CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03204/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'annullamento limitatamente alla condanna per il capo b) e rigetto nel resto Il difensore della parte civile ha fatto pervenire in data 2 ottobre 2023 conclusioni scritte e nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per l'annullamento della sentenza impugnata ( Ritenuto in fatto La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 30 novembre 2022, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - già pronunciata dal Tribunale di Monza - per i delitti di cui agli artt. 216 comma 1 n. 1), 217 comma 1 n. 4) e comma 2, 219 cpv. n. 1 r.d. n. 267/42, 223 e 224 r.d. n. 267/42, commessi in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dichiarata fallita il 6 marzo 2014. L'imputata era stata condannata, in primo grado, alle pene di legge, principali ed accessorie, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata e riconoscimento dei doppi benefici di legge, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., da liquidarsi in separato giudizio civile. 1.L'imputata, tramite difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione e articolato cinque motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.Con il primo motivo ha dedotto inosservanza della legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per la mancata declaratoria di estinzione del reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217 comma 1 n. 4) I.f. per intervenuta prescrizione, già maturata alla data della sentenza di secondo grado. 1.2.11 secondo motivo ha denunciato inosservanza della legge penale sostanziale - art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. - a riguardo della ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto l'accusa riguardante la distrazione della somma versata per i canoni di locazione dell'immobile utilizzato dall'imputata a fini abitativi non sarebbe sufficientemente specifica, non consentirebbe l'ordinario esercizio del diritto di difesa e la sentenza della Corte d'appello sarebbe, pertanto, nulla per indeterminatezza dell'imputazione. 1.3.11 terzo motivo si è soffermato, nuovamente, sul vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. - violazione delle legge penale sostanziale o di norme giuridiche di essa integrative - perché la sentenza di secondo grado sarebbe nulla anche per violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza; la pronuncia di primo grado avrebbe unilateralmente "arricchito" il capo d'imputazione e condannato l'imputata per un addebito inesistente e mai formulato dal pubblico ministero, nemmeno nel decreto che dispone il giudizio, ovvero la condotta di distrazione del magazzino della società fallita; la Corte d'appello, investita della questione, l'avrebbe travisata, perché la difesa non aveva inteso dolersi della non corrispondenza tra la incolpazione provvisoria dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e l'imputazione della richiesta di rinvio a giudizio ma - giustappunto - di una intervenuta affermazione di reità per un reato non enunciato nell'editto accusatorio del decreto ex art. 429 cod. proc. pen., né in via suppletiva contestato in dibattimento. 1.4.Con il quarto motivo la difesa ha lamentato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. a riguardo della ravvisata integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la Guerini non avrebbe mai distratto il magazzino, disperso a causa della negligenza del curatore fallimentare, che avrebbe dovuto adoperarsi per tempo al fine di formalizzare il contratto di deposito dei beni, ricoverati nell'insediamento della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] ed impedirne il pignoramento da parte di tale ultima società, una volta interrotto il. pagamento del corrispettivo del deposito da parte di [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbe dovuto stipulare un contratto d'affitto d'azienda con il fallimento [OSCURATO:PERSONA] e, una volta sfumato tale progetto, aveva deciso di non più versare il compenso al depositario. 1.5.11 quinto motivo si è diffuso a proposito dell'erronea applicazione dell'art. 216 comma 1 I.f. e della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, dal momento che il reato di bancarotta per distrazione è fattispecie di pericolo concreto e il delitto non sussisterebbe se non quando il debitore si trovi in istato di conclamata insolvenza; la società, una volta accertata l'impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni, ha interrotto il versamento dei canoni di locazione dell'immobile di Brenna ed ha depositato domanda di ammissione al concordato preventivo; in definitiva, il reato contestato sarebbe ravvisabile soltanto nel momento del pericolo di effettiva lesione all'integrità della garanzia dei creditori, di cui l'imprenditore deve avere consapevolezza, mentre il pagamento della pigione dell'immobile è avvenuto quando la società era capiente e "in bonis", possedeva risorse sufficienti all'adempimento delle proprie obbligazioni e, per tale ragione, non avrebbe potuto mettere in pericolo le aspettative della massa dei creditori, pregiudicabili soltanto in una fase di decozione. Considerato in diritto Il ricorso è fondato a riguardo del primo e del terzo motivo - ivi assorbita ogni ulteriore valutazione attinente al quarto motivo - mentre deve essere rigettàto, agli effetti civili, quanto al capo B) e dichiarato inammissibile nel resto. 1.11 primo motivo coglie nel segno, dal momento che in relazione al delitto di bancarotta semplice per il mancato ricorso all'auto-fallimento, causativo di un aggravamento del dissesto - di cui a capo B) - si è compiuto il termine massimo di prescrizione, anche a tener conto della sospensione prevista dalla disciplina emergenziale della fase pandemica, il 10 novembre 2021, prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. Pertanto, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal , giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in parte qua perché il reato ascritto all'imputato è estinto per intervenuta prescrizione. In assenza di ulteriori rilievi da parte della ricorrente quanto alla responsabilità agli effetti civili, non emergendo evidenze ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve essere, a tali effetti, rigettato. 2.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Per un verso, il motivo di ricorso - agganciato dalla difesa al vizio di violazione della legge penale sostanziale o di norme integrative delle relative fattispecie incriminatrici - è totalmente fuori fuoco, dal momento che il vulnus oggetto della doglianza deriva dall'inosservanza di disposizioni processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.. Per altro verso, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del "fatto", prevista dall'art. 417 e dall'art. 429 cod. proc. pen., non esige una descrizione fenomenica minuziosa e connotata da ogni dettaglio della condotta oggetto dell'imputazione, ma una esplicitazione ragionevolmente circoscritta e concretamente funzionale a far comprendere all'imputato il rimprovero che gli venga attribuito, come certamente avvenuto nel caso in esame attraverso la chiara indicazione della natura e del perimetro della contestazione, riguardante la distrazione delle somme versate dalla fallita alla società proprietaria dell'immobile nel quale l'amministratrice ed i suoi familiari avevano radicato la propria residenza abitativa; la maggiore o minore entità delle somme distratte ha rappresentato tema di prova, proiezione dell'esercizio effettivo del diritto di difesa. La ricorrente, del resto, vi ha interloquito ampiamente nel corso di entrambi i gradi di giudizio, esercitando il diritto al contraddittorio sui fatti di accusa a lei pienamente resi noti attraverso il capo d'imputazione. 3. Il terzo motivo - che assorbe per sua natura il quarto - è fondato. In disparte quanto già osservato per il secondo motivo a riguardo dell'improprio riferimento, contenuto in ricorso, ad un vizio di legge penale sostanziale certamente insussistente, alla mancata enunciazione, nel decreto che dispone il giudizio (e, per quanto dato evincere dall'atto di costituzione di parte civile del fallimento, presentato all'udienza preliminare e riportante il dato testuale dell'imputazione a suo tempo formulata, nemmeno nella richiesta di rinvio a giudizio), della porzione dell'imputazione riguardante la bancarotta fraudolenta per distrazione del magazzino non è seguita alcuna formale contestazione dell'ulteriore condotta criminosa, prerogativa esclusiva dell'organo del pubblico ministero, nel rispetto degli artt. 516 e segg. cod. proc. pen..Parte ricorrente aveva già sollevato la medesima questione con i motivi di appello, ma la Corte di merito non sembra averne colto connotati e fondamento. Il Tribunale collegiale di Monza, pertanto, come sostenuto dal difensore della ricorrente, ha introdotto in sentenza una contestazione aggiuntiva - relativa ad un reato concorrente - rispetto a quella formalizzata dal pubblico ministero, reiterata nel pronunciamento della Corte territoriale, che ha respinto l'eccezione di nullità con una motivazione non pertinente. La sentenza impugnata - e quella di primo grado - sono dunque affette da nullità, ai sensi degli artt. 522, 620 lett. e), 621 comma 1 cod. proc. pen., in parte qua con specifico riferimento al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione del magazzino "per un valore non inferiore ad euro 170.000" e all'accoglimento del motivo di ricorso devono conseguire l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado e la statuizione a che del presente provvedimento debba essere data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni. 5.11 quinto e ultimo motivo è aspecifico e manifestamente infondato. E' il caso di ricordare che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualsiasi momento essi siano stati commessi e quindi anche se la condotta si sia realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. Non si richiede alcun nesso (causale o psichico) tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (ex multis, Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683). La condotta, in altre parole, si perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento, che, ovviamente, consistendo in una pronunzia giudiziaria, si pone come evento successivo (in caso, appunto, di bancarotta distrattiva prefallimentare) e comunque esterno alla condotta stessa. Ed è costante principio ermeneutico, espresso da questa Corte, che si perfezioni il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in caso di compimento di qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e cagionare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (Cass. sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106; sez.5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655). Quanto all'elemento psicologico della bancarotta distrattiva, esso consiste nel dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (tra le tante: Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv 261348).Pertanto, è stata correttamente ritenuta integrante attività distrattiva la veicolazione di parte delle risorse finanziarie della società al pagamento dei canoni di locazione di un immobile destinato all'abitazione privata dell'imputata. Del resto, anche in questo caso la ragione di ricorso non si misura con il tessuto motivazionale delle sentenze dei giudici di merito, che hanno sottolineato che il pagamento del canone di locazione della villetta ad uso abitativo è stato protratto, da parte della fallita "anche quando insolvente verso tutti gli altri creditori" (pag. 11 sent. primo grado, pag. 11 sent. appello). 6.Ai fini della valutazione della soccombenza della parte civile è decisiva la circostanza che l'imputato sia riuscito ad escludere il diritto della parte civile al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui si procede: se l'impugnazione dell'imputato non ottiene questo risultato, lo stesso è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile. Pertanto, il parziale accoglimento del ricorso dell'imputato non elimina la condanna e, per tale motivo, se impedisce la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, consente di condannarlo alle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione (Cass. Sez.3, n.10581 del 19/10/1993, P.C. in proc. Micheletti, Rv. 196451). L'imputata deve essere dunque condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore ha depositato conclusioni scritte e nota spese, attraverso le quali ha contrastato la pretesa dell'imputata per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di memoria scritta), possono liquidarsi in complessivi euro 3167, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto al capo B), peressere il reato estinto per prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti civili in riferimento al capo B). Annulla la medesima sentenza, quanto al capo A), limitatamente alla sola "distrazione del magazzino per un valore non inferiore ad euro 170.000" e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla