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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 17406/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Bologna in data 04/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale R. Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 novembre 2022, il Tribunale del riesame di Bologna ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza di riesame, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], avverso al decreto di sequestro preventivo di una porzione di terreno di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] srl, nell'ambito di indagini svolte nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 256 d.lvo n 152 del 2006, in quanto non titolare della porzione di terreno che appartiene alla società [OSCURATO:PERSONA] srl.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore del Venturi e chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 127 cod.proc.pen. per avere il Tribunale del riesame dichiarato de plano l'inammissibilità senza la fissazione dell'udienza e dunque senza il contraddittorio delle parti.

Sostiene il ricorrente che, nel pur rilevato contrasto interpretativo, sarebbe preferibile in quanto interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 111 Cost. l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la decisione di inammissibilità dovrebbe essere presa all'esito del contraddittorio.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 322 e 591 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:PERSONA] srl, aveva un'effettiva relazione con il bene, da cui l'interesse ad impugnare il provvedimento cautelare, interesse riconosciuto nel procedimento di riesame instaurato dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] (n. 172/2022) nel quale è stato riconosciuto in capo all'indagato [OSCURATO:PERSONA] una signoria di fatto sulla cosa.

Inoltre, lo stesso indagato in sede di spontanee dichiarazioni ai Carabinieri aveva dichiarato di avere agito quale "titolare di fatto dell'azienda".

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Il Tribunale, nel dichiarare l'inammissibilità de plano dell'impugnazione, ha rilevato che l'indagato non era titolare del bene (porzione di terreno), oggetto di sequestro preventivo, in quanto di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] srl.

5. Sulla questione di diritto devoluta, relativa alle modalità con cui dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di riesame reale e, in particolare, se "de plano", senza fissazione di udienza camerale, ai sensi dell'art. 127, comma 9, cod. proc. pen., oppure previa fissazione di quest'ultima, come rileva il difensore, si erano registrate, in passato, due opinioni diverse.

Secondo un primo orientamento, che ha trovato continuità nella più recente giurisprudenza, l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, prevista, in quanto tale, come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione - ovvero delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare - va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori.In tale situazione trova applicazione l'art. 127 comma 9 cod.proc.pen. che prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito.

La soluzione interpretativa che privilegia una forma procedimentale maggiormente semplificata, espressa anche da ultimo da Sez. 2, n. 24808 del 24/07/2020, Koif, Rv. 279553 - 01; Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Brenchich, Rv. 278605 - 01; Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018, C., Rv. 274570 - 01; Sez. 3, n. 34823 del 30/01/2017, Filardo, Rv. 270955 - 01; Sez. 2, n. 18333 del 22/04/2016, Moccardi, Rv. 267083, Sez. 5, n. 37289 del 02/07/2010, n. 37289, Bartolini, Rv. 248638; Sez. 5, n. 42956 del 29/09/2011, G., Rv. 251115, pone al centro del ragionamento il dato testuale delle norme di riferimento (artt. 127 e 324 cod. proc. pen.) e giustifica l'eccezione al principio del contraddittorio, di cui all'art. 111 Cost., in ragione di una deroga non irragionevole nell'ipotesi in cui siano coinvolti ulteriori valori di rilevanza costituzionale, come quello della ragionevole durata del processo (Sez. 3, n. 3895 del 22/12/2010, Chakir, Rv. 249159).

Il diverso orientamento era espresso da Sez. 3, n. 11690 del 20/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv 262982 che aveva affermato il principio di diritto così massimato: "La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio deve essere pronunciata non già "de plano", ma nel contraddittorio delle parti ex artt. 324, comma sesto, e 127, comma primo, cod. proc. pen., ossia all'esito dell'udienza camerale partecipata, poiché l'art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nell'ambito di ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità".

Muovendo dalla "costituzionalizzazione" del principio del contraddittorio contenuto nell'art. 111 Cost., la sentenza richiamata impone di leggere diversamente la regola contenuta nell'art. 127, comma 9 cod.proc.pen., secondo la quale "la inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito" nel senso che il parametro normativo doveva essere individuato nello stesso art. 111 comma secondo, Cost., il quale impone solennemente la garanzia del contraddittorio per ogni procedimento, principale o incidentale.

6. Al riguardo, rileva, il Collegio, che l'art. 111 comma 2 Cost enuncia un principio generale che richiede una norma di legge che lo declini.

Occorre, in altri termini, una norma di legge applicativa dei casi e dei modi in cui il contraddittorio si possa realizzare (si pensi solo alla diversità in cui può atteggiarsi potendo essere anche meramente cartolare e, dunque, non necessariamente richiede la fissazione di una udienza). 3 )t Ora nel sistema processuale, la regola generale normativamente prevista è quella della dichiarazione di inammissibilità de plano «salvo che» la legge disponga diversamente proprio in applicazione del principio costituzionale dell'art.111 Cost.

Peraltro, l'applicazione diretta del principio del contraddittorio nel senso della necessaria fissazione dell'udienza ex art. 127 cod.proc.pen., come sostenuto dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], nell'escludere la dichiarazione di inammissibilità de plano, determinerebbe di fatto un intepretatio abrogans dell'art. 127 comma 9 cod.proc.pen.

A sostegno del diverso principio come sopra richiamato, che il Collegio condivide, si rileva che, come affermato dalla sentenza n. 34823 del 30/01/2017, Filardo, tra gli argomenti a sostegno della necessaria fissazione dell'udienza ex art. 127 cod.proc.pen., per la dichiarazione di inammissibilità, potrebbe assumere rilievo la necessità di una possibile interlocuzione con la difesa, nell'ottica del superamento dei profili di inammissibilità, evidenziando, allo stesso tempo, che tale situazione non ricorrerebbe nei casi in cui l'inammissibilità consegue quale sanzione nel caso di irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare, situazioni che non sarebbero in alcun modo sanabili con l'interlocuzione della difesa.

Si è così progressivamente tracciata una linea interpretativa intermedia secondo la quale l'inammissibilità dell'impugnazione può essere assunta de plano là dove si versi in casi di irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare, mentre nei casi in cui una eventuale interlocuzione potrebbe chiarire alcuni aspetti dell'impugnazione che potrebbero condurre ad un diverso epilogo dell'inanimissiiblità, la fissazione dell'udienza ex art. 127 cod.proc.pen. diviene necessaria per l'adozione del provvedimento con cui si dichiara l'inammissibilità.

Tale opzione ermeneutica ha il pregio di declinare il principio del contraddittorio in chiave concreta là dove, effettivamente, apporti un contributo conoscitivo per la pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione, diversamente si finirebbe per attribuire rilievo a situazioni nelle quali la sanzione di inammissibilità sarebbe l'unica decisione adottabile.

7. Tale indirizzo interpretativo ha trovato successive conferme nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24808 del 24/07/2020, Koif, Rv. 279553 - 01; Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Brenchich, Rv. 278605 - 01; Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018, C., Rv. 274570 - 01) cosicché il contrasto interpretativo si è ricomposto nei termini sopra delineati e non è, per tale ragione, necessario un intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

8. Venendo al caso concreto, dopo aver rilevato il Tribunale che il ricorrente non era titolare della porzione di terreno, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] srl, sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito di indagini svolte nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 256 d.lvo n 152 del 2006, e, dunque, non vantava un concreto interesse da individuarsi nel diritto alla restituzione del bene sequestrato, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] srl, ha dichiarato de plano l'inammissibilità del riesame.

Non ricorreva alcuna situazione che rendeva necessaria l'attivazione del contraddittorio.

Trattasi, quindi, di profilo quello della carenza di interesse, che non avrebbe giustificato alcuna specifica ed ulteriore interlocuzione sul punto da parte della difesa del ricorrente che, come risulta dal provvedimento impugnato, non aveva allegato alcuna situazione giuridica in forza della quale il medesimo vantava il diritto alla restituzione del bene di proprietà di terzi, né tale situazione è superata dalla allegazione, contenuta nel ricorso per cassazione, che il Tribunale, in altra procedura incidentale, avrebbe riconosciuto all'indagato [OSCURATO:PERSONA] una signoria di fatto sulla cosa e che il ricorrente avrebbe ammesso di essere "titolare di fatto della società", situazione, quest'ultima che non muta la questione poiché l'amministratore di fatto di una società è sempre soggetto terzo rispetto ai beni di proprietà della stessa.

Consegue anche l'infobdatezza del secondo motivo di ricorso.

9. Alla luce di quanto precede il ricorso deve, dunque, essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Bologna in data 04/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale R. Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 novembre 2022, il Tribunale del riesame di Bologna ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza di riesame, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], avverso al decreto di sequestro preventivo di una porzione di terreno di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] srl, nell'ambito di indagini svolte nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 256 d.lvo n 152 del 2006, in quanto non titolare della porzione di terreno che appartiene alla società [OSCURATO:PERSONA] srl. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore del Venturi e chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 127 cod.proc.pen. per avere il Tribunale del riesame dichiarato de plano l'inammissibilità senza la fissazione dell'udienza e dunque senza il contraddittorio delle parti. Sostiene il ricorrente che, nel pur rilevato contrasto interpretativo, sarebbe preferibile in quanto interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 111 Cost. l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la decisione di inammissibilità dovrebbe essere presa all'esito del contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 322 e 591 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:PERSONA] srl, aveva un'effettiva relazione con il bene, da cui l'interesse ad impugnare il provvedimento cautelare, interesse riconosciuto nel procedimento di riesame instaurato dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] (n. 172/2022) nel quale è stato riconosciuto in capo all'indagato [OSCURATO:PERSONA] una signoria di fatto sulla cosa. Inoltre, lo stesso indagato in sede di spontanee dichiarazioni ai Carabinieri aveva dichiarato di avere agito quale "titolare di fatto dell'azienda". 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Il Tribunale, nel dichiarare l'inammissibilità de plano dell'impugnazione, ha rilevato che l'indagato non era titolare del bene (porzione di terreno), oggetto di sequestro preventivo, in quanto di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] srl. 5. Sulla questione di diritto devoluta, relativa alle modalità con cui dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di riesame reale e, in particolare, se "de plano", senza fissazione di udienza camerale, ai sensi dell'art. 127, comma 9, cod. proc. pen., oppure previa fissazione di quest'ultima, come rileva il difensore, si erano registrate, in passato, due opinioni diverse. Secondo un primo orientamento, che ha trovato continuità nella più recente giurisprudenza, l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, prevista, in quanto tale, come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione - ovvero delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare - va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori.In tale situazione trova applicazione l'art. 127 comma 9 cod.proc.pen. che prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito. La soluzione interpretativa che privilegia una forma procedimentale maggiormente semplificata, espressa anche da ultimo da Sez. 2, n. 24808 del 24/07/2020, Koif, Rv. 279553 - 01; Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Brenchich, Rv. 278605 - 01; Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018, C., Rv. 274570 - 01; Sez. 3, n. 34823 del 30/01/2017, Filardo, Rv. 270955 - 01; Sez. 2, n. 18333 del 22/04/2016, Moccardi, Rv. 267083, Sez. 5, n. 37289 del 02/07/2010, n. 37289, Bartolini, Rv. 248638; Sez. 5, n. 42956 del 29/09/2011, G., Rv. 251115, pone al centro del ragionamento il dato testuale delle norme di riferimento (artt. 127 e 324 cod. proc. pen.) e giustifica l'eccezione al principio del contraddittorio, di cui all'art. 111 Cost., in ragione di una deroga non irragionevole nell'ipotesi in cui siano coinvolti ulteriori valori di rilevanza costituzionale, come quello della ragionevole durata del processo (Sez. 3, n. 3895 del 22/12/2010, Chakir, Rv. 249159). Il diverso orientamento era espresso da Sez. 3, n. 11690 del 20/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv 262982 che aveva affermato il principio di diritto così massimato: "La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio deve essere pronunciata non già "de plano", ma nel contraddittorio delle parti ex artt. 324, comma sesto, e 127, comma primo, cod. proc. pen., ossia all'esito dell'udienza camerale partecipata, poiché l'art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nell'ambito di ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità". Muovendo dalla "costituzionalizzazione" del principio del contraddittorio contenuto nell'art. 111 Cost., la sentenza richiamata impone di leggere diversamente la regola contenuta nell'art. 127, comma 9 cod.proc.pen., secondo la quale "la inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito" nel senso che il parametro normativo doveva essere individuato nello stesso art. 111 comma secondo, Cost., il quale impone solennemente la garanzia del contraddittorio per ogni procedimento, principale o incidentale. 6. Al riguardo, rileva, il Collegio, che l'art. 111 comma 2 Cost enuncia un principio generale che richiede una norma di legge che lo declini. Occorre, in altri termini, una norma di legge applicativa dei casi e dei modi in cui il contraddittorio si possa realizzare (si pensi solo alla diversità in cui può atteggiarsi potendo essere anche meramente cartolare e, dunque, non necessariamente richiede la fissazione di una udienza). 3 )t Ora nel sistema processuale, la regola generale normativamente prevista è quella della dichiarazione di inammissibilità de plano «salvo che» la legge disponga diversamente proprio in applicazione del principio costituzionale dell'art.111 Cost. Peraltro, l'applicazione diretta del principio del contraddittorio nel senso della necessaria fissazione dell'udienza ex art. 127 cod.proc.pen., come sostenuto dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], nell'escludere la dichiarazione di inammissibilità de plano, determinerebbe di fatto un intepretatio abrogans dell'art. 127 comma 9 cod.proc.pen. A sostegno del diverso principio come sopra richiamato, che il Collegio condivide, si rileva che, come affermato dalla sentenza n. 34823 del 30/01/2017, Filardo, tra gli argomenti a sostegno della necessaria fissazione dell'udienza ex art. 127 cod.proc.pen., per la dichiarazione di inammissibilità, potrebbe assumere rilievo la necessità di una possibile interlocuzione con la difesa, nell'ottica del superamento dei profili di inammissibilità, evidenziando, allo stesso tempo, che tale situazione non ricorrerebbe nei casi in cui l'inammissibilità consegue quale sanzione nel caso di irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare, situazioni che non sarebbero in alcun modo sanabili con l'interlocuzione della difesa. Si è così progressivamente tracciata una linea interpretativa intermedia secondo la quale l'inammissibilità dell'impugnazione può essere assunta de plano là dove si versi in casi di irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare, mentre nei casi in cui una eventuale interlocuzione potrebbe chiarire alcuni aspetti dell'impugnazione che potrebbero condurre ad un diverso epilogo dell'inanimissiiblità, la fissazione dell'udienza ex art. 127 cod.proc.pen. diviene necessaria per l'adozione del provvedimento con cui si dichiara l'inammissibilità. Tale opzione ermeneutica ha il pregio di declinare il principio del contraddittorio in chiave concreta là dove, effettivamente, apporti un contributo conoscitivo per la pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione, diversamente si finirebbe per attribuire rilievo a situazioni nelle quali la sanzione di inammissibilità sarebbe l'unica decisione adottabile. 7. Tale indirizzo interpretativo ha trovato successive conferme nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24808 del 24/07/2020, Koif, Rv. 279553 - 01; Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Brenchich, Rv. 278605 - 01; Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018, C., Rv. 274570 - 01) cosicché il contrasto interpretativo si è ricomposto nei termini sopra delineati e non è, per tale ragione, necessario un intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. 8. Venendo al caso concreto, dopo aver rilevato il Tribunale che il ricorrente non era titolare della porzione di terreno, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] srl, sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito di indagini svolte nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 256 d.lvo n 152 del 2006, e, dunque, non vantava un concreto interesse da individuarsi nel diritto alla restituzione del bene sequestrato, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] srl, ha dichiarato de plano l'inammissibilità del riesame. Non ricorreva alcuna situazione che rendeva necessaria l'attivazione del contraddittorio. Trattasi, quindi, di profilo quello della carenza di interesse, che non avrebbe giustificato alcuna specifica ed ulteriore interlocuzione sul punto da parte della difesa del ricorrente che, come risulta dal provvedimento impugnato, non aveva allegato alcuna situazione giuridica in forza della quale il medesimo vantava il diritto alla restituzione del bene di proprietà di terzi, né tale situazione è superata dalla allegazione, contenuta nel ricorso per cassazione, che il Tribunale, in altra procedura incidentale, avrebbe riconosciuto all'indagato [OSCURATO:PERSONA] una signoria di fatto sulla cosa e che il ricorrente avrebbe ammesso di essere "titolare di fatto della società", situazione, quest'ultima che non muta la questione poiché l'amministratore di fatto di una società è sempre soggetto terzo rispetto ai beni di proprietà della stessa. Consegue anche l'infobdatezza del secondo motivo di ricorso. 9. Alla luce di quanto precede il ricorso deve, dunque, essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle s
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