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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2025

Cassazione n. 25995/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1095/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 13729/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 del GIUDICE DELL’[OSCURATO:PERSONA] Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa all’irrogazione delle pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e dell’incapacità a esercitare uffici direttivi di qualsiasi impresa per la durata di anni due con eliminazione della stessa; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che a chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pescara ha applicato, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena (condizionalmente sospesa) di anni due di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per varie condotte di bancarotta fraudolenta.

Con la medesima CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25995/2025 Roma, lì, 15/07/2025 pronuncia, ha applicato, inoltre, al di fuori dell'accordo, le pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma l. fall.

2. Avverso il provvedimento ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta l’erronea applicazione delle pene accessorie all’esito di un processo definito, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con pena detentiva concordata in misura non superiore a due anni di reclusione.

3. Il ricorso è fondato.

4. L’art. 445 comma 1 cod. proc. pen. stabilisce che: «La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale».

Nella specie la pena applicata non supera i due anni di pena detentiva, quindi il giudice non avrebbe potuto applicare le pene accessorie fallimentari, come invece ha fatto.

5. Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma l. fall., pene che vanno eliminate.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari che elimina.

Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1095/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 13729/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 del GIUDICE DELL’[OSCURATO:PERSONA] Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa all’irrogazione delle pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e dell’incapacità a esercitare uffici direttivi di qualsiasi impresa per la durata di anni due con eliminazione della stessa; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che a chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pescara ha applicato, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena (condizionalmente sospesa) di anni due di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per varie condotte di bancarotta fraudolenta. Con la medesima CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25995/2025 Roma, lì, 15/07/2025 pronuncia, ha applicato, inoltre, al di fuori dell'accordo, le pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma l. fall. 2. Avverso il provvedimento ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta l’erronea applicazione delle pene accessorie all’esito di un processo definito, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con pena detentiva concordata in misura non superiore a due anni di reclusione. 3. Il ricorso è fondato. 4. L’art. 445 comma 1 cod. proc. pen. stabilisce che: «La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale». Nella specie la pena applicata non supera i due anni di pena detentiva, quindi il giudice non avrebbe potuto applicare le pene accessorie fallimentari, come invece ha fatto. 5. Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma l. fall., pene che vanno eliminate. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari che elimina. Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25995/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris