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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 12352/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 28745-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6111/3/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 04/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 28745 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva, con tre motivi, per la cassazione della sentenza depositata dalla commissione tributaria della Campania il 4 luglio 2017 e non notificata, con cui la commissione, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava legittimi, salvo che marginalmente, due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, con n.TF5COAG01846/2015 per irpef del 2011 e con n.TF501AG01707/2015 per Irap del 2011.

Detti avvisi erano stati impugnati con separati ricorsi -poi riuniti dal giudice di primo grado- il 30 giugno 2015;

2. l'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso;

3. il 24 luglio 2019, la ricorrente presentava domanda di definizione della lite relativa all'avviso n.TF501AG01707/2015, ai sensi dell'art.6 del d.l. 119/2018.

L'Agenzia delle Entrate con atto del 22 settembre 2020 dava conto dell'avvenuto versamento di quanto previsto per il perfezionamento della definizione.

Chiedeva dichiararsi la parziale estinzione del giudizio; considerato che: 1.riguardo alla causa concernente l'avviso n.TF501AG01707/2015 va dichiarata l'estinzione del relativo giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.I.119/2018 (conv. con modif. dalla I.n. 136 del 2018) con spese a carico di chi le ha sostenute; 2.riguardo alla causa concernente l'avviso n.TF5COAG01846/2015, -causa riunita a quella estinta ma rispetto ad essa autonoma sia processualmente (cfr.Cass.

Sez. 2, sentenza n.24086 del 26/11/2010) sia per quanto in modo specifico attiene alla procedura di definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018, art. 6 (ai sensi del cui comma 8.

"Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato"), va dichiarato che il ricorso per cassazione è stato proposto oltre il termine di cui all'art.327 c.p.c. ed è pertanto inammissibile;

2.1. l'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 62 del d.lgs 546/92, stabilisce, nella formulazione come modificata dall'art. 46, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 69 applicabile, ai sensi dell'art. 58 della stessa legge, ai giudizi instaurati -come quello di specie- a decorrere dal 04.07.2009, che "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza";

2.3. per pubblicazione della sentenza si intende il deposito in cancelleria;

2.4. il mancato rispetto per la proposizione della impugnazione ne determina l'inammissibilità;

2.5. come si evince dagli atti, la sentenza impugnata è stata depositata il 4 luglio 2017, non è stata notificata e la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta il 3 ottobre 2018, ossia oltre il termine stabilito dall'art. 327 c.p.c., cadente il 5 febbraio 2018;

3. le spese della causa concernente l'avviso n.TF501AG01707/2015 restano a carico di chi le ha anticipale come previsto dall'art. 6 del d.I.119/2018 (conv. con modif. dalla I.n. 136 del 2018); 4.1e spese del giudizio relativo alla causa inerente l'avviso di accertamento n.TF5COAG01846/2015, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; p.q.m. dichiara estinta, con spese a carico di chi le ha anticipate, la causa concernente l'avviso n.TF501AG01707/2015; dichiara il ricorso inammissibile per quanto riferito alla causa concernente l'avviso n.TF5COAG01846/2015; condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese della causa concernente l'avviso n.TF5COAG01846/2015, liquidate in C 4100,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2022, svolta con modalità da remoto. 11F4 Il Presidente ario

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 28745-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6111/3/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 04/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 28745 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva, con tre motivi, per la cassazione della sentenza depositata dalla commissione tributaria della Campania il 4 luglio 2017 e non notificata, con cui la commissione, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava legittimi, salvo che marginalmente, due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, con n.TF5COAG01846/2015 per irpef del 2011 e con n.TF501AG01707/2015 per Irap del 2011. Detti avvisi erano stati impugnati con separati ricorsi -poi riuniti dal giudice di primo grado- il 30 giugno 2015; 2. l'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso; 3. il 24 luglio 2019, la ricorrente presentava domanda di definizione della lite relativa all'avviso n.TF501AG01707/2015, ai sensi dell'art.6 del d.l. 119/2018. L'Agenzia delle Entrate con atto del 22 settembre 2020 dava conto dell'avvenuto versamento di quanto previsto per il perfezionamento della definizione. Chiedeva dichiararsi la parziale estinzione del giudizio; considerato che: 1.riguardo alla causa concernente l'avviso n.TF501AG01707/2015 va dichiarata l'estinzione del relativo giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.I.119/2018 (conv. con modif. dalla I.n. 136 del 2018) con spese a carico di chi le ha sostenute; 2.riguardo alla causa concernente l'avviso n.TF5COAG01846/2015, -causa riunita a quella estinta ma rispetto ad essa autonoma sia processualmente (cfr.Cass. Sez. 2, sentenza n.24086 del 26/11/2010) sia per quanto in modo specifico attiene alla procedura di definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018, art. 6 (ai sensi del cui comma 8. "Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato"), va dichiarato che il ricorso per cassazione è stato proposto oltre il termine di cui all'art.327 c.p.c. ed è pertanto inammissibile; 2.1. l'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 62 del d.lgs 546/92, stabilisce, nella formulazione come modificata dall'art. 46, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 69 applicabile, ai sensi dell'art. 58 della stessa legge, ai giudizi instaurati -come quello di specie- a decorrere dal 04.07.2009, che "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza"; 2.3. per pubblicazione della sentenza si intende il deposito in cancelleria; 2.4. il mancato rispetto per la proposizione della impugnazione ne determina l'inammissibilità; 2.5. come si evince dagli atti, la sentenza impugnata è stata depositata il 4 luglio 2017, non è stata notificata e la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta il 3 ottobre 2018, ossia oltre il termine stabilito dall'art. 327 c.p.c., cadente il 5 febbraio 2018; 3. le spese della causa concernente l'avviso n.TF501AG01707/2015 restano a carico di chi le ha anticipale come previsto dall'art. 6 del d.I.119/2018 (conv. con modif. dalla I.n. 136 del 2018); 4.1e spese del giudizio relativo alla causa inerente l'avviso di accertamento n.TF5COAG01846/2015, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; p.q.m. dichiara estinta, con spese a carico di chi le ha anticipate, la causa concernente l'avviso n.TF501AG01707/2015; dichiara il ricorso inammissibile per quanto riferito alla causa concernente l'avviso n.TF5COAG01846/2015; condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese della causa concernente l'avviso n.TF5COAG01846/2015, liquidate in C 4100,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2022, svolta con modalità da remoto. 11F4 Il Presidente ario
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