CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15632/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 60/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec: massimo- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliat a presso il suostudio in via Anapo n. 2 9 , Roma ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; Oggetto: II.DD –IVA – costi –deducibilità - com- petenza –resistente e ricorrente incidentale – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio , n.2836/10/2017, depositata il 18 . 5 .20 1 7 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della Commissione t ributaria regionale del Lazio , n. 2836/10/2017, depositata il 18.5.2017 veniva no rigettat i l’appello principaledella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l’appello incidentale d e ll’Agenzia delleEntrate proposti avverso la sentenza della Commissione t ribu- tariaprovinciale di Roma n. 20574 / 57 /201 5 , la quale aveva accolto parzialmenteil ricorso proposto d alla società . L’atto impugnato era l’avvisodi accertamento relativo all’anno di imposta 2007 con cui , a seguito di verifica, veniva accertato maggiore reddito rispetto a quantodichiarato, ai fini IRAP, IVA e sanzioni. Veniva così ripresa a tassazionela somma di euro 120.000 relativa ad attività di marke- ting fornita dalla ditta Publiseven di [OSCURATO:PERSONA], avendone l’Agenziaritenuto ingiustificata la deducibilità. Ilgiudice di prime cure riconosceva la deducibilità dei costi oggetto dicontestazione limitatamente alla somma di euro 44.822,83, deci- sioneconfermata dal giudice d’appello. Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso principale per Cas- sazione la contribuent e deducendo due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato in risposta al ricorso della contribuente atto di costitu zione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienzadi discussione ex art.370, comma 1, cod. proc. civ. e ha asua volta proposto ricorso , notificato successivamente al primo e daqualificarsi incidentale, per un motivo. Considerato che: 1.Con il primo motivo la società ricorrente principale prospetta, in relazione all’art. 360 , primo comma , n. 3 , cod. proc. civ., la viola- zionee falsa applicazione de gli art t . 109, comma 2, e 5 TUIR nella partein cui il giudice non ha riconosciuto la deducibilità de i costi per euro 44.822,83 nella considerazione che gli assegni erano stati emessiprima della ricezione dell e fattur e asseritamente pagate at- traversitali effetti . 2.Il motivo è inammissibile in quanto , sotto lo schermo della pretesa violazionedi legge, impinge in un preciso accertamento fattuale sia delgiudice di prime cure sia del giudice di appello a pag.3 della sen- tenza impugnata, che ha stabilito la irriconciliabilità parziale delle fatturesuddette con le modalità di pagamento addotte dalla società , indoppia conforme . Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dallalegge delega n.206/2021 , attuata per quanto qui interessa dal d.lgs.n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art.360cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossiaper omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente non ha dimo- strato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo gradoe quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sono statetra loro diverse . Al di là dello schermo di violazione di legge, la doglianza è chiara- mentediretta ad ottenere un’inammissibile rivalutazione della prova daparte del giudice di legittimità , a fronte dell’omogenea valutazione delmateriale probatorio da parte del giudice nei due gradi di merito . 3. Con il secondo motivo la ricorrente censura, in rapporto all’art. 360,primo comma , n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa appli- cazionedell’art. 15, comma 2, d.lgs. n.546/ 19 92, com e modificato dall’art.9,comma 1, lett. f), d.lgs. n.156/2015 in relazione alla con- danna alle spese dell’appellante, in presenza di soccombenza reci- procadelle parti in grado d’appello. 4. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibil ità e di infondatezza. 4.1.Innanzitutto, il Collegio osserva che alla luce della disciplina ap- plicabile ratione temporis , richiamata anche nel motivo, il giudice d’appellonon era tenuto necessariamente a compensare le spese di liteanche in presenza di soccombenza reciproca . 4.2.Sotto un ulteriore profilo , la ricorrente si duole sostanzialmente dell’assenzadi motivazione adottata dal giudice per derogare a tale criterio( « nel caso di specie non si ravvisa la sussistenza delle pre- dette circostanze » ) e per averla condannata alle spese del grado, manon costruisce la censura come vizio motivazionale assoluto o , almeno,relativo, sotto l’angolo della illogicità della motivazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) con conseguente inammissibilitàdel motivo perché non correttamente proposto. 5.Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia deduce la vio- lazione e falsa applicazione degli articoli 109, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice d’appelloerroneamente confermato la decisione di primo grado af- fermandonon essere stato violato il principio di competenza con ri- ferimento a parte dei costi dedotti dalla società, considerando che «aisensi dell’art.109 TUIR, ai fini della determinazione dell’esercizio dicompetenza (…) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si consi- deranoconseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute,alla data in cui le prestazioni sono ultimate e, dunque, nel casodi specie, presuntivamente alla data di emissione delle fatture » , senzaaver compiuto un reale accertamento su l momento in cui le prestazioni fatturate sarebbero state ultimate, tenuto conto che la provadella competenza d ell’ esercizio cui è imputato il costo spetta alcontribuente. 6. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibil ità e di infondatezza. 6.1.In tema di reddito d'impresa, ai fini della determinazione dell'e- serciziodi competenza al quale vanno temporalmente imputati i ri- cavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi del reddito, sono regolati dal l'art.109 del d.P.R. n. 917 del 1986 , secondo cui i ricavi,i costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito dell'e- sercizio di competenza a condizione che la loro esistenza o il loro ammontaresia determinabile in modo oggettivo . La norma mira a contemperare la necessità di computare tutte le componenti dell'esercizio di competenza con l'esigenza di non ad- dossareal contribuente un onere troppo difficile da rispettare, sicché taleregola è stata interpretata dalla Corte (tra le tante, v. Cass. Sez. 5,ordinanza n. 36600 del 2021 e giurisprudenza ivi citata ) nel senso che il dovere di conteggiare dette componenti nell'anno di riferi- mento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi e a quei costi che nonsiano ancora noti all'atto della determinazione del reddito, e cioè almomento della redazione e presentazione della dichiarazione . 6.2. Orbene, nella fattispecie il giudice d’appello innanzitutto ri- chiamala corretta previsione di legge applicabile ai fini della deter- minazione del periodo di imposta di competenza dei costi in que- stione. Inoltre, compie, come già il giudice di primo grado in una pronunciadoppia conforme , un preciso accertamento fattuale nel ri- spettodel canone di riparto dell’onere della prova sopra richiamato econ precisi addentellati nel quadro istruttorio raccolto nel processo . Lasentenza impugnata a pag. 3 accerta che « sia pure nell’ambito di un rapporto professionale intercorrente tra le due società sin dal 2006»l’esistenza dei costi e la determinabilità in modo obiettivo del loroammontare non era certa sino al momento dell’emissione della fatturae degli assegni di pagamento . Tale accertamento non è re- vocabilein dubbio nei termini generici e sostanzialmente rivaluta tivi dellaprova esposti ne l motivo in disamina , dal momento che il fatto storicoè stato compiutamente esaminato dal giudice (cfr. Cass. Sez. U,n. 8053/2014 cit., poi sempre confermata ) . 7. In conclusione, entrambi iricorsi dev ono essere rigettat i . Le spesedi lite sono compensate, in presenza di soccombenza reci- proca. P.Q.M La Corte: rigetta i ricorsie compensa le spese di lite. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, s