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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28360/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4/3/2023 udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 4/3/2023, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato l'odierno ricorrente per i delitti di truffa e di riciclaggio riportati ai capi B) ed F) dell'imputazione, dichiarando estinti per prescrizione i restanti delitti di truffa e rideterminando la pena per i delitti di cui all'art. 648 bis c.p., come da concordato ex art. 599 bis c.p.p.

Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l' illogicità della motivazione rilevando che nel dispositivo della sentenza, tra i soggetti tenuti al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, la Corte di appello aveva indicato anche il Tartaglia, mentre dalla motivazione risulta che l'unico soggetto condannato alle spese processuali in favore della parte civile, è il coimputato [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per carenza di interesse avendo la Corte di appello provveduto alla correzione dell'errore materiale, nel senso indicato dal ricorrente, con ordinanza in data 23/10/2023 Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione dei delitti di riciclaggio (ad eccezione delle condotte poste in essere il 1/6/2007 e 26/6/2007), deducendo che, alla data della sentenza di appello (4/3/2023), era maturato il termine massimo di prescrizione di anni 15, pur considerate le sospensioni pari ad anni uno, mesi sette e gg. 3, è fondato.

Considerato che questa Corte a Sezioni Unite ha di recente affermato che "nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza" (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, Rv. 284481; Sez. 5, n. 6991 del 13/11/2023, Rv. 285974).

Rilevato che, come affermato dalle Sezioni Unite, la formulazione della richiesta di concordato in appello "non costituisce rinuncia alla prescrizione del reato eventualmente già verificatasi" (cfr. anche Sez.

U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333, per quanto riferita all'ipotesi di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen).

Considerato che, nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto che non ricorresse un unico reato di riciclaggio a formazione progressiva (Sez. 2, n. 7257 del 13/11/2019,Balestrero, Rv. 278374; Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Re, Rv. 267856; Sez.42, n. 29611 del 27/04/2016, Re, Rv. 267511; Sez. 2, n. 52645 del 20/11/2014,Montalbano, Rv. 261624; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 26250 del 22/06/2022,Petruzzella, non mass.) ma che le singole operazioni di trasferimento di denaro integrassero, in sé, il delitto de quo in quanto idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro così recependo l'accordo comprensivo degli aumenti per la continuazione, nonostante la parte avesse eccepito la prescrizione.

Considerato che il ricorrente non aveva rinunciato espressamente e personalmente (o a mezzo di procuratore speciale) alla prescrizione, sicchè il giudice d'appello non poteva sottrarsi al dovere di dichiarare l'estinzione dei reati di cui al capo F) intervenuta prima della sua decisione, ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen., per il decorso del termine di prescrizione massimo.

Ritenuto che la fondatezza del ricorso determina l'annullamento della sentenza impugnata, che deve essere disposto senza rinvio, limitatamente ad alcuni reati di cui al capo F), perché estinti per prescrizione e, di conseguenza, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata anche con riguardo alla confisca, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli per quanto di competenza, dovendo ritenersi caducato l'accordo complessivo sulla pena, con necessità per le parti di rinegoziarlo in ordine ai reati residui ovvero di proseguire il giudizio di appello nei modi ordinari (Sez. 6, n. 41461 del 12/9/2019, Baglio, Rv. 276803; Sez. 6, n. 16192 del 16/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280881).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4/3/2023 udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 4/3/2023, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato l'odierno ricorrente per i delitti di truffa e di riciclaggio riportati ai capi B) ed F) dell'imputazione, dichiarando estinti per prescrizione i restanti delitti di truffa e rideterminando la pena per i delitti di cui all'art. 648 bis c.p., come da concordato ex art. 599 bis c.p.p. Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l' illogicità della motivazione rilevando che nel dispositivo della sentenza, tra i soggetti tenuti al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, la Corte di appello aveva indicato anche il Tartaglia, mentre dalla motivazione risulta che l'unico soggetto condannato alle spese processuali in favore della parte civile, è il coimputato [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per carenza di interesse avendo la Corte di appello provveduto alla correzione dell'errore materiale, nel senso indicato dal ricorrente, con ordinanza in data 23/10/2023 Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione dei delitti di riciclaggio (ad eccezione delle condotte poste in essere il 1/6/2007 e 26/6/2007), deducendo che, alla data della sentenza di appello (4/3/2023), era maturato il termine massimo di prescrizione di anni 15, pur considerate le sospensioni pari ad anni uno, mesi sette e gg. 3, è fondato. Considerato che questa Corte a Sezioni Unite ha di recente affermato che "nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza" (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Rv. 284481; Sez. 5, n. 6991 del 13/11/2023, Rv. 285974). Rilevato che, come affermato dalle Sezioni Unite, la formulazione della richiesta di concordato in appello "non costituisce rinuncia alla prescrizione del reato eventualmente già verificatasi" (cfr. anche Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333, per quanto riferita all'ipotesi di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen). Considerato che, nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto che non ricorresse un unico reato di riciclaggio a formazione progressiva (Sez. 2, n. 7257 del 13/11/2019,Balestrero, Rv. 278374; Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Re, Rv. 267856; Sez.42, n. 29611 del 27/04/2016, Re, Rv. 267511; Sez. 2, n. 52645 del 20/11/2014,Montalbano, Rv. 261624; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 26250 del 22/06/2022,Petruzzella, non mass.) ma che le singole operazioni di trasferimento di denaro integrassero, in sé, il delitto de quo in quanto idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro così recependo l'accordo comprensivo degli aumenti per la continuazione, nonostante la parte avesse eccepito la prescrizione. Considerato che il ricorrente non aveva rinunciato espressamente e personalmente (o a mezzo di procuratore speciale) alla prescrizione, sicchè il giudice d'appello non poteva sottrarsi al dovere di dichiarare l'estinzione dei reati di cui al capo F) intervenuta prima della sua decisione, ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen., per il decorso del termine di prescrizione massimo. Ritenuto che la fondatezza del ricorso determina l'annullamento della sentenza impugnata, che deve essere disposto senza rinvio, limitatamente ad alcuni reati di cui al capo F), perché estinti per prescrizione e, di conseguenza, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata anche con riguardo alla confisca, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli per quanto di competenza, dovendo ritenersi caducato l'accordo complessivo sulla pena, con necessità per le parti di rinegoziarlo in ordine ai reati residui ovvero di proseguire il giudizio di appello nei modi ordinari (Sez. 6, n. 41461 del 12/9/2019, Baglio, Rv. 276803; Sez. 6, n. 16192 del 16/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280881). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napol