CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2025
Cassazione n. 12616/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20140/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO ROMA n. 4565/2023 depo- sitata il 23/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], domandando, in via principale, l’accertamento della simulazione dell’intestazione alla convenuta di un lotto di terreno e quindi dell’insussistenza dell’accessione ex art. 934 c.c. della villa che egli vi aveva costruit o . In via subordinata, ha domandato, ai sensi dell’art. 936 c.c., il riconoscimento del diritto al pagamento del valore dei materiali e del costo della manodopera impiegati per la costruzione dell’immobile, ovvero la corresponsione dell’aumento di valore apportato al terreno in conseguenza della costruzione della villa, nella denegata ipotesi di mancato accertamento della simulazione contrattuale della compravendita del fondo. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. Il Tribunale ha rigettato tutte le doman de proposte dall’attore, rigetto confermato in appello. Ricorre in cassazionel’attore con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la parte convenuta con controricorso e memoria. Il consigliere delegato ha proposto la definzione del ricorso per inammissibilità o manifesta infondatezza. La parte ricorrente ne ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1414 co. 2 e 2725 c.c., per avere la Corte di appello rigettato la domanda di accertamento della simulazione della compravendita del terreno per mancanza di una controdichiarazione scritta. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 936 c.c. e dell’art. 32 d.l. 269/2003, per avere la Corte di appello escluso il diritto della parte ricorrente a ottenere l’indennizzo per i costi di costruzione sostenuti sul fondo, in ragione della presunta irregolarità edilizia dell’immobile. 2. –In via pregiudiziale è da rilevare che il ricorrente ha dato atto che la sentenzain epigrafe è stata pubblicata il 23/6/2023 , notificata il 3/7/2023e tratta ad oggetto di ricorso per cassazione notificato il 2/10/2023. Tuttavia,il ricorrente ha depositato tardivamente la co- pia autentica della decisione impugnatacon la relazione di notifica- zione. Aseguito degli appositi controlli effettuati dal Collegio e dalla can- celleria, copia della sentenza impugnata con allegata la relazione di notificazione non è stata rinvenuta nemmeno nel fascicolo depositato dalla parte controricorrente(cfr. Cass. SU 10648/2017). L’art. 369 c.p.c. dispone a pena di improcedibilità che, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti, insieme col ricorso debba essere depositata la copia autentica della sentenza, «con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta» (v. art. 369, co. 2, n. 2 c.p.c.). Tale formalità è diretta a consentire di verificare la tem- pestività della proposizione del ricorso in cassazione. Nel caso di specie il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notifica del ricorso è - come si può constatare -maggiore del termine breve (art. 325, co. 2 c.p.c.: sessanta giorni). Pertanto, la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione non può essere verificata nemmeno in tale modo (come sarebbe altrimenti consentito sulla base della giurisprudenza di questa Corte: cfr., tra le altre, Cass.11386/2019). Nella memoria, l’avvocato del ricorrentegiustifica il tardivo depo- sito richiamando la difficoltà di reperire la documentazione necessa- ria alla proposizione dell’impugnazione. In particolare, si segnala che la documentazione era frazionata tra diversi professionisti, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e stabiliti presso fori differenti, che avevano assistito la parte ricorrente nei precedenti gradi di giudizio e in procedimenti collegati, come quello di divorzio. Si evidenzia inoltre la complessità derivante dalla diversa natura dei fascicoli processuali: cartacei nel primo grado e nel procedimento di divorzio, solo parzialmente tele- matici in appello, il che ha reso necessario un lavoro di selezione e scansione dei documenti per il deposito telematico in cassazione. Una volta entratoin possesso della relata di notifica, egli l’ha depo- sitata senza indugio. Pur dopo l’esame di tali considerazioni, il ricorso è da dichiarare improcedibile. Infatti, quand’anche si ammetta che la relata di noti- fica sia stata depositata immediatamente dopo la cessazione dell’impedimento e il ritardo non abbia causato a sua volta ritardo della Corte nello studiare il ricorso, i fatti allegati dall’avvocato del ricorrente non integrano alcun impedimento non imputabile alla parte. Pertanto è inevitabile dichiarare l’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. 1839/2022).Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3.000 in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art.96 co. 4 c.p.c. di € 3.500 in favore della cassa delle ammende. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di