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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 aprile 2023

Cassazione n. 50665/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del [OSCURATO:PERSONA] ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria inviata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Tivoli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d.lgs. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Roma ha confermato il decreto di sequestro pronunciato dal Tribunale di Tivoli il 7 aprile 2023 a carico di [OSCURATO:PERSONA] con cui veniva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca fino alla concorrenza della somma di C 124.191,57 su conti correnti nonché, per equivalente, di beni mobili ed immobili intestati o appartenenti all'indagato in relazione al contestato reato di truffa aggravata commessa in danno di ente pubblico.

Nell'ordinanza si sottolineava l'erroneità del riferimento all'articolo 321 comma 2 bis c.p., che riguarda esclusivamente il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria di cui all'articolo 322 ter c.p. per i delitti del capo I del titolo II del libro II del codice penale e non anche, dunque, per il reato contestato di cui all'articolo 640 comma 2 n.1) c.p..

Per tale ragione, si evidenzia nel provvedimento, si versa nell'ipotesi di cui all'articolo 321, c.2, c.p.p..

I Ciò nondimeno, si conclude, la lacuna motivazionale inerente alla sussistenza del periculum può essere supplita dal Tribunale stesso che lo identifica nel pericolo di dispersione ed alle condizioni concrete dell'esecuzione del sequestro che non ha portato al rinvenimento di denaro lasciando quindi presumere la capacità dissimulatoria dell'imputato.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lamentando illogicità e contraddittorietà della motivazione.

In particolare vi è contraddizione poiché da un lato in essa si afferma che possono essere integrati provvedimenti insufficientemente motivati (ma non anche quelli in cui la motivazione è completamente omessa) e dall'altro ha proceduto ad integrare la motivazione omessa, utilizzando quindi in maniera illegittima il potere integrativo accordatogli dal codice di rito.

3. Con memorie inviate via PEC il sostituto Procuratore Generale ed il difensore dell'imputato hanno chiesto rispettivamente il rigetto del ricorso ed il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo su cui esso si fonda.

Infatti, l'interpretazione propugnata dalla difesa dell'imputato non può essere accolta.

Anche in epoca successiva alla pluricitata Ellade (pronuncia delle Sez.U, n. 36959 del 2021 che, in relazione al contenuto del provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen. ha specificato la necessità di una concisa motivazione anche del "periculum in mora") è stato stabilito che ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen, è sufficiente ... il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena (Sez. 6, Sentenza n. 12513 del 23/02/2022 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 283054 — 01).

Seguendo tale orientamento, il giudice per le indagini preliminari ha conseguentemente ritenuto superflua la motivazione del periculum.

2. Sennonché, la riqualificazione operata dal Tribunale del riesame cambia il quadro di riferimento ma non trasforma la natura dell'errore del giudice, che da puramente qualificativo della fattispecie (iura novit curia) non si trasforma in una di quelle "colpevoli negligenze espositive" che, in base al principio esposto nella sentenza Sez. 3, n. 46245 del 18/10/2022 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 283836 - 01 giustificherebbero l'annullamento del provvedimento ex art.309 comma 9 cod. proc. pen..

Nel precedente da ultimo citato si precisa che la sanzione processuale colpisce solamente l'omissione che derivi da dimenticanza o da negligenza redazionale ma non il vuoto motivazionale che sia conseguente della scorretta qualificazione giuridica della fattispecie.

La ragione è lampante: nel primo caso l'errore colpisce il come si scrive il provvedimento, nel secondo il che cosa si debba scrivere nel provvedimento.

Non si può pretendere la motivazione del periculum se, pur per errore di qualificazione giuridica, viene disposto un tipo di sequestro che non richiede motivazione sul periculum: frustra pro batur quod probatum non relevat. t,.

Una volta proceduto alla riqualificazione del meccanismo ablatorio, il Tribunale del Riesame ha fornito all'imputato ed alla sua difesa la giustificazione del periculum, integrando la motivazione carente.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 27 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del [OSCURATO:PERSONA] ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria inviata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Tivoli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d.lgs. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Roma ha confermato il decreto di sequestro pronunciato dal Tribunale di Tivoli il 7 aprile 2023 a carico di [OSCURATO:PERSONA] con cui veniva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca fino alla concorrenza della somma di C 124.191,57 su conti correnti nonché, per equivalente, di beni mobili ed immobili intestati o appartenenti all'indagato in relazione al contestato reato di truffa aggravata commessa in danno di ente pubblico. Nell'ordinanza si sottolineava l'erroneità del riferimento all'articolo 321 comma 2 bis c.p., che riguarda esclusivamente il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria di cui all'articolo 322 ter c.p. per i delitti del capo I del titolo II del libro II del codice penale e non anche, dunque, per il reato contestato di cui all'articolo 640 comma 2 n.1) c.p.. Per tale ragione, si evidenzia nel provvedimento, si versa nell'ipotesi di cui all'articolo 321, c.2, c.p.p.. I Ciò nondimeno, si conclude, la lacuna motivazionale inerente alla sussistenza del periculum può essere supplita dal Tribunale stesso che lo identifica nel pericolo di dispersione ed alle condizioni concrete dell'esecuzione del sequestro che non ha portato al rinvenimento di denaro lasciando quindi presumere la capacità dissimulatoria dell'imputato. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lamentando illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare vi è contraddizione poiché da un lato in essa si afferma che possono essere integrati provvedimenti insufficientemente motivati (ma non anche quelli in cui la motivazione è completamente omessa) e dall'altro ha proceduto ad integrare la motivazione omessa, utilizzando quindi in maniera illegittima il potere integrativo accordatogli dal codice di rito. 3. Con memorie inviate via PEC il sostituto Procuratore Generale ed il difensore dell'imputato hanno chiesto rispettivamente il rigetto del ricorso ed il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo su cui esso si fonda. Infatti, l'interpretazione propugnata dalla difesa dell'imputato non può essere accolta. Anche in epoca successiva alla pluricitata Ellade (pronuncia delle Sez.U, n. 36959 del 2021 che, in relazione al contenuto del provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen. ha specificato la necessità di una concisa motivazione anche del "periculum in mora") è stato stabilito che ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen, è sufficiente ... il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena (Sez. 6, Sentenza n. 12513 del 23/02/2022 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 283054 — 01). Seguendo tale orientamento, il giudice per le indagini preliminari ha conseguentemente ritenuto superflua la motivazione del periculum. 2. Sennonché, la riqualificazione operata dal Tribunale del riesame cambia il quadro di riferimento ma non trasforma la natura dell'errore del giudice, che da puramente qualificativo della fattispecie (iura novit curia) non si trasforma in una di quelle "colpevoli negligenze espositive" che, in base al principio esposto nella sentenza Sez. 3, n. 46245 del 18/10/2022 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 283836 - 01 giustificherebbero l'annullamento del provvedimento ex art.309 comma 9 cod. proc. pen.. Nel precedente da ultimo citato si precisa che la sanzione processuale colpisce solamente l'omissione che derivi da dimenticanza o da negligenza redazionale ma non il vuoto motivazionale che sia conseguente della scorretta qualificazione giuridica della fattispecie. La ragione è lampante: nel primo caso l'errore colpisce il come si scrive il provvedimento, nel secondo il che cosa si debba scrivere nel provvedimento. Non si può pretendere la motivazione del periculum se, pur per errore di qualificazione giuridica, viene disposto un tipo di sequestro che non richiede motivazione sul periculum: frustra pro batur quod probatum non relevat. t,. Una volta proceduto alla riqualificazione del meccanismo ablatorio, il Tribunale del Riesame ha fornito all'imputato ed alla sua difesa la giustificazione del periculum, integrando la motivazione carente. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 ottobre
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