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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45777/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado in data 28/06/2010 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di riciclaggio di un motociclo di provenienza furtiva.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo nullità del giudizio di primo e di secondo grado per non essere stato regolarmente citato l'imputato e per vizi afferenti la nullità dell'estratto contumaciale.

Osserva, ancora, che la corte di appello aveva errato nel non riqualificare i fatti quale ipotesi ex art. 648 c.p. e che, in ogni caso, i fatti contestati all' imputato si erano prescritti.

3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

3.1. Osserva, in primo luogo, la Corte, quanto all' asserita omessa notifica dell'estratto contumaciale, che tale l'eccezione è stata correttamente disattesa dai giudici di merito i quali hanno evidenziato la regolarità della notifica eseguita presso il domicilio eletto, a nulla rilevando il mero errore nella indicazione del nome dell'imputato, mero errore materiale che non ha pregiudicato i diritti di difesa dell'imputato il quale ha proposto rituale appello a mezzo del suo difensore di fiducia.

3.2. Va, quindi, rilevato che in questa sede non può essere dedotta la nullità in primo grado non essendo stata la relativa eccezione sollevata con l'atto di appello e che parimenti priva di pregio alcuno è l'eccezione, totalmente generica ed aspecifica, di nullità per mancata rituale notifica della citazione per il giudizio di appello.

Occorre evidenziare-che secondo la giurisprudenza dominante della Suprema Corte, in• tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art.184 cod. proc. pen. e comunque la decadenza dalla possibilità di farla rilevare oltre i termini previsti dall'art. 180 (Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. 5, n. 8826 del 10/02/2005, Bozzetti, Rv. 231588; Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010, Runnmo, Rv. 248401).

Nel caso in esame non risulta neanche allegato che si verterebbe in ipotesi di nullità assoluta sicchè il relativo profilo, non dedotto in grado di appello, non può essere esaminato in questa sede.

3.3. La sentenza è, poi, immune da censure nella parte in cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di riciclaggio avendo lo stesso sostituito la targa del ciclomotore rubato con la targa BW 30719 a lui intestata anche se registrata in relazione ad altra moto.

Ed, invero, si configura il delitto di riciclaggio anche nell'ipotesi di mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione delittuosa dell'autovettura. (Sez. 2, Sentenza n. 56391 del 23/11/2017 Ud. (dep. 18/12/2017 ) Rv. 271553 -

01.3.4. Del tutto infondata è, infine l'eccezione di prescrizione tenuto conto del tempus commissi delicti (17 Luglio 2008) e dei tempi di prescrizione (anni 15).

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado in data 28/06/2010 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di riciclaggio di un motociclo di provenienza furtiva. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo nullità del giudizio di primo e di secondo grado per non essere stato regolarmente citato l'imputato e per vizi afferenti la nullità dell'estratto contumaciale. Osserva, ancora, che la corte di appello aveva errato nel non riqualificare i fatti quale ipotesi ex art. 648 c.p. e che, in ogni caso, i fatti contestati all' imputato si erano prescritti. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1. Osserva, in primo luogo, la Corte, quanto all' asserita omessa notifica dell'estratto contumaciale, che tale l'eccezione è stata correttamente disattesa dai giudici di merito i quali hanno evidenziato la regolarità della notifica eseguita presso il domicilio eletto, a nulla rilevando il mero errore nella indicazione del nome dell'imputato, mero errore materiale che non ha pregiudicato i diritti di difesa dell'imputato il quale ha proposto rituale appello a mezzo del suo difensore di fiducia. 3.2. Va, quindi, rilevato che in questa sede non può essere dedotta la nullità in primo grado non essendo stata la relativa eccezione sollevata con l'atto di appello e che parimenti priva di pregio alcuno è l'eccezione, totalmente generica ed aspecifica, di nullità per mancata rituale notifica della citazione per il giudizio di appello. Occorre evidenziare-che secondo la giurisprudenza dominante della Suprema Corte, in• tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art.184 cod. proc. pen. e comunque la decadenza dalla possibilità di farla rilevare oltre i termini previsti dall'art. 180 (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. 5, n. 8826 del 10/02/2005, Bozzetti, Rv. 231588; Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010, Runnmo, Rv. 248401). Nel caso in esame non risulta neanche allegato che si verterebbe in ipotesi di nullità assoluta sicchè il relativo profilo, non dedotto in grado di appello, non può essere esaminato in questa sede. 3.3. La sentenza è, poi, immune da censure nella parte in cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di riciclaggio avendo lo stesso sostituito la targa del ciclomotore rubato con la targa BW 30719 a lui intestata anche se registrata in relazione ad altra moto. Ed, invero, si configura il delitto di riciclaggio anche nell'ipotesi di mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione delittuosa dell'autovettura. (Sez. 2, Sentenza n. 56391 del 23/11/2017 Ud. (dep. 18/12/2017 ) Rv. 271553 - 01.3.4. Del tutto infondata è, infine l'eccezione di prescrizione tenuto conto del tempus commissi delicti (17 Luglio 2008) e dei tempi di prescrizione (anni 15). 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Co
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