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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 luglio 2019

Cassazione n. 19136/2026

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difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Duomo [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche,n. 613/2019 depositata il 19/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento n. 180 del 27dicembre 2011, notificato il 24 gennaio 2012, con il quale la società [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria del Comune di Tolentino per la gestionedell’accertamento e della riscossione della tassa per lo smaltimento deiNumero registro generale 8036/2020Numero sezionale 4843/2026Numero di raccolta generale 19136/2026Data pubblicazione 11/06/2026rifiuti solidi urbani, aveva contestato alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’infedele denunciaTARSU per gli anni d’imposta dal 2006 al 2010, richiedendo il pagamentodella complessiva somma di euro 22.109,00 a titolo di tributo, sanzioni einteressi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., consorzio partecipato dai Comuni della provinciadi Macerata e operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, avevapresentato istanza di accertamento con adesione, rimasta priva di esito.2.

Avverso l’avviso di accertamento la contribuente ha quindi propostoricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Macerata,deducendo, da un lato, la violazione del principio del contraddittorioendoprocedimentale e, dall’altro, l’insussistenza del presupposto impositivodella TARSU, sul rilievo che presso la propria sede non era stato istituito nérifiuti prodotti venivano smaltiti direttamente all’interno della stessastruttura consortile.3.

Con sentenza n. 178/2013, depositata il 4 settembre 2013, laCommissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, ritenendoinsussistente il presupposto impositivo in mancanza dell’attivazione delservizio di raccolta e compensando le spese di lite.4.

La decisione di primo grado è stata impugnata dalla Duomo G.P.A.s.r.l. dinanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, che avevacensurato la sentenza per violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993e per errata applicazione del regolamento comunale, sostenendo che latassa fosse dovuta in ragione della mera occupazione di locali idonei aprodurre rifiuti e dell’effettiva produzione degli stessi, a prescindere dallemodalità di smaltimento adottate dal contribuente. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si ècostituita resistendo all’appello e chiedendone il rigetto, ribadendo l’assenzadel servizio di raccolta e l’illegittimità della pretesa impositiva.5.

Con sentenza n. 613/2019, depositata il 19 luglio 2019, laCommissione tributaria regionale delle Marche ha accolto l’appello,riformando integralmente la decisione di primo grado e confermandoNumero registro generale 8036/2020Numero sezionale 4843/2026Numero di raccolta generale 19136/2026Data pubblicazione 11/06/2026l’avviso di accertamento.

In particolare, il giudice di appello ha ritenuto chela [OSCURATO:SOCIETA]., pur provvedendo allo smaltimento dei rifiuti sull’interoterritorio consortile, smaltisse anche i propri rifiuti mediante l’impianto dismaltimento riconducibile all’amministrazione comunale, traendo così unbeneficio dal servizio e percependo un compenso commisurato,verosimilmente, anche ai volumi dei rifiuti autoprodotti.

Su tale base laCommissione regionale ha ravvisato la sussistenza dei presupposti diimponibilità della TARSU, compensando le spese di lite in considerazionedella particolarità della controversia.6.

Avverso la suddetta sentenza di gravame [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi.7.

L’intimato non ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.La società ricorrente assume che l’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993richiede non soltanto l’occupazione o detenzione di locali o aree suscettibilidi produrre rifiuti, ma anche che tali immobili siano ubicati in zone delterritorio comunale nelle quali il servizio di raccolta dei rifiuti sia istituito edeffettivamente attivato o comunque reso in via continuativa.

La CTR,discostandosi da tale assetto normativo, avrebbe invece fondato la propriadecisione su elementi del tutto estranei al presupposto impositivo, quali ilpresunto utilizzo, da parte della società [OSCURATO:SOCIETA], di un impianto dismaltimento ritenuto di proprietà comunale e il beneficio economico che lastessa trarrebbe dallo smaltimento dei rifiuti, compresi quelli autoprodotti.Secondo la ricorrente, tali circostanze, che assume essere non veritiere enon emerse dal contraddittorio tra le parti, non sono idonee a integrare ilpresupposto della tassa, che resta ancorato all’effettiva istituzione eNumero registro generale 8036/2020Numero sezionale 4843/2026Numero di raccolta generale 19136/2026Data pubblicazione 11/06/2026sentenza impugnata avrebbe dunque violato la norma sostanziale,sovrapponendo alla disciplina della tassa un criterio di tipo sinallagmatico epatrimoniale privo di base legale.2.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

La società ricorrentelamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

La CTR avrebbe infatti fondatola decisione su una causa petendi diversa da quella dedotta dalle parti,introducendo d’ufficio fatti e circostanze estranei al thema decidendum emai sottoposti al contraddittorio, quali il presunto utilizzo dell’impiantocomunale per lo smaltimento dei rifiuti propri e la percezione di compensiparametrati anche a tali rifiuti.

Così operando, il giudice di appello avrebbeoggetto di specifica domanda o eccezione, pronunciando ultra o extra petita.Ne deriverebbe la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.,con conseguente necessità di cassazione.3.

Vanno analizzati in primo luogo tali due motivi (il primo ed terzomotivo), per il principio della ragione più liquida.

Gli stessi possono esseretrattati congiuntamente, attenendo alla medesima tematica.4.

La questione attiene, sostanzialmente, alla tassabilità dei rifiutiprodotti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti.Il giudice del gravame ha testualmente affermato: ciò premesso laCommissione non può condividere la tesi del [OSCURATO:PERSONA], per laragione che esso, pur smaltendo i rifiuti dl tutto II territorio, da chiunqueprovenienti, smaltisce nel medesima impianto anche I propri, utilizzandol'impianto di smaltimento dell'Amministrazione comunale e non avendoprovato di smaltirti separatamente mediante un impianto diverso da quellocomunale.

In tal modo, dunque, li [OSCURATO:PERSONA] ritrae un beneficio dalservizio di smaltimento da egli stesso offerto, senza corrispondere larelativa tassa; e poiché per tale servizio di smaltimento percepisce unNumero registro generale 8036/2020Numero sezionale 4843/2026Numero di raccolta generale 19136/2026Data pubblicazione 11/06/2026compenso, in base, verosimilmente, ai volumi di rifiuti smaltiti o,comunque, sulla base degli accordi contrattuali, esso viene pagato ancheper lo smaltimenti dei rifiuti propri, sicché deve corrispondere la relativatassa, poiché, come spiegato, ne ricorrono i presupposti di imponibilità .4.1.

Nel caso di specie il ricorrente si duole quindi dell’omessaistituzione del servizio, nel senso che la raccolta non veniva eseguita pressola sua sede.

Questo significa che avrebbe diritto al più alle riduzioni tariffariedi cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59, commi 2 e 4.In materia, i principi di diritto espressi da questa Corte hanno portatoad affermare che l'irregolare o insufficiente svolgimento del servizio nellazona in cui è ubicato l'immobile non comporta l'esenzione ma solo lariduzione tariffaria ex art. 59 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, attesoche tale tassa è dovuta purché il servizio sia stato istituito, a prescinderedal suo corretto funzionamento e dalla sua utilizzazione da parte dell'utente(Cass., 13 luglio 2015, n. 14541).In particolare, il diritto alla riduzione presuppone l'accertamentospecifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile sullatipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile averificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettivaerogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità, come detto,dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sulcontribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presuppostodella riduzione della Tarsu ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59,comma 4; l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazionetributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazionedella tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzionitariffarie è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia,D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) (Cass., 12 settembre 2019, n. 22767;Cass., 5 febbraio 2019, n. 3265).Numero registro generale 8036/2020Numero sezionale 4843/2026Numero di raccolta generale 19136/2026Data pubblicazione 11/06/20264.2.

Ne consegue che il motivo è fondato e va accolto, disponendol’art. 59 c. 2 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 che

2. Fermo restando ilpotere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamenteistituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 deldecreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previaricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nucleiabitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comunipossono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidiurbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zoneperimetrate sopramenzionate.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccoltain regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa èdovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinarein relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nellazona perimetrata o di fatto servita .Non risulta difatti nemmeno specificato nella sentenza gravata se irifiuti fossero stati prodotti nella sede in cui la società gestiva la discarica o,invece, in altro luogo (come, ad esempio, una sede amministrativadecentrata), con accertamento che compete al giudice di merito.4.3.

I motivi nn. 1 e 3 vanno quindi accolti per quanto di ragione.5.

Ne risulta conseguentemente assorbito il motivo n. 2, con il qualeparte ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Nello specifico, lasocietà ricorrente ha infatti denunciato che il giudice di appello avrebbeomesso di esaminare un fatto storico costituito dalla mancata istituzione es.r.l. da parte del Comune di Tolentino.

Tale circostanza, documentalmenteprovata anche mediante dichiarazioni della società affidataria del servizio,[OSCURATO:SOCIETA]., e mai specificamente contestata dalla controparte,costituiva il fulcro della decisione di primo grado, che aveva escluso ladebenza del tributo proprio per l’assenza del servizio.

La CTR, purNumero registro generale 8036/2020Numero sezionale 4843/2026Numero di raccolta generale 19136/2026Data pubblicazione 11/06/2026richiamando formalmente il thema controversum, avrebbe in concreto elusol’esame di tale fatto decisivo, sostituendolo con una diversa ricostruzioneincentrata sul presunto utilizzo dell’impianto di smaltimento e sui beneficieconomici ritratti dalla ricorrente.

In tal modo il giudice regionale avrebbeviolato il paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., come interpretato dallagiurisprudenza di legittimità, omettendo la valutazione di un elementofattuale che, se considerato, avrebbe condotto a una diversa decisione.

Ladoglianza è quindi assorbita, per il suo contenuto, dall’accoglimento delleprecedenti.6.

In conclusione, vanno accolti il primo e il terzo motivo di ricorso,per quanto di regione, e va dichiarato assorbito il secondo; e la sentenzaimpugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado delle Marche in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso per quanto di regionee dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marchein diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/06/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Duomo [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche,n. 613/2019 depositata il 19/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento n. 180 del 27dicembre 2011, notificato il 24 gennaio 2012, con il quale la società [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria del Comune di Tolentino per la gestionedell’accertamento e della riscossione della tassa per lo smaltimento deiNumero registro generale 8036/2020Numero sezionale 4843/2026Numero di raccolta generale 19136/2026Data pubblicazione 11/06/2026rifiuti solidi urbani, aveva contestato alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’infedele denunciaTARSU per gli anni d’imposta dal 2006 al 2010, richiedendo il pagamentodella complessiva somma di euro 22.109,00 a titolo di tributo, sanzioni einteressi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., consorzio partecipato dai Comuni della provinciadi Macerata e operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, avevapresentato istanza di accertamento con adesione, rimasta priva di esito.2. Avverso l’avviso di accertamento la contribuente ha quindi propostoricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Macerata,deducendo, da un lato, la violazione del principio del contraddittorioendoprocedimentale e, dall’altro, l’insussistenza del presupposto impositivodella TARSU, sul rilievo che presso la propria sede non era stato istituito nérifiuti prodotti venivano smaltiti direttamente all’interno della stessastruttura consortile.3. Con sentenza n. 178/2013, depositata il 4 settembre 2013, laCommissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, ritenendoinsussistente il presupposto impositivo in mancanza dell’attivazione delservizio di raccolta e compensando le spese di lite.4. La decisione di primo grado è stata impugnata dalla Duomo G.P.A.s.r.l. dinanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, che avevacensurato la sentenza per violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993e per errata applicazione del regolamento comunale, sostenendo che latassa fosse dovuta in ragione della mera occupazione di locali idonei aprodurre rifiuti e dell’effettiva produzione degli stessi, a prescindere dallemodalità di smaltimento adottate dal contribuente. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si ècostituita resistendo all’appello e chiedendone il rigetto, ribadendo l’assenzadel servizio di raccolta e l’illegittimità della pretesa impositiva.5. Con sentenza n. 613/2019, depositata il 19 luglio 2019, laCommissione tributaria regionale delle Marche ha accolto l’appello,riformando integralmente la decisione di primo grado e confermandoNumero registro generale 8036/2020Numero sezionale 4843/2026Numero di raccolta generale 19136/2026Data pubblicazione 11/06/2026l’avviso di accertamento. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto chela [OSCURATO:SOCIETA]., pur provvedendo allo smaltimento dei rifiuti sull’interoterritorio consortile, smaltisse anche i propri rifiuti mediante l’impianto dismaltimento riconducibile all’amministrazione comunale, traendo così unbeneficio dal servizio e percependo un compenso commisurato,verosimilmente, anche ai volumi dei rifiuti autoprodotti. Su tale base laCommissione regionale ha ravvisato la sussistenza dei presupposti diimponibilità della TARSU, compensando le spese di lite in considerazionedella particolarità della controversia.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi.7. L’intimato non ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.La società ricorrente assume che l’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993richiede non soltanto l’occupazione o detenzione di locali o aree suscettibilidi produrre rifiuti, ma anche che tali immobili siano ubicati in zone delterritorio comunale nelle quali il servizio di raccolta dei rifiuti sia istituito edeffettivamente attivato o comunque reso in via continuativa. La CTR,discostandosi da tale assetto normativo, avrebbe invece fondato la propriadecisione su elementi del tutto estranei al presupposto impositivo, quali ilpresunto utilizzo, da parte della società [OSCURATO:SOCIETA], di un impianto dismaltimento ritenuto di proprietà comunale e il beneficio economico che lastessa trarrebbe dallo smaltimento dei rifiuti, compresi quelli autoprodotti.Secondo la ricorrente, tali circostanze, che assume essere non veritiere enon emerse dal contraddittorio tra le parti, non sono idonee a integrare ilpresupposto della tassa, che resta ancorato all’effettiva istituzione eNumero registro generale 8036/2020Numero sezionale 4843/2026Numero di raccolta generale 19136/2026Data pubblicazione 11/06/2026sentenza impugnata avrebbe dunque violato la norma sostanziale,sovrapponendo alla disciplina della tassa un criterio di tipo sinallagmatico epatrimoniale privo di base legale.2. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La società ricorrentelamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. La CTR avrebbe infatti fondatola decisione su una causa petendi diversa da quella dedotta dalle parti,introducendo d’ufficio fatti e circostanze estranei al thema decidendum emai sottoposti al contraddittorio, quali il presunto utilizzo dell’impiantocomunale per lo smaltimento dei rifiuti propri e la percezione di compensiparametrati anche a tali rifiuti. Così operando, il giudice di appello avrebbeoggetto di specifica domanda o eccezione, pronunciando ultra o extra petita.Ne deriverebbe la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.,con conseguente necessità di cassazione.3. Vanno analizzati in primo luogo tali due motivi (il primo ed terzomotivo), per il principio della ragione più liquida. Gli stessi possono esseretrattati congiuntamente, attenendo alla medesima tematica.4. La questione attiene, sostanzialmente, alla tassabilità dei rifiutiprodotti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti.Il giudice del gravame ha testualmente affermato: ciò premesso laCommissione non può condividere la tesi del [OSCURATO:PERSONA], per laragione che esso, pur smaltendo i rifiuti dl tutto II territorio, da chiunqueprovenienti, smaltisce nel medesima impianto anche I propri, utilizzandol'impianto di smaltimento dell'Amministrazione comunale e non avendoprovato di smaltirti separatamente mediante un impianto diverso da quellocomunale. In tal modo, dunque, li [OSCURATO:PERSONA] ritrae un beneficio dalservizio di smaltimento da egli stesso offerto, senza corrispondere larelativa tassa; e poiché per tale servizio di smaltimento percepisce unNumero registro generale 8036/2020Numero sezionale 4843/2026Numero di raccolta generale 19136/2026Data pubblicazione 11/06/2026compenso, in base, verosimilmente, ai volumi di rifiuti smaltiti o,comunque, sulla base degli accordi contrattuali, esso viene pagato ancheper lo smaltimenti dei rifiuti propri, sicché deve corrispondere la relativatassa, poiché, come spiegato, ne ricorrono i presupposti di imponibilità .4.1. Nel caso di specie il ricorrente si duole quindi dell’omessaistituzione del servizio, nel senso che la raccolta non veniva eseguita pressola sua sede. Questo significa che avrebbe diritto al più alle riduzioni tariffariedi cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59, commi 2 e 4.In materia, i principi di diritto espressi da questa Corte hanno portatoad affermare che l'irregolare o insufficiente svolgimento del servizio nellazona in cui è ubicato l'immobile non comporta l'esenzione ma solo lariduzione tariffaria ex art. 59 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, attesoche tale tassa è dovuta purché il servizio sia stato istituito, a prescinderedal suo corretto funzionamento e dalla sua utilizzazione da parte dell'utente(Cass., 13 luglio 2015, n. 14541).In particolare, il diritto alla riduzione presuppone l'accertamentospecifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile sullatipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile averificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettivaerogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità, come detto,dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sulcontribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presuppostodella riduzione della Tarsu ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59,comma 4; l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazionetributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazionedella tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzionitariffarie è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia,D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) (Cass., 12 settembre 2019, n. 22767;Cass., 5 febbraio 2019, n. 3265).Numero registro generale 8036/2020Numero sezionale 4843/2026Numero di raccolta generale 19136/2026Data pubblicazione 11/06/20264.2. Ne consegue che il motivo è fondato e va accolto, disponendol’art. 59 c. 2 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 che 2. Fermo restando ilpotere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamenteistituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 deldecreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previaricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nucleiabitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comunipossono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidiurbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zoneperimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccoltain regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa èdovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinarein relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nellazona perimetrata o di fatto servita .Non risulta difatti nemmeno specificato nella sentenza gravata se irifiuti fossero stati prodotti nella sede in cui la società gestiva la discarica o,invece, in altro luogo (come, ad esempio, una sede amministrativadecentrata), con accertamento che compete al giudice di merito.4.3. I motivi nn. 1 e 3 vanno quindi accolti per quanto di ragione.5. Ne risulta conseguentemente assorbito il motivo n. 2, con il qualeparte ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Nello specifico, lasocietà ricorrente ha infatti denunciato che il giudice di appello avrebbeomesso di esaminare un fatto storico costituito dalla mancata istituzione es.r.l. da parte del Comune di Tolentino. Tale circostanza, documentalmenteprovata anche mediante dichiarazioni della società affidataria del servizio,[OSCURATO:SOCIETA]., e mai specificamente contestata dalla controparte,costituiva il fulcro della decisione di primo grado, che aveva escluso ladebenza del tributo proprio per l’assenza del servizio. La CTR, purNumero registro generale 8036/2020Numero sezionale 4843/2026Numero di raccolta generale 19136/2026Data pubblicazione 11/06/2026richiamando formalmente il thema controversum, avrebbe in concreto elusol’esame di tale fatto decisivo, sostituendolo con una diversa ricostruzioneincentrata sul presunto utilizzo dell’impianto di smaltimento e sui beneficieconomici ritratti dalla ricorrente. In tal modo il giudice regionale avrebbeviolato il paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., come interpretato dallagiurisprudenza di legittimità, omettendo la valutazione di un elementofattuale che, se considerato, avrebbe condotto a una diversa decisione. Ladoglianza è quindi assorbita, per il suo contenuto, dall’accoglimento delleprecedenti.6. In conclusione, vanno accolti il primo e il terzo motivo di ricorso,per quanto di regione, e va dichiarato assorbito il secondo; e la sentenzaimpugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado delle Marche in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso per quanto di regionee dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marchein diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/06/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto