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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07788/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso; letti i motivi aggiunti e le conclusioni della difesa che insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza del 16/4/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO il 6/11/2019, ha ritenuto prevalente sulla contestata recidiva la circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen. e, ridotta la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 179, 191, 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. in ordine all'accertamento effettuato dalla polizia giudiziaria procedendo alla visione dei dvd e dei cd sottoposti a sequestro.

2. Vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità quanto alla ritenuta provenienza illecita delle opere cinematografiche, dei file musicali e dei videogiochi.

3. In data 26 settembre 2022 sono pervenuti in cancelleria i motivi aggiunti nei quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., considerato che il giudice di primo grado aveva ritenuto l'ipotesi di cui all'art. 648, secondo comma cod. pen., prevalente rispetto alla contestata recidiva, sarebbe interamente decorso in data 2 agosto 2021, cioè nelle more della fissazione della presente udienza.

4. In data 14 ottobre sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

5. In data 19 ottobre sono pervenute le conclusioni della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione degli artt. 179, 191, 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. e conseguentemente l'inutilizzabilità dell'accertamento effettuato il 28 novembre 2011 dalla guardia di finanza allorché, senza avvisare il difensore, ha proceduto alla visione dei dvd e dei cd sottoposti a sequestro.

Inutilizzabilità che si estenderebbe anche alle dichiarazioni rese dal brig.

Romano, cha tale attività ha effettuato e della quale ha riferito in dibattimento.

La doglianza è formulata in termini aspecifici ed è comunque manifestamente infondata.

1.1. Il ricorrente non ha sottoposto il ragionamento del giudice di merito alla c.d. prova di resistenza, cioè non ha evidenziato se l'eliminazione dell'elemento indicato determinerebbe o meno una disarticolazione degli argomenti posti a fondamento della decisione così che la doglianza risulta priva di specificità (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 - 01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01) A ben vedere, d'altro canto, i giudici di merito hanno fatto riferimento alla specifica parte della comunicazione notizia di reato, acquisita agli atti sull'accordo delle parti, in cui è evidenziato che il ricorrente deteneva per la vendita 162 dvd riproducenti opere cinematografiche, 185 cd musicali e 11 dvd per playstation, sprovvisti di timbro SIAE e abusivamente duplicati (cfr. pag. 1 della sentenza di primo grado).

Circostanze queste che, in assenza di qualsivoglia spiegazione dell'imputato quanto alla provenienza dei supporti e alla legittimità del contenuto degli stessi o della difformità di questo rispetto a quanto indicato nella "copertina", sono da sole idonee a fondare il giudizio di condanna.

1.2. Sotto altro profilo, comunque, la questione relativa alla inutilizzabilità dell'accertamento effettuato dalla polizia giudiziaria prendendo visione del contenuto dei dvd e dei cd, è manifestamente infondata.

L'attività di visione del contenuto di un dvd ovvero di un cd nel quale sono masterizzati film o videogiochi, infatti, costituisce mera modalità di percezione di immagini e non già attività diretta alla formazione della prova, così che questa -come non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio nel corso del dibattimento (cfr. Sez. 5, n. 7015 del 19/11/2019, dep. 2020, Stirpe, Rv. 278803 - 01 che si riferisce alla visione di una videocassetta) - può essere legittimamente effettuata dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini che, in tal modo, peraltro operando su di un supporto masterizzato non modificabile, procede a una verifica di quanto in sequestro e, in questo caso, della corrispondenza del contenuto con l'indicazione apposta sulla "copertina".

Ogni contestazione in ordine alla legittimità del contenuto dei dvd e dei cd o circa eventuali difformità rispetto a quanto accertato dalla polizia giudiziaria, d'altro canto, avrebbe dovuto essere sollevata dalla difesa nel corso del dibattimento.

I supporti contenenti le opere cinematografiche, musicali e i videogiochi, infatti, erano contenuti nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. a disposizioni delle parti e del giudice.

2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità con specifico riferimento all'omessa considerazione che la duplicazione avrebbe potuto essere stata effettuata direttamente dall'imputo che, di conseguenza, non avrebbe ricevuto beni di illecita provenienza.

La doglianza, reiterativa della medesima censura già dedotta nell'atto di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con il riferimento all'assenza assoluta di elementi dai quali poter inferire tale circostanza, anche considerato che lo stesso ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione e ha rinunciato all'esame, si è conformata alla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) e la motivazione sul punto, adeguata e coerente, non è sindacabile in questa sede.

Ciò pure in ordine all'affermazione secondo la quale il mancato rinvenimento di ti apparecchi per la masterizzazione sarebbe dipesa dalla decisione degli operanti di non estendere la perquisizione all'abitazione dell'imputato.

In assenza di elementi specifici che rendessero plausibile che la duplicazione fosse stata effettuata direttamente dal ricorrente, infatti, la polizia giudiziaria non era tenuta ad alcun adempimento ulteriore così che deve ribadirsi che non può attribuirsi efficacia liberatoria alla mera astratta possibilità di operare duplicazioni abusive di supporti informatici (così, tra le tante: Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935 - 01; Sez. 3, n. 28380 del 17/04/2019, Amadou, non mass.; Sez. 3, n. 39427 del 12/06/2018, Capra, non mass.; Sez. 2, n. 35188 del 22/05/2018, Dieng, non mass.).

3. Nei motivi aggiunti la difesa rileva che il termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., considerato la Corte territoriale ha ritenuto l'ipotesi di cui all'art.648, secondo comma cod. pen. prevalente rispetto alla contestata recidiva, sarebbe interamente decorso in data 2 agosto 2021, cioè nelle more della fissazione della presente udienza.

La doglianza è manifestamente infondata.

Come evidenziato dalle Sezioni Unite, infatti, nel calcolo del termine di prescrizione deve tenersi conto della recidiva anche se questa è stata ritenuta subvalente dal giudice di merito (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, 275319 - 01; Sez. 1 n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01).

Sotto altro e dirimente profilo, d'altro canto, la ritenuta inammissibilità del ricorso preclude la dichiarazione di prescrizione il cui termine sia eventualmente maturato (giurisprudenza pacifica sul punto, fra le tante cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01; Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531 - 01) d.40 Q-

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso; letti i motivi aggiunti e le conclusioni della difesa che insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza del 16/4/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO il 6/11/2019, ha ritenuto prevalente sulla contestata recidiva la circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen. e, ridotta la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 179, 191, 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. in ordine all'accertamento effettuato dalla polizia giudiziaria procedendo alla visione dei dvd e dei cd sottoposti a sequestro. 2. Vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità quanto alla ritenuta provenienza illecita delle opere cinematografiche, dei file musicali e dei videogiochi. 3. In data 26 settembre 2022 sono pervenuti in cancelleria i motivi aggiunti nei quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., considerato che il giudice di primo grado aveva ritenuto l'ipotesi di cui all'art. 648, secondo comma cod. pen., prevalente rispetto alla contestata recidiva, sarebbe interamente decorso in data 2 agosto 2021, cioè nelle more della fissazione della presente udienza. 4. In data 14 ottobre sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. In data 19 ottobre sono pervenute le conclusioni della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione degli artt. 179, 191, 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. e conseguentemente l'inutilizzabilità dell'accertamento effettuato il 28 novembre 2011 dalla guardia di finanza allorché, senza avvisare il difensore, ha proceduto alla visione dei dvd e dei cd sottoposti a sequestro. Inutilizzabilità che si estenderebbe anche alle dichiarazioni rese dal brig. Romano, cha tale attività ha effettuato e della quale ha riferito in dibattimento. La doglianza è formulata in termini aspecifici ed è comunque manifestamente infondata. 1.1. Il ricorrente non ha sottoposto il ragionamento del giudice di merito alla c.d. prova di resistenza, cioè non ha evidenziato se l'eliminazione dell'elemento indicato determinerebbe o meno una disarticolazione degli argomenti posti a fondamento della decisione così che la doglianza risulta priva di specificità (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 - 01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01) A ben vedere, d'altro canto, i giudici di merito hanno fatto riferimento alla specifica parte della comunicazione notizia di reato, acquisita agli atti sull'accordo delle parti, in cui è evidenziato che il ricorrente deteneva per la vendita 162 dvd riproducenti opere cinematografiche, 185 cd musicali e 11 dvd per playstation, sprovvisti di timbro SIAE e abusivamente duplicati (cfr. pag. 1 della sentenza di primo grado). Circostanze queste che, in assenza di qualsivoglia spiegazione dell'imputato quanto alla provenienza dei supporti e alla legittimità del contenuto degli stessi o della difformità di questo rispetto a quanto indicato nella "copertina", sono da sole idonee a fondare il giudizio di condanna. 1.2. Sotto altro profilo, comunque, la questione relativa alla inutilizzabilità dell'accertamento effettuato dalla polizia giudiziaria prendendo visione del contenuto dei dvd e dei cd, è manifestamente infondata. L'attività di visione del contenuto di un dvd ovvero di un cd nel quale sono masterizzati film o videogiochi, infatti, costituisce mera modalità di percezione di immagini e non già attività diretta alla formazione della prova, così che questa -come non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio nel corso del dibattimento (cfr. Sez. 5, n. 7015 del 19/11/2019, dep. 2020, Stirpe, Rv. 278803 - 01 che si riferisce alla visione di una videocassetta) - può essere legittimamente effettuata dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini che, in tal modo, peraltro operando su di un supporto masterizzato non modificabile, procede a una verifica di quanto in sequestro e, in questo caso, della corrispondenza del contenuto con l'indicazione apposta sulla "copertina". Ogni contestazione in ordine alla legittimità del contenuto dei dvd e dei cd o circa eventuali difformità rispetto a quanto accertato dalla polizia giudiziaria, d'altro canto, avrebbe dovuto essere sollevata dalla difesa nel corso del dibattimento. I supporti contenenti le opere cinematografiche, musicali e i videogiochi, infatti, erano contenuti nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. a disposizioni delle parti e del giudice. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità con specifico riferimento all'omessa considerazione che la duplicazione avrebbe potuto essere stata effettuata direttamente dall'imputo che, di conseguenza, non avrebbe ricevuto beni di illecita provenienza. La doglianza, reiterativa della medesima censura già dedotta nell'atto di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento all'assenza assoluta di elementi dai quali poter inferire tale circostanza, anche considerato che lo stesso ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione e ha rinunciato all'esame, si è conformata alla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) e la motivazione sul punto, adeguata e coerente, non è sindacabile in questa sede. Ciò pure in ordine all'affermazione secondo la quale il mancato rinvenimento di ti apparecchi per la masterizzazione sarebbe dipesa dalla decisione degli operanti di non estendere la perquisizione all'abitazione dell'imputato. In assenza di elementi specifici che rendessero plausibile che la duplicazione fosse stata effettuata direttamente dal ricorrente, infatti, la polizia giudiziaria non era tenuta ad alcun adempimento ulteriore così che deve ribadirsi che non può attribuirsi efficacia liberatoria alla mera astratta possibilità di operare duplicazioni abusive di supporti informatici (così, tra le tante: Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935 - 01; Sez. 3, n. 28380 del 17/04/2019, Amadou, non mass.; Sez. 3, n. 39427 del 12/06/2018, Capra, non mass.; Sez. 2, n. 35188 del 22/05/2018, Dieng, non mass.). 3. Nei motivi aggiunti la difesa rileva che il termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., considerato la Corte territoriale ha ritenuto l'ipotesi di cui all'art.648, secondo comma cod. pen. prevalente rispetto alla contestata recidiva, sarebbe interamente decorso in data 2 agosto 2021, cioè nelle more della fissazione della presente udienza. La doglianza è manifestamente infondata. Come evidenziato dalle Sezioni Unite, infatti, nel calcolo del termine di prescrizione deve tenersi conto della recidiva anche se questa è stata ritenuta subvalente dal giudice di merito (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, 275319 - 01; Sez. 1 n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01). Sotto altro e dirimente profilo, d'altro canto, la ritenuta inammissibilità del ricorso preclude la dichiarazione di prescrizione il cui termine sia eventualmente maturato (giurisprudenza pacifica sul punto, fra le tante cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531 - 01) d.40 Q- 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza Cassazione n. 07788/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris