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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25028/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23354/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi [OSCURATO:PERSONA] accettanti l’eredità con beneficio di inventario, domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]'S LONDRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 406/2022 depositata il 27/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n.406/2022 depositata il 27/06/2022, ha rigettato l’appello principale degli e redi di [OSCURATO:PERSONA] ed ha accolto l’appello incidentale dei Golisciano – D’Aquaro, condannando gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], accettanti l’eredità con beneficio di inventario, al pagamento in favore degli appellati del prezzo dell’immobile da essi pagato ai venditori ed al pagamento della somma dovuta dagli appellati ai venditori per la illegittima occupazione dell’immobile.

Tali due statuizioni in accoglimento dell’appello incidentale dei Golisciano–D’Aquaro sono l’oggetto del ricorso degli Eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi.

L’impianto motivazionale che la Corte territoriale ha posto a fondamento di entrambe le statuizioni si fonda sui principi della garanzia per evizione, analogicamente richiamati ai fini della valutazione della responsabilità della notaia «venendo pur sempre in rilievo le conseguenze della perdita del diritto di proprietà su un bene acquistato in ragione della presenza di un diritto prevalente di soggetti terzi» (così la sentenza alla pag.6-7).

Ed ulteriormente chiarisce la Corte territoriale, alla pag.7 della sentenza, che i principi della garanzia per evizione «per quanto specificamente affermati in rapporto alla responsabilità del venditore, devono trovare applicazione anche al fine di determinare l’entità del risarcimento dovuto dal notaio, perché pure in tal caso l’inadempimento viene postulato come determinativo del medesimo danno da evizione totale».

Su tali presupposti la Corte territoriale, ritenuto che nella fattispecie gli acquirenti avevano effettivamente pagato il prezzo dell’immobile e ne avevano subito l’evizione totale, ha proceduto alla determinazione del danno risarcibile così motivando (pag.8, paragrafo 5.7 della sentenza): «Il rilievo di questo profilo deriva dal fatto che la determinazione del danno da evizione totale è rapportabile, innanzitutto, al c.d. interesse negativo, costituito, appunto, dalla restituzione del prezzo, dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti che l’acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre gli accessori e le spese giudiziali, atteso che, essendo venuta meno la ragione giustificatrice della controprestazione, occorre ripristinare la situazione economica dell’acquirente antecede nte alla vendita (Cass. sez.2 n.9642 del 16 luglio 2001), salvo che non rilevi anche il lucro cessante ove si accerti che il danneggiante abbia agito con dolo o con colpa in riferimento alla particolare causa che ha determinato l’evizione, come si evince dal richiamo, da parte dell’art.1483 c.c., del disposto dell’art.1479 c.c. che, a sua volta, fa riferimento all’art.1223 c.c. (Cassazione civile sez.

II 14/01/2022 n.1069; Cass. sez.2 n.18259 del 17 settembre 2015).» Conclude infine la Corte d’Appello (pag.8 paragrafo 5.8 della sentenza): «Ora, è evidente che nella specie, come risulta dall’istruttoria di prime cure, il danno subito dagli appellanti incidentali, convenuti in quella sede, è costituito dalla restituzione del prezzo, dalla perdita dell’immobile, oltre che dal rimborso delle spese di compravendita e dall’indennità di occupazione del cespite configurantesi quale frutto civile. » Assumonoi ricorrenti, eredi del [OSCURATO:PERSONA], che così decidendo la Corte territoriale ha fatto mal governo dei principi e delle norme che regolano la garanzia per evizione e la responsabilità del notaio, nonché il risarcimento del danno in generale, e su ciò si appuntano i cinque motivi del presente ricorso.

Con controricorso del 7.11.2022, GOLISCIANO Domenico e D’AQUARIO [OSCURATO:PERSONA] chiedono di dichiararsi inammissibile il ricorso proposto e, comunque, ne chiedono il rigetto; Con controricorso del 21.10.2022, anche gli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]’s di Londra, chied o no dichiararsi inammissibile il ricorso proposto e, comunque, ne chiedono il rigetto; Veniva quindi fissata ex art. 380-bis 1 cpc l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ritenuto che Il ricorso presenta a spetti in tema d i risarcimento del danno da evizione e di correlata responsabilità del Notaio che meritano di essere trattati nella pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette gli atti sul ruo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23354/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi [OSCURATO:PERSONA] accettanti l’eredità con beneficio di inventario, domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]'S LONDRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 406/2022 depositata il 27/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n.406/2022 depositata il 27/06/2022, ha rigettato l’appello principale degli e redi di [OSCURATO:PERSONA] ed ha accolto l’appello incidentale dei Golisciano – D’Aquaro, condannando gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], accettanti l’eredità con beneficio di inventario, al pagamento in favore degli appellati del prezzo dell’immobile da essi pagato ai venditori ed al pagamento della somma dovuta dagli appellati ai venditori per la illegittima occupazione dell’immobile. Tali due statuizioni in accoglimento dell’appello incidentale dei Golisciano–D’Aquaro sono l’oggetto del ricorso degli Eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi. L’impianto motivazionale che la Corte territoriale ha posto a fondamento di entrambe le statuizioni si fonda sui principi della garanzia per evizione, analogicamente richiamati ai fini della valutazione della responsabilità della notaia «venendo pur sempre in rilievo le conseguenze della perdita del diritto di proprietà su un bene acquistato in ragione della presenza di un diritto prevalente di soggetti terzi» (così la sentenza alla pag.6-7). Ed ulteriormente chiarisce la Corte territoriale, alla pag.7 della sentenza, che i principi della garanzia per evizione «per quanto specificamente affermati in rapporto alla responsabilità del venditore, devono trovare applicazione anche al fine di determinare l’entità del risarcimento dovuto dal notaio, perché pure in tal caso l’inadempimento viene postulato come determinativo del medesimo danno da evizione totale». Su tali presupposti la Corte territoriale, ritenuto che nella fattispecie gli acquirenti avevano effettivamente pagato il prezzo dell’immobile e ne avevano subito l’evizione totale, ha proceduto alla determinazione del danno risarcibile così motivando (pag.8, paragrafo 5.7 della sentenza): «Il rilievo di questo profilo deriva dal fatto che la determinazione del danno da evizione totale è rapportabile, innanzitutto, al c.d. interesse negativo, costituito, appunto, dalla restituzione del prezzo, dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti che l’acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre gli accessori e le spese giudiziali, atteso che, essendo venuta meno la ragione giustificatrice della controprestazione, occorre ripristinare la situazione economica dell’acquirente antecede nte alla vendita (Cass. sez.2 n.9642 del 16 luglio 2001), salvo che non rilevi anche il lucro cessante ove si accerti che il danneggiante abbia agito con dolo o con colpa in riferimento alla particolare causa che ha determinato l’evizione, come si evince dal richiamo, da parte dell’art.1483 c.c., del disposto dell’art.1479 c.c. che, a sua volta, fa riferimento all’art.1223 c.c. (Cassazione civile sez. II 14/01/2022 n.1069; Cass. sez.2 n.18259 del 17 settembre 2015).» Conclude infine la Corte d’Appello (pag.8 paragrafo 5.8 della sentenza): «Ora, è evidente che nella specie, come risulta dall’istruttoria di prime cure, il danno subito dagli appellanti incidentali, convenuti in quella sede, è costituito dalla restituzione del prezzo, dalla perdita dell’immobile, oltre che dal rimborso delle spese di compravendita e dall’indennità di occupazione del cespite configurantesi quale frutto civile. » Assumonoi ricorrenti, eredi del [OSCURATO:PERSONA], che così decidendo la Corte territoriale ha fatto mal governo dei principi e delle norme che regolano la garanzia per evizione e la responsabilità del notaio, nonché il risarcimento del danno in generale, e su ciò si appuntano i cinque motivi del presente ricorso. Con controricorso del 7.11.2022, GOLISCIANO Domenico e D’AQUARIO [OSCURATO:PERSONA] chiedono di dichiararsi inammissibile il ricorso proposto e, comunque, ne chiedono il rigetto; Con controricorso del 21.10.2022, anche gli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]’s di Londra, chied o no dichiararsi inammissibile il ricorso proposto e, comunque, ne chiedono il rigetto; Veniva quindi fissata ex art. 380-bis 1 cpc l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ritenuto che Il ricorso presenta a spetti in tema d i risarcimento del danno da evizione e di correlata responsabilità del Notaio che meritano di essere trattati nella pubblica udienza. P.Q.M. Rimette gli atti sul ruo
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