CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 13627/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39867/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivi dedotto nel ricorso non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto altresì che il motivo è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 3 e 4); Considerato inoltre, quanto ai secondo motivo di ricorso riguardante le attenuanti generiche, che nel dispositivo della sentenza impugnata vi è statuizione di conferma della pronuncia di primo grado (con cui erano state negate con congrua argomentazione) e che la contraddizione con la parte motivazionale -ove si fa riferimento al "previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche- non è rilevante dal momento che non contiene alcun contrasto in negativo rispetto a quella del primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].'„E-1.4...ER