CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025
Cassazione n. 40373/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 20710/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - volti a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (sul motivo n. 1, con cui contesta la responsabilità per il reato, si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata; sul motivo n. 2, relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., si vedano le pagine 4 e 5); - afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche) benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.