CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 11507/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare, deducendo, con unico motivo, la violazione del principio della finalità rieducativa della pena, non avendo il Tribunale considerato le ragioni che hanno giustificato la scarsa collaborazione dell'istante con gli organi del trattamento; Considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); Considerato che, nel caso di specie, nell'esercizio del suo potere discrezionale, il giudice a quo ha ritenuto ostativi all'accoglimento delle istanze i seguenti elementi: i) l'atteggiamento arrogante e rivendicativo, nei confronti degli operatori penitenziari, di [OSCURATO:PERSONA], il quale rifiuta le opportunità trattamentali proposte; li) l'assenza di opportunità lavorative; iii) la lunga latitanza e il conseguente rischio di un nuovo allontanamento dal territorio nazionale o di reiterazione dei reati; Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, volte ad una non consentita rivalutazione di merito e prive di confronto con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, la cui motivazione non è nè apparente, né manifestamente illogica o contraddittoria; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il C igliere estensore