CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06476/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 29166/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a sua volta incorporante la Fin.Term. 1984 s.r.I.; [OSCURATO:PERSONA] in proprio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Marrucci &C--b , '7 Carlo: tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3583/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 29/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma - nelle cause riunite, l'una avente ad oggetto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] 1984 s.r.l. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., incorporante, in forza di atto di fusione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a sua volta, incorporante, in forza dì atto di fusione, la predetta FINTERM 1984 s.r.I.), debitrice principale, e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ora a quest'ultimo subentrati, quali eredi, [OSCURATO:PERSONA] e i figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), fideiussori, contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., diretta all'accertamento della non debenza degli interessi ultralegali (con rinvio alle condizioni usualmente praticate sulla piazza), della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, delle commissioni di massimo scoperto (sempre nella misura "uso piazza"), nonché la condanna dell'istituto di credito alla ripetizione delle somme a quest'ultimo indebitamente versate sul conto corrente n. 23256.50 (chiuso in data 3.2.04), l'altra avente ad oggetto l'opposizione, da parte della debitrice principale e dei fideiussori, avverso il decreto ingiuntivo n. 819/04 con cui il Tribunale di Roma aveva loro intimato il pagamento della somma di C 145.247,25 quale saldo debitore dello stesso conto corrente, - ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha condannato FINTERM 1984 s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell'istituto di credito della minor somma di € 61.657,25. Il giudice di primo grado, previa declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di quella relativa alla commissione di massimo scoperto, per il periodo sino al 30.6.2000, ha disposto l'eliminazione delle CMS ed il ricalcolo degli interessi debitori con il criterio della capitalizzazione annuale e con il tasso man mano previsto, prima, dall'art. 5 L 154/92 e, poi, dall'art. 117 comma 70 T.U. n. 385/1993 (nonostante si trattasse di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore delle predette norme). Il Tribunale di Roma non ha esteso il ricalcolo degli interessi debitori anche al periodo successivo al 30.6.2000, sul rilievo che, successivamente a tale data, la Banca aveva dedotto di aver rispettato la delibera CICR, calcolando interessi attivi e passivi con la medesima periodicità, e nulla la controparte aveva dedotto in contrario. La Corte d'Appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello, ha condannato MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (mandataria della [OSCURATO:PERSONA] dei paschi di [OSCURATO:SOCIETA].) al pagamento della somma di € 135.261 in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già Finterm 1984 s.r.I.). Il giudice di secondo grado, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale culminato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24418/2010, ha escluso la capitalizzazione annuale, disponendo che fosse eliminata ogni forma di capitalizzazione di interessi. In ordine al tasso, è stato osservato che gli interessi per il periodo dal luglio 1992 al 30 giugno 2000 devono essere applicati secondo il tasso legale, secondo la disciplina generale dell'art. 1284 cod. civ., non trovando applicazione, per i contratti stipulati all'entrata in vigore prima della legge 154/1992, la disciplina speciale contenuta nell'art. 117 T.U.B., non avendo la stessa valore retroattivo (art. 161 comma 6° TUB e Corte Costituzione n. 338/2009). Con riferimento al periodo successivo al 30.6.2000, la Corte d'Appello di Roma ha osservato che, essendo la nuova clausola di capitalizzazione trimestrale e contenente il nuovo tasso peggiorativa rispetto a quelle precedenti, a norma dell'art. 7 della delibera CICR, la stessa avrebbe dovuto essere approvata per iscritto dalla società debitrice, adempimento di cui non vi era prova. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. , affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 112, 115, 116 comma 2°, 324 cod. proc. civ., 1832, 1857, 2033, 2697 cod. civ., 5 L n. 154/1992, per avere la Corte d'Appello statuito su un capo non impugnato dagli appellanti, odierni controricorrenti, e, a cui questi ultimi avevano dato formale acquiescenza, quanto all'applicazione della L. n. 154/92 e del d.lgs n. 385/1993. In particolare, la banca ricorrente lamenta che la Corte d'Appello è incorsa in un grave error in procedendo, nel sottoporre al nuovo CTU un quesito (e nel decidere uniformemente) con cui è stata prevista l'applicazione del tasso legale art 1284 c.c. per tutto il corso del rapporto anziché dei tassi sostitutivi ex art. 5 L 154/92 e 117 TUB. La Corte d'Appello non aveva minimamente considerato che gli appellanti, odierni controricorrenti, sia nell'atto di appello (pag. 7), che nelle conclusioni dello stesso (pag. 9), avevano lamentato che "il giudice di primo grado, sulla scorta di un errore commesso dal CTU, ha applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB utilizzando per tutto il corso del rapporto non già un tasso di interesse debitorio pari al tasso nominale minimo dei BOT annui, debitamente variato di trimestre in trimestre, bensì un tasso fisso nella misura del tasso nominale massimo dei BOT annui così come risultante al momento dell'entrata in vigore della L. 154/1992..". In sostanza, le censure contenute nell'atto di appello erano circoscritte ai profili che il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB andasse individuato" nel tasso minimo dei BOT emessi, quando il tasso è a debito per il cliente, e, viceversa, va individuato nel tasso massimo dei BOT emessi quando il saldo è a credito per il correntista"e che comunque tale tasso dovesse essere variato di trimestre in trimestre e non rimanere fisso. Dunque, gli appellanti non avevano mai richiesto l'applicazione del tao legale di interesse ex art. 1284 c.c. per tutto il rapporto, avendo prestato acquiescenza ai diversi criteri indicati dal giudice di primo grado (art. 5 L. 154/92 e 117 comma 7 0 TUB) seppur con i diversi accorgimenti sopra indicati. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 112, 115, 116 comma 2°, 324 cod. proc. civ., 1832, 1857, 2033, 2697 cod. civ., 1283 c.c. , per avere la Corte d'Appello espunto la capitalizzazione annuale nonostante gli appellanti non avessero contestato sul punto la sentenza di primo grado ed anzi chiesto espressamente l'applicazione della capitalizzazione annuale. 3. I primi due motivi, da esaminarsi unitariamente avendo ad oggetto questioni connesse, sono fondati. Da un attento esame della sentenza impugnata emerge che la stessa Corte d'Appello, nel riassumere il primo motivo d'appello, aveva ben focalizzato che le censure svolte dagli appellanti (odierni controricorrenti) - esattamente come dedotto dall'istituto ricorrente che, in ossequio al principio di autosufficienza, ha correttamente riportato (pagg. 12 e 13 del ricorso) i passaggi significativi dell'atto di appello, idonei ad individuare gli errores in procedendo denunciati - erano state circoscritte alla dedotta erronea applicazione dell'art. 117 comma 7° TUB, limitatamente ai profili che il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB andasse individuato " nel tasso minimo dei BOT emessi, quando il tasso è a debito per il cliente, e, viceversa, va individuato nel tasso massimo dei BOT emessi quando il saldo è a credito per il correntista"e che comunque tale tasso dovesse essere variato di trimestre in trimestre e non rimanere fisso. Gli appellanti non avevano quindi lamentato l'erronea applicazione dei tassi sostitutivi, in luogo del tasso legale ex art. 1284 cod. civ., per i periodi successivi all'entrata in vigore delle leggi speciali, né mai sostenuto che il tasso legale avrebbe dovuto essere applicato per tutto il corso del rapporto. Le censure vertevano esclusivamente sulle (erronee) modalità di applicazione dei tassi sostitutivi previsti dalle leggi speciali.Ciò emerge anche da quanto dedotto dagli stessi controricorrenti a pag. 15 del controricorso, ove, nel richiamare la pag. 7 del loro precedente atto di appello, espongono di aver precisato (in quell'atto), in tema di misura del tasso da applicare e con riferimento al tasso BOT da utilizzare "fermo restando il ricalcolo al tasso legale fino all'entrata in vigore della detta legge" [L. 154/92]. Dunque, gli stessi ricorrenti hanno ammesso di aver chiesto l'applicazione degli interessi al tasso legale solo fino all'entrata in vigore della legge del 1992 sulla trasparenza bancaria, e non quindi per tutto il corso del rapporto. Ne consegue che sulla statuizione del giudice di primo grado, che aveva disposto l'applicazione di distinti tassi per i vari periodi (quello legale ante L. 154/92, e successivamente quello di cui all'art. 5 L. 154/92 e 117 comma 7 0 TUB) si è effettivamente formato giudicato interno ed il giudice d'appello non avrebbe potuto quindi d'ufficio disporre l'applicazione del tasso legale ex art. 1284 cod. civ. per tutto il corso del rapporto. Né è persuasiva l'affermazione dei controricorrenti, secondo cui, essendo l'art.1284 cod. civ. una norma imperativa, la relativa violazione sarebbe comunque rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio "non potendosi per l'effetto ritenere passato in giudicato, ad alcun titolo, il capo della sentenza relativo all'applicazione della L. n. 154/1992 e del successivo TUB, in luogo del tasso legale" (vedi pag. 18 del controricorso): come, secondo quanto già statuito da questa Corte (Cass. n. 21906/2019), il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione, quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato interno, analogamente, allorquando il giudice di primo abbia dichiarato la nullità di una clausola contrattuale ed applicato, a norma dell'art. 1419 comma 2° cod. civ. la norma imperativa sostitutiva, il giudice d'appello non può d'ufficio individuare ed applicare una diversa norma sostitutiva ove non vi fosse stata, sul punto, alcuna contestazione della parte interessata, essendosi parimenti su tale questione formato un giudicato interno. Analogamente, si è formato irrimediabilmente il giudicato interno sulla statuizione con cui il giudice di primo grado ha disposto l'applicazione (e riconteggio) degli interessi debitori con il criterio della capitalizzazione annuale.Anche relativamente a tale punto, l'istituto di credito ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha correttamente riportato (pagg. 15 e 16 del ricorso) i passaggi significativi dell'atto di appello nei quali gli stessi odierni controricorrenti, sia nelle conclusioni di merito che in quelle istruttorie (in cui avevano richiesto una nuova consulenza tecnica d'ufficio), avevano richiesto la capitalizzazione annuale degli interessi debitori. 4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 L n. 154/1992, 117 commi 6° e 7 0 T.U.B., 1284 cod. civ. Il motivo è assorbito per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi, avendo, peraltro, la stessa banca ricorrente evidenziato "l'assorbenza dei motivi di doglianza di cui ai paragrafi I) e II) che precedono quanto al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in merito alle statuizioni del Tribunale in punto di applicazione al rapporto di conto corrente 23256.50 dei tassi sostitutivi ex art. 117 t.u.b. e della capitalizzazione annuale". 5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000 e degli artt. 1283 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d'Appello applicato la capitalizzazione semplice, anziché quella trimestrale per tutto il rapporto, anziché solo fino al 30.6.2000, quando la banca si sarebbe adeguata alla stessa delibera CICR. Espone l'istituto di credito che non essendo le nuove condizioni contrattuali, applicate dalla banca dopo il 30 giugno 2000, peggiorative rispetto a quelle precedenti - la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori era rimasta invariata nel suo contenuto, mentre l'unica condizione peggiorativa era profilabile a carico della banca, atteso che gli interessi creditori (per i clienti) erano passati dalla capitalizzazione annuale a trimestrale - era escluso che fosse necessaria un'approvazione per iscritto della nuova clausola, essendo sufficiente la mera comunicazione da parte della Banca nelle forme della pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il motivo è infondato, anche se deve essere corretta la motivazione, a norma dell'ad 384 ult. comma cod. proc. civ.. Va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 9140/2020, vedi anche Cass. n. 23853/2020, Cass. n. 29420/2020) ha recentemente, più volte, enunciato il principio di diritto - cui anche questo Collegio intende dare continuità - secondo cui, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera. 7. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata limitatamente al primo ed al secondo motivo con rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo, infondato il quarto,