CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 39508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZAsul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con decisione del 5 ottobre 2021 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma (giudizio abbreviato) del 24 aprile 2021 ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esclusa la recidiva, in mesi 8 di reclusione ed C 2.000,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 73, quinto comma, T.U. stup. (detenzione di grammi 4,32 di cocaina); reato commesso il 22 aprile 2021. 2. Ricorre in cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 125, 355, 247, 191 cod. proc. pen. e 103, T.U. stup.); motivazione contraddittoria ed illogica, nullità del decreto di perquisizione e sequestro e omessa motivazione della convalida; mancanza della prova del reato. L'art. 103 del T.U. stup. legittima la P.G. alla perquisizione e al sequestro, di iniziativa, nei casi di urgenza. La convalida del sequestro. da parte del P.M., risulta immotivata sui presupposti legittimanti la P.G. alla perquisizione e al sequestro di iniziativa (art.355 cod. proc. pen.). Il provvedimento di convalida, inoltre, erroneamente ritiene sussistente la flagranza del reato; invece, nessuna flagranza sussisteva, in quanto l'imputato consegnava spontaneamente la sostanza stupefacente che deteneva nascosta in casa. La Corte di appello motiva in modo apparente richiamando la flagranza di reato. Infine, la sentenza non applica il principio in base al quale la nullità di un atto inficia ogni atto successivo. 2. 2. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.); motivazione contraddittoria ed illogica. i La Corte di appello illogicamente non ha applicato la particolare tenuità del fatto in considerazione della qualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup.; tuttavia, la qualificazione nell'ipotesi lieve non esclude la sussistenza della particolare tenuità del fatto. Inoltre, per la Corte di appello sarebbe ostativo al riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen. il precedente specifico dell'imputato. Il precedente risale al lontano 1997, e può definirsi occasionale, non idoneo a ritenere una abitualità nel delitto. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile. Il motivo processuale della nullità della perquisizione e del sequestro risulta manifestamente infondato. In via preliminare deve rilevarsi la natura del giudizio scelto dall'imputato, l'abbreviato e, quindi, le nullità sono sanate ex art. 438, comma 6 bis cod. proc. pen. ("La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullita', sempre che non siano assolute, e la non rilevabilita' delle inutilizzabilita', salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio"). La nullità della convalida del sequestro, per vizio della motivazione, non può essere considerata assoluta non riguardando nessuna delle ipotesi di cui all'art. 179, primo comma, cod. proc. pen. La nullità deve, quindi, ritenersi relativa ex art. 181 cod. proc. pen.; eccepibile - in quanto compiuta nella fase delle indagini preliminari - nel termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. e, comunque, sanata dalla scelta del rito abbreviato. Inoltre, deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sulla utilizzabilità, come prova, di quanto sequestrato anche con perquisizione illegittima: "L'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di perquisizione personale e veicolare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 152 del 1975)" (Sez. 2 - , Sentenza n. 16065 del 10/01/2020 Cc. (dep. 27/05/2020 ) Rv. 278996 - 01; vedi anche Sez. 1, Sentenza n. 18438 del 28/04/2006 Ud. (dep. 25/05/2006 ) Rv. 234672 - 0). 4. Relativamente alla particolare tenuità del fatto la Corte di appello richiama il precedente specifico a carico dell'imputato, che esclude l'occasionalità della condotta. Inoltre, la pena irrogata è stata superiore al minimo edittale. Per il trattamento sanzionatorio la Corte di appello evidenzia la congruità della pena base (1 anno e 6 mesi di reclusione ed euro 4.500,00 di multa), come irrogata dal giudice di primo grado tenendo conto della tipologia della sostanza detenuta e della personalità dell'imputato. La motivazione suddetta implicitamente rigetta la richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto la pena ritenuta congrua per i fatti in giudizio eccede il minimo edittale, in relazione alla ritenuta gravità del fatto. 5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so