CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 37318/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Torino per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ritenuta la continuazione con altro reato giudicato con sentenza irrevocabile il 17/10/2019. L'esponente deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio adottato ed al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile Si osserva come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorío prescelto. Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Per quanto concerne la sospensione condizionale, si osserva quanto segue. La Corte di Appello ha evidenziato come sia stato correttamente revocato il beneficio, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. La difesa avversa la decisione con argomentazioni generiche ed inconferenti, con le quali rappresenta che la Corte di merito avrebbe dovuto contenere la continuazione in misura tale da consentire la concessione, per la seconda volta, della sospensione condizionale della pena e che doveva essere confermato il giudizio effettuato dal giudice che aveva concesso il beneficio in ordine alla futìra astensione dalla commissione di reati. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]