111 c.p.c., oppure a titolo universale ex art.110 c.p.c. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, per la decisione del merito in relazione al motivo accolto,
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