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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 agosto 2022

Cassazione n. 22258/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata in data 16 agosto 2022, del magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di liberazione anticipata per i semestri dal 27 novembre 2009 al 6 luglio 2013 e dal 2 settembre 2021 al 21 marzo 2022; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione della decisione sia in relazione ai semestri più risalenti - in relazione ai quali era stata valorizzata condanna per reato associativo, ma senza accertare se i semestri rientravano nel dato cronologico considerato dalla sentenza - sia in ordine al semestre più recente - in relazione al quale era stato valutato come decisivo un illecito disciplinare senza considerare il comportamento complessivo tenuto nel semestre né l'effettiva gravità della condotta sanzionata -; rilevato che il reclamo proposto avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza non aveva riguardato, come precisa il Tribunale di sorveglianza, la decisione relativa al semestre più recente e dunque, in parte qua, il motivo di ricorso non è consentito; ritenuto che, quanto ai semestri più risalenti, il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione - che ha evidenziato che la condotta associativa era iniziata nell'anno 2009 e si era quindi protratta anche durante la detenzione, peraltro, avvenuta anche con arresti domiciliari - , senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata in data 16 agosto 2022, del magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di liberazione anticipata per i semestri dal 27 novembre 2009 al 6 luglio 2013 e dal 2 settembre 2021 al 21 marzo 2022; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione della decisione sia in relazione ai semestri più risalenti - in relazione ai quali era stata valorizzata condanna per reato associativo, ma senza accertare se i semestri rientravano nel dato cronologico considerato dalla sentenza - sia in ordine al semestre più recente - in relazione al quale era stato valutato come decisivo un illecito disciplinare senza considerare il comportamento complessivo tenuto nel semestre né l'effettiva gravità della condotta sanzionata -; rilevato che il reclamo proposto avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza non aveva riguardato, come precisa il Tribunale di sorveglianza, la decisione relativa al semestre più recente e dunque, in parte qua, il motivo di ricorso non è consentito; ritenuto che, quanto ai semestri più risalenti, il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione - che ha evidenziato che la condotta associativa era iniziata nell'anno 2009 e si era quindi protratta anche durante la detenzione, peraltro, avvenuta anche con arresti domiciliari - , senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11
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