CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 14814/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il termine ordinario di prescrizione deve essere computato tenendo conto per il delitto di resistenza della recidiva reiterata infraquinquennale e per il delitto di lesioni di due aggravanti ad effetto speciale, cioè detta recidiva e il nesso teleologico di cui all'art. 585 in relazione all'art 576, comma primo, n. 1 cod. pen., cosicché per il primo reato il termine di prescrizione ordinaria risulta pari ad anni otto e mesi quattro, mentre per il secondo, applicando il cumulo delle aggravanti ad effetto speciale con il criterio moderatore di cui all'art. 63, comma quarto cod. pen. (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986), il termine è pari ad anni sei e mesi otto, termine non decorso nell'arco di tempo compreso tra la sentenza di primo grado e la fissazione del giudizio di appello; Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto l'aggravante di cui all'art. 585, in relazione all'art. 576, comma primo, n. 1, cod. pen. era tale da rendere comunque il reato procedibile d'ufficio; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/s