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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23875/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 26 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 5 marzo 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 e 474, secondo comma, cod. pen., ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. e, per l'effetto, ha ridotto la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, meramente reiterativo e del tutto generico, con il quale genericamente si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato al capo a), non è scandito dalla necessaria analisi critica degli argomenti posti a fondamento della sentenza impugnata con i quali la Corte territoriale, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, si è conformata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), non avendo l'imputato fornito alcuna spiegazione della provenienza della merce contraffatta, ed ha altresì sottolineato che nella specie sussisteva il dolo eventuale in capo al prevenuto allorché i sospetti sulla merce, derivanti dalla detenzione di numerosi prodotti recanti marchi falsificati e dalla mancanza di documentazione fiscale, erano molteplici, gravi e univoci, tanto da generare, secondo i principi di comune esperienza, la certezza dell'illiceità dei beni ricevuti (cfr. Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01); considerato che il secondo motivo del ricorso, reiterativo e generico, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di contraffazione contestato al capo b), indicato come articolo 472 cod.pen., è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, peraltro mediante censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha congruamente ritenuto integrato il reato contestato, trattandosi del possesso di beni recanti marchi contraffatti di case produttrici famose, privi di documenti giustificativi comprovanti l'acquisto da fornitori autorizzati; osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio e che si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814); t pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente rilevato, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 26 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 5 marzo 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 e 474, secondo comma, cod. pen., ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. e, per l'effetto, ha ridotto la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, meramente reiterativo e del tutto generico, con il quale genericamente si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato al capo a), non è scandito dalla necessaria analisi critica degli argomenti posti a fondamento della sentenza impugnata con i quali la Corte territoriale, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, si è conformata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), non avendo l'imputato fornito alcuna spiegazione della provenienza della merce contraffatta, ed ha altresì sottolineato che nella specie sussisteva il dolo eventuale in capo al prevenuto allorché i sospetti sulla merce, derivanti dalla detenzione di numerosi prodotti recanti marchi falsificati e dalla mancanza di documentazione fiscale, erano molteplici, gravi e univoci, tanto da generare, secondo i principi di comune esperienza, la certezza dell'illiceità dei beni ricevuti (cfr. Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01); considerato che il secondo motivo del ricorso, reiterativo e generico, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di contraffazione contestato al capo b), indicato come articolo 472 cod.pen., è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, peraltro mediante censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha congruamente ritenuto integrato il reato contestato, trattandosi del possesso di beni recanti marchi contraffatti di case produttrici famose, privi di documenti giustificativi comprovanti l'acquisto da fornitori autorizzati; osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio e che si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814); t pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente rilevato, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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