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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 10161/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di cui al cumulo del 14 maggio 2014, avverso il rigetto pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Modena, in ordine ad istanza di permesso di necessità ex art. 30 Ord. pen. (al fine di recarsi alla tomba del padre deceduto).

2. Ritenuto che il motivo dedotto (violazione dell'art. 30 Ord. pen.) devolve censure in fatto non consentite in sede di legittimità in quanto non scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base del rigetto pronunciato.

2.1. Rilevato, invero, che la difesa si duole, in sostanza, della valutazione negativa del Tribunale, a fronte di un evento (morte del genitore del detenuto) rispetto al quale nessuna esplicazione, quanto all'elemento della necessità del permesso, doveva essere illustrata in sede di reclamo, trattandosi di avvenimento eccezionale particolarmente significativo della vita della persona e idoneo a incidere sull'esistenza del detenuto. 2.2.Reputato invero, che il provvedimento censurato ha invece sottolineato la carenza di motivi allegati al reclamo proposto dal detenuto personalmente, quale causa di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi degli artt. 591 e 581 cod. proc. pen., ratio decidendi con quale il ricorso, in definitiva, non si confronta specificamente, tenuto conto che il reclamo aveva ad oggetto provvedimento che incentrava il diniego non solo sulla carenza di un motivo familiare grave tale da giustificare il permesso cd. di necessità ma anche rispetto all'esigenza prudenziale di prevenire il contagio da Covid19, motivo con il quale in alcuna parte il ricorso si confronta.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di cui al cumulo del 14 maggio 2014, avverso il rigetto pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Modena, in ordine ad istanza di permesso di necessità ex art. 30 Ord. pen. (al fine di recarsi alla tomba del padre deceduto). 2. Ritenuto che il motivo dedotto (violazione dell'art. 30 Ord. pen.) devolve censure in fatto non consentite in sede di legittimità in quanto non scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base del rigetto pronunciato. 2.1. Rilevato, invero, che la difesa si duole, in sostanza, della valutazione negativa del Tribunale, a fronte di un evento (morte del genitore del detenuto) rispetto al quale nessuna esplicazione, quanto all'elemento della necessità del permesso, doveva essere illustrata in sede di reclamo, trattandosi di avvenimento eccezionale particolarmente significativo della vita della persona e idoneo a incidere sull'esistenza del detenuto. 2.2.Reputato invero, che il provvedimento censurato ha invece sottolineato la carenza di motivi allegati al reclamo proposto dal detenuto personalmente, quale causa di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi degli artt. 591 e 581 cod. proc. pen., ratio decidendi con quale il ricorso, in definitiva, non si confronta specificamente, tenuto conto che il reclamo aveva ad oggetto provvedimento che incentrava il diniego non solo sulla carenza di un motivo familiare grave tale da giustificare il permesso cd. di necessità ma anche rispetto all'esigenza prudenziale di prevenire il contagio da Covid19, motivo con il quale in alcuna parte il ricorso si confronta. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 10161/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris