CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14615/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Trani, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 del D.P.R. 309 del 1990. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo con cui lamenta il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe omesso di motivare, se non con un mero richiamo alla comunicazione della notizia di reato, le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo e oggettivo del reato, e di non poter prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il motivo di ricorso avanzato non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della tassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor P.Q.M