CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 15508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA l sul ricorso iscritto al n. 14861/ 2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino del Foro di Pordenone; - ricorrente - ›2522Q contro 6619 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Udine, via Caccia n. 41, presso lo studio , degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono. - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 126/ 2019, depositata il 8.3.2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.3.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-I dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno costituito una associazione professionale non riconosciuta, in qualità di medici veterinari, in data 20 Aprile 2004. Nel maggio del 2011 [OSCURATO:PERSONA] ha notificato a [OSCURATO:PERSONA] il recesso dalla associazione, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto, ed ha preteso dalla controparte la liquidazione della somma di 99098,67 C, pari ad 1/3 del fatturato dell'anno 2010, secondo quanto previsto dal predetto articolo 15. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito che l'associazione professionale si era sciolta per venir meno della pluralità dei soci, e che dunque non poteva applicarsi la norma sul recesso. 2.-11 Tribunale di Pordenone, in primo grado, ha rigettato la domanda accogliendo la tesi del convenuto circa l'avvenuto scioglimento della associazione, ed escludendo dunque l'efficacia del recesso. 3.-Invece, la Corte di appello di Trieste, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto che il recesso ha operato prima che si verificasse lo scioglimento della società per difetto della pluralità dei soci, e dunque ha applicato la norma relativa che prevede la liquidazione della quota a favore del socio recedente. 4.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre con quattro motivi avverso tale decisione, di cui chiede la conferma [OSCURATO:PERSONA], che ha notificato controricorso. Nelle more, il difensore del controricorrente ha rinunciato al mandato, ed in sua vece si è costituito nuovo difensore. Considerato che 5.- La ratio della decisione impugnata è la seguente: siccome lo statuto prevedeva un termine semestrale di preavviso, il recesso, pur esercitabile in qualsiasi momento, non è diventato immediatamente efficace, ma ha assunto efficacia dopo sei mesi dalla sua notifica: il che comporta che, nelle more, ossia durante questi sei mesi, l'associazione è rimasta in piedi perché i soci continuavano ad essere comunque due, e non si è sciolta per difetto del numero sociale. Il che significa altresì che il recesso del ricorrente, ossia del dottor [OSCURATO:PERSONA], intervenuto successivamente a quello del controricorrente, non ha potuto avere l'effetto di comportare lo scioglimento dell'associazione, e di dunque di porre nel nulla gli effetti del recesso precedente, in quanto la sua efficacia si verificò quando ormai era divenuto efficace il recesso del Ronchese. In sostanza, secondo la Corte d'appello, lo scioglimento dell'associazione per mancanza della pluralità dei soci presupponeva un mutuo dissenso contestuale ad opera di entrambe le parti, mentre si sono avuti due recessi distinti, il secondo a distanza di tempo dal primo. Questa ratio è contestata dal ricorrente con quattro motivi. 6.- Con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 112 e 161 codice di procedura civile. Secondo il ricorrente i giudici di merito hanno accertato che il recesso esercitato dal dottor Ronchese ha avuto efficacia differita, e non già immediata, come da quest'ultimo sostenuto, e, nonostante non ci fosse un motivo specifico di appello sul punto, hanno comunque riformato la sentenza di primo grado, con ciò pronunciando ultra petita. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. E' inammissibile in quanto postula che il giudice di merito abbia deciso oltre i motivi di appello proposti dall'appellante, ma senza riportarne il contenuto in modo da poter verificare quale fosse effettivamente il suo tenore. In particolare, si omette di riprodurre direttamente oppure indirettamente con precisazione, in questo secondo caso, della parte corrispondente dell'atto, il contenuto che si assume avrebbe avuto l'atto di appello avversario (giusta i consolidati principi affermati sull'esegesi dell'art. 366 n. 6 c.p.c. da questa Corte a partire da Cass.n. 22308 del 2008 e Cass, Sez. Un., n. 28547 del 2008). Inoltre, tale atto di appello nemmeno viene localizzato in questo giudizio di legittimità, né si dichiara, come ammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, di voler fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d'ufficio del giudizio di appello (di cui pure si è fatta istanza di trasmissione): indicazione necessaria al fine di ottemperare all'art. 366 n. 6 c.p.c. Si aggiunga che comunque si omette di individuare anche il tenore della decisione impugnata cui l'appello nella parte e nel tenore non meglio identificati si riferiva, sicché anche sotto tale profilo il motivo è inidoneo a somministrare la pretesa violazione dell'art. 112. 7.-11 secondo motivo denuncia violazione degli articoli 1372 e 2274 del codice civile oltre che omesso esame di un fatto controverso e rilevante. Il ricorrente contesta l'interpretazione data dal giudice di merito circa il mancato scioglimento dell'associazione per difetto della pluralità dei soci. Come si è detto in precedenza, la Corte di appello ha ritenuto che lo scioglimento dell'associazione presupponeva un mutuo dissenso contemporaneo da parte di entrambi gli associati, ed ha escluso che invece si possa rinvenire lo scioglimento dell'associazione nel caso presente, dove il recesso del ricorrente è avvenuto solo successivamente al recesso del controricorrente, e dunque è avvenuto in un momento in cui non era idoneo a togliere efficacia al recesso di quest'ultimo. Secondo il ricorrente, la Corte non ha considerato, o meglio non ha correttamente interpretato, le due volontà negoziali, quelle, vale a dire, espresse dalle parti nei rispettivi atti di recesso, mancando di intenderle come volontà rivolte al mutuo dissenso, ed avrebbe potuto farlo se avesse preso in considerazione un fatto che per contro ha omesso di esaminare: vale a dire l'esistenza di dissidi tra gli associati di cui il ricorrente aveva fornito allegazione. Il motivo è infondato. In realtà, esso censura la corretta interpretazione della volontà delle parti, vale a dire rimprovera al giudice di merito di aver male inteso i due atti di recesso, considerandoli isolatamente e non già quali espressioni della volontà di un mutuo dissenso: in questi termini il motivo sarebbe inammissibile poiché mira a censurare un accertamento in fatto, che è quello volto all'interpretazione della volontà delle parti, riservato al giudice di merito ed incensurabile se correttamente motivato (da ultimo 15603/ 2021). Ma il motivo è infondato in quanto, anche a voler ritenere sindacabile l'interpretazione della volontà delle parti, non può ravvisarsi un mutuo dissenso in due atti di recesso autonomi e distinti nel tempo, e soprattutto manifestati c dalla parte come tali e non come rivolti ad uno scioglimento concordato dell'associazione, né eventuali contrasti tra i due associati portano necessariamente ad un mutuo dissenso anziché al recesso individuale di uno dei due. 8.- Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 112 e 161 del codice di procedura civile. Il ricorrente contesta alla Corte d'appello di non aver pronunciato sulla eccezione del proprio difetto di legittimazione in favore della legittimazione dell'associazione in quanto tale. Premesso che, se l'associazione era da considerarsi ancora in piedi, era quest'ultima a dover essere convenuta, e non l'associato, il ricorrente ritiene di aver eccepito tale circostanza e ritiene che la Corte d'appello non ha dato conto di tale sua eccezione. Il motivo è infondato. Infatti, la Corte d'appello ha in realtà pronunciato sulla eccezione del difetto di legittimazione, in quanto, a pagina 4, osserva che "l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'appellato appare soltanto ribadita nelle sue conclusioni, ma non argomentata in narrativa". Dunque la pronuncia è evidente. Né a fronte di tale decisione, che seppure succinta, è tuttavia sufficientemente motivata, nel senso che indica la ragione del perché non vi è stata pronuncia nel merito della eccezione, il ricorrente dimostra di avere tempestivamente e esaustivamente proposto la suddetta eccezione, allegazione che naturalmente è necessaria per poter poi imputare al giudice un difetto di pronuncia. 9.-11 quarto motivo denuncia violazione degli articoli 112 e 161 del codice di procedura civile. Sostiene il ricorrente di avere eccepito la nullità dell'articolo 15 dello statuto, quello in base al quale la controparte ha preteso la liquidazione delle sue spettanze per violazione del principio di buona fede contrattuale. Più precisamente, ritiene il ricorrente che l'interpretazione data dal controricorrente, e fatta propria dalla Corte d'appello del suddetto articolo 15 --z- k__ dello statuto, sia un'interpretazione contrariaThuona fede, in quanto comporta arricchimento senza causa della controparte e proprio depauperamento ingiusto. Per poter salvare la clausola da tale nullità il ricorrente ritiene che l'unico modo è quello di interpretare l'articolo 15 nel senso che conferisce all'associato il diritto alla sua parte di fatturato solo in caso di mutuo dissenso, e dunque di scioglimento dell'associazione, e non già in caso di recesso unilaterale. Inoltre, il ricorrente eccepisce di avere, sempre nell'ambito della medesima questione, prospettato una diversa interpretazione dell'articolo 15 , nel senso che il diritto del socio recedente doveva intendersi come relativo al terzo dell'utile e non già del fatturato, e ritiene che anche su tale motivo di appello non v'è stata pronuncia alcuna. Il ricorrente ricorda di aver posto la questione, o meglio di aver formulato l'eccezione di nullità o annullabilità o inefficacia dell'articolo 15 dello statuto, a pagina 30 della comparsa di costituzione in appello e a pagina 31 della comparsa conclusionale. Il motivo è fondato. Il quarto motivo di ricorso ripropone esattamente le questioni formulate nella comparsa in appello, negli stessi esatti termini: questioni, dunque che erano state prospettate al giudice di merito, e che costui non ha evidentemente preso in considerazione. Né può dirsi ovviamente che le abbia implicitamente decise, non potendo ricavarsi una risposta alla interpretazione proposta dal ricorrente- dell'articolo 15- dal semplice fatto di avere accertato il recesso ed applicato la clausola che Io disciplina. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo. Rigetta gli altri. Cassa la decis