Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 36024/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAletti gli atti e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.u.p. del Tribunale di Roma, con ordinanza emessa in data 14 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di correzione della sentenza emessa il 24 settembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Con tale sentenza al Purcaro, in relazione ai reati previsti dagli artt. 110, 81, comma 2, 479, 476, 640, comma 2, n. 1, 61 nn.7 e 9 cod. pen., veniva applicata la pena concordata di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa, con confisca di quanto in sequestro, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.

L'istanza di correzione dell'errore materiale avanzata nell'interesse del Purcaro riguardava la statuizione relativa alla confisca: infatti Purcaro, a fronte della disposta confisca di quanto in sequestro, con la proposta di pena concordata si era dichiarato disponibile a non richiedere la restituzione degli importi di 13.900,00 euro, pari alla quota di TFR sequestrata, 2.100,00 euro, pari alle giacenze sui conti correnti bancari e postali in sequestro, rinunciandeinoltre ai crediti per elementi retributivi maturati e non corrisposti, per il complessivo importo di 10.000,00 euro, dei quali 6.000,00 per arretrati da avanzamento di grado e 4.000,00 per ferie non godute.

In sostanza aveva subordinato l'applicazione di pena concordata alla confisca di euro 26.000,00, anche sotto forma della rinuncia a azionare i relativi crediti.

Avendo il G.u.p. disposto la confisca di quanto in sequestro, nonostante la clausola del patteggiamento, Purcaro aveva avanzato istanza di correzione di errore materiale in relazione a tale ultima statuizione.

Il Pubblico ministero aveva reso parere favorevole alla correzione, ma il G.u.p. dal canto suo rigettava la richiesta, rappresentando come l'accordo fra le parti non riguardasse anche la confisca, per altro obbligatoria, e pertanto escludendo che si vedesse in tema di errore materiale.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'ad. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce nullità della ordinanza impugnata per violazione di legge in relazione all'ad. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

In particolare il motivo censura l'ordinanza di rigetto della correzione dell'errore materiale e anche la sentenza di applicazione di pena concordata per illegalità della misura di sicurezza.

4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'ad. 482, comma 2-bis, cod. proc. pen. con riferimento alla violazione del limite di un quinto per la pignorabilità, come sancito dall'ad. 545, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte in data 1 aprile 2022, con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata, rilevando come non si veda in tema dell'an della confisca, bensì della confisca di beni che non sono sottoposti a sequestro in quanto oggetto di rigetto da parte del G.i.p. del Tribunale di Roma, prima della applicazione della pena concordata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Il primo e il secondo motivo strettamente connessi vanno trattati unitariamente.

Va in primo luogo rilevato come dall'imputazione emerga che Purcaro abbia ottenuto un profitto di euro 149.593,09 dalla commissione dei reati, avendo quale appartenente alla Polizia di Stato attestato falsamente la partecipazione a missioni di ufficio, così inducendo in errore il funzionario economo per l'erogazione delle spettanze relative, fatti per i quali è intervenuta applicazione di pena concordata.

Tanto premesso, non vi è dubbio alcuno sulla circostanza che la confisca sia obbligatoria nel caso in esame, in quanto l'art. 640 -quater cod. pen. annovera anche la truffa aggravata ai danni dello Stato fra i titoli che consentono l'applicazione dell'art. 322-ter cod. pen., che prevede la confisca obbligatoria, anche in caso di applicazione di pena concordata e anche nella forma per equivalente.

Rileva il Collegio come la procedura attivata dal ricorrente, quella della correzione dell'errore materiale, non sia pertinente al caso in esame, poiché in tema di sentenza di patteggiamento il procedimento di correzione di cui all'art. 130, comma 1 -bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 49 della legge 23 giugno 2017, n. 103), trova applicazione solo nel caso in cui le discrasie tra la pena irrogata e quella di cui all'accordo tra le parti siano il frutto di errori materiali, dovendosi escludere, invece, nel caso di mancata correlazione tra richiesta e sentenza o di illegalità della pena (Sez. 6, Ordinanza n. 21891 del 08/07/2020, D., Rv. 279559 — 01) Non di meno, deve rilevarsi che, come già osservato dalla Corte di legittimità, la regola stabilita dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale per il principio di conservazione degli atti l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, trova applicazione anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, impropriamente qualificato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art.130 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48032 del 25/10/2019, P., Rv. 278013 — 01, riguardo alla fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il Gip aveva rigettato la predetta istanza di correzione, mentre avrebbe dovuto convertirla in ricorso per cassazione, sussistendone i requisiti di forma e sostanza, trasmettendo gli atti alla Corte).

Nel caso in esame l'istanza di correzione è stata depositata il 6 ottobre 2021 e la sentenza con motivazione contestuale è stata emessa il 24 settembre 2021, cosicchè ai fini del ricorso per cassazione risultano rispettati i termini di impugnazione, come anche il difensore era munito di procura speciale.

Riqualificata come ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena concordata l'originaria istanza di correzione, rileva il Collegio come dal verbale risulta espresso il consenso da parte del Pubblico ministero, nel corso dell'udienza preliminare, rispetto alla proposta di pena concordata estesa anche alla misura di sicurezza proveniente dall'imputato, per quanto su indicato.

Tale accordo imponeva al G.u.p. di accogliere la proposta anche in merito alla misura di sicurezza, ovvero di rigettarla nella sua interezza, mentre invece il G.u.p. ha accolto solo la determinazione, come condivisa, della pena principale.

Sul punto deve il Collegio fare rinvio a Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 02 che ha sancito il principio di diritto per cui nel "patteggiamento" l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza, nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta.

In particolare le Sezioni Unite osservano come non possa «[...] trascurarsi di rilevare che il possibile consentito ampliamento dell'accordo in dipendenza del suo contenuto innovativo, indotto dall'interferente sistema impugnatorio predisposto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e segnatamente dalla previsione del ricorso per cassazione per illegalità della misura di sicurezza, consente di ritenere, disvelando - attraverso la «mediazione accertativa della giurisprudenza» (così espressa da Sez.

U civ., n. 15144 del 11/07/2011) - le dinamiche evolutive interne all'ordinamento, che, in linea con la direzione in cui si sta sviluppando il processo penale, nel quale si assiste alla espansione dei profili patrimoniali e preventivi, e con essi alla moltiplicazione soprattutto delle misure di sicurezza patrimoniali, anche l'istituto del "patteggiamento" si stia rinnovando, adeguandosi a tale tendenza, con il riconoscimento a ciascuna delle parti della facoltà di chiedere l'applicazione, o di dare il consenso all'applicazione, di misure di sicurezza, e quindi inserire nell'accordo anche la pattuizione alle stesse relativa, con accettazione delle conseguenze connesse e conseguenti alla pronuncia sull'intero accordo, ratificato dal giudice, della sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen., e tra queste quelle - correlate alle, già enunciate, caratteristiche formali, strutturali, genetiche e funzionali di detta sentenza - riguardanti la sua motivazione e la sua impugnazione.

Peraltro, nell'indicato segnato contesto relativo all'istituto del "patteggiamento" permane un rapporto tra il patto e la giurisdizione non sbilanciato a favore della componente pattizia, rivestendo essenziale rilievo anche il controllo che il giudice, secondo il modello codicistico congruente con il suo oggetto, compie sulle richieste e prospettazioni congiunte delle parti, e quindi sull'intero progetto di decisione a contenuto complesso, e che, in collegamento con il regolamentato sindacato di legittimità della decisione finale, se è un accertamento negativo in relazione alla responsabilità, è positivo quanto alla verifica - oltre che in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione e alla comparazione delle circostanze e alla congruità della pena - anche quanto al riscontro. della legalità della pena e della misura di sicurezza, oggetto di accordo, bilanciando il ridetto contenuto pattizio del rito».

Proseguivano le S.U.

Savin affermando che dall'esame delle «connotazioni testuali» dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

«si trae, pertanto, un coerente significato del riferimento, nel testo, alla illegalità della misura di sicurezza.

Tale significato della norma, come individuato, e la sua incidenza rispetto all'istituto del "patteggiamento" confermano la logica coerenza del quadro normativo, che - a fronte della riaffermata legittimità dello stesso istituto, del più volte ribadito giudizio della sua complessiva armonia costituzionale e della riconosciuta aderenza della sua applicazione ai principi CEDU - limita a ipotesi specifiche la ricorribilità della sentenza di applicazione della pena, correlandole, sotto l'aspetto strutturale- sistematico, a profili particolari che hanno comunque riguardo all'aspetto negoziale del rito e anche a un oggetto, quale la misura di sicurezza, che, una volta ricompreso nell'accordo, non è "a peso intermedio", ma vincola il giudice a recepire l'intero accordo complesso ovvero a non pronunciare la sentenza di "patteggiamento" e prendere i consequenziali provvedimenti».

Da qui le Sezioni Unite traevano la seguente sintesi: - se la misura di sicurezza è parte dell'accordo tra le parti, il giudice, nel ratificare tale accordo complesso, potrà ricorrere a una motivazione sintetica, tipica del rito, e comunque la sentenza sarà ricorribile per cassazione nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; - se, a seguito del ricorso per cassazione, l'applicazione concordata della misura di sicurezza dovesse risultare "illegale", la conseguenza sarà l'annullamento senza rinvio della sentenza di "patteggiamento", dal momento che la rilevata illegalità rende invalido l'intero accordo.

Ne consegue che nel caso in esame, a differenza di quanto ritenuto dal Gip, il regime della misura di sicurezza può entrare a fare parte dell'accordo proposto dalle parti e in tal caso il sindacato del giudice ha i due epiloghi dell'accoglimento della proposta complessiva ovvero del rigetto della stessa.

La soluzione 'ibrida' percorsa nel caso di specie, di accoglimento quanto alla pena e di rigetto in merito alla misura di sicurezza, non è coerente con l'insegnamento delle Sezioni Unite, dovendo il G.u.p. operare una valutazione complessiva dell'accordo e del suo oggetto, imponendo pertanto a questa Corte l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altro G.u.p. del Tribunale di Roma per la celebrazione dell'udienza preliminare.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e, qualificata la istanza di correzione di errore materiale come ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.u.p. di Roma del 24 settembre 2021, annulla senza rinvio anche tale sentenza e dispone la restituzi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAletti gli atti e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.u.p. del Tribunale di Roma, con ordinanza emessa in data 14 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di correzione della sentenza emessa il 24 settembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con tale sentenza al Purcaro, in relazione ai reati previsti dagli artt. 110, 81, comma 2, 479, 476, 640, comma 2, n. 1, 61 nn.7 e 9 cod. pen., veniva applicata la pena concordata di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa, con confisca di quanto in sequestro, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali. L'istanza di correzione dell'errore materiale avanzata nell'interesse del Purcaro riguardava la statuizione relativa alla confisca: infatti Purcaro, a fronte della disposta confisca di quanto in sequestro, con la proposta di pena concordata si era dichiarato disponibile a non richiedere la restituzione degli importi di 13.900,00 euro, pari alla quota di TFR sequestrata, 2.100,00 euro, pari alle giacenze sui conti correnti bancari e postali in sequestro, rinunciandeinoltre ai crediti per elementi retributivi maturati e non corrisposti, per il complessivo importo di 10.000,00 euro, dei quali 6.000,00 per arretrati da avanzamento di grado e 4.000,00 per ferie non godute. In sostanza aveva subordinato l'applicazione di pena concordata alla confisca di euro 26.000,00, anche sotto forma della rinuncia a azionare i relativi crediti. Avendo il G.u.p. disposto la confisca di quanto in sequestro, nonostante la clausola del patteggiamento, Purcaro aveva avanzato istanza di correzione di errore materiale in relazione a tale ultima statuizione. Il Pubblico ministero aveva reso parere favorevole alla correzione, ma il G.u.p. dal canto suo rigettava la richiesta, rappresentando come l'accordo fra le parti non riguardasse anche la confisca, per altro obbligatoria, e pertanto escludendo che si vedesse in tema di errore materiale. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'ad. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce nullità della ordinanza impugnata per violazione di legge in relazione all'ad. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. In particolare il motivo censura l'ordinanza di rigetto della correzione dell'errore materiale e anche la sentenza di applicazione di pena concordata per illegalità della misura di sicurezza. 4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'ad. 482, comma 2-bis, cod. proc. pen. con riferimento alla violazione del limite di un quinto per la pignorabilità, come sancito dall'ad. 545, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte in data 1 aprile 2022, con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata, rilevando come non si veda in tema dell'an della confisca, bensì della confisca di beni che non sono sottoposti a sequestro in quanto oggetto di rigetto da parte del G.i.p. del Tribunale di Roma, prima della applicazione della pena concordata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Il primo e il secondo motivo strettamente connessi vanno trattati unitariamente. Va in primo luogo rilevato come dall'imputazione emerga che Purcaro abbia ottenuto un profitto di euro 149.593,09 dalla commissione dei reati, avendo quale appartenente alla Polizia di Stato attestato falsamente la partecipazione a missioni di ufficio, così inducendo in errore il funzionario economo per l'erogazione delle spettanze relative, fatti per i quali è intervenuta applicazione di pena concordata. Tanto premesso, non vi è dubbio alcuno sulla circostanza che la confisca sia obbligatoria nel caso in esame, in quanto l'art. 640 -quater cod. pen. annovera anche la truffa aggravata ai danni dello Stato fra i titoli che consentono l'applicazione dell'art. 322-ter cod. pen., che prevede la confisca obbligatoria, anche in caso di applicazione di pena concordata e anche nella forma per equivalente. Rileva il Collegio come la procedura attivata dal ricorrente, quella della correzione dell'errore materiale, non sia pertinente al caso in esame, poiché in tema di sentenza di patteggiamento il procedimento di correzione di cui all'art. 130, comma 1 -bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 49 della legge 23 giugno 2017, n. 103), trova applicazione solo nel caso in cui le discrasie tra la pena irrogata e quella di cui all'accordo tra le parti siano il frutto di errori materiali, dovendosi escludere, invece, nel caso di mancata correlazione tra richiesta e sentenza o di illegalità della pena (Sez. 6, Ordinanza n. 21891 del 08/07/2020, D., Rv. 279559 — 01) Non di meno, deve rilevarsi che, come già osservato dalla Corte di legittimità, la regola stabilita dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale per il principio di conservazione degli atti l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, trova applicazione anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, impropriamente qualificato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art.130 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48032 del 25/10/2019, P., Rv. 278013 — 01, riguardo alla fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il Gip aveva rigettato la predetta istanza di correzione, mentre avrebbe dovuto convertirla in ricorso per cassazione, sussistendone i requisiti di forma e sostanza, trasmettendo gli atti alla Corte). Nel caso in esame l'istanza di correzione è stata depositata il 6 ottobre 2021 e la sentenza con motivazione contestuale è stata emessa il 24 settembre 2021, cosicchè ai fini del ricorso per cassazione risultano rispettati i termini di impugnazione, come anche il difensore era munito di procura speciale. Riqualificata come ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena concordata l'originaria istanza di correzione, rileva il Collegio come dal verbale risulta espresso il consenso da parte del Pubblico ministero, nel corso dell'udienza preliminare, rispetto alla proposta di pena concordata estesa anche alla misura di sicurezza proveniente dall'imputato, per quanto su indicato. Tale accordo imponeva al G.u.p. di accogliere la proposta anche in merito alla misura di sicurezza, ovvero di rigettarla nella sua interezza, mentre invece il G.u.p. ha accolto solo la determinazione, come condivisa, della pena principale. Sul punto deve il Collegio fare rinvio a Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 02 che ha sancito il principio di diritto per cui nel "patteggiamento" l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza, nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta. In particolare le Sezioni Unite osservano come non possa «[...] trascurarsi di rilevare che il possibile consentito ampliamento dell'accordo in dipendenza del suo contenuto innovativo, indotto dall'interferente sistema impugnatorio predisposto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e segnatamente dalla previsione del ricorso per cassazione per illegalità della misura di sicurezza, consente di ritenere, disvelando - attraverso la «mediazione accertativa della giurisprudenza» (così espressa da Sez. U civ., n. 15144 del 11/07/2011) - le dinamiche evolutive interne all'ordinamento, che, in linea con la direzione in cui si sta sviluppando il processo penale, nel quale si assiste alla espansione dei profili patrimoniali e preventivi, e con essi alla moltiplicazione soprattutto delle misure di sicurezza patrimoniali, anche l'istituto del "patteggiamento" si stia rinnovando, adeguandosi a tale tendenza, con il riconoscimento a ciascuna delle parti della facoltà di chiedere l'applicazione, o di dare il consenso all'applicazione, di misure di sicurezza, e quindi inserire nell'accordo anche la pattuizione alle stesse relativa, con accettazione delle conseguenze connesse e conseguenti alla pronuncia sull'intero accordo, ratificato dal giudice, della sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen., e tra queste quelle - correlate alle, già enunciate, caratteristiche formali, strutturali, genetiche e funzionali di detta sentenza - riguardanti la sua motivazione e la sua impugnazione. Peraltro, nell'indicato segnato contesto relativo all'istituto del "patteggiamento" permane un rapporto tra il patto e la giurisdizione non sbilanciato a favore della componente pattizia, rivestendo essenziale rilievo anche il controllo che il giudice, secondo il modello codicistico congruente con il suo oggetto, compie sulle richieste e prospettazioni congiunte delle parti, e quindi sull'intero progetto di decisione a contenuto complesso, e che, in collegamento con il regolamentato sindacato di legittimità della decisione finale, se è un accertamento negativo in relazione alla responsabilità, è positivo quanto alla verifica - oltre che in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione e alla comparazione delle circostanze e alla congruità della pena - anche quanto al riscontro. della legalità della pena e della misura di sicurezza, oggetto di accordo, bilanciando il ridetto contenuto pattizio del rito». Proseguivano le S.U. Savin affermando che dall'esame delle «connotazioni testuali» dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. «si trae, pertanto, un coerente significato del riferimento, nel testo, alla illegalità della misura di sicurezza. Tale significato della norma, come individuato, e la sua incidenza rispetto all'istituto del "patteggiamento" confermano la logica coerenza del quadro normativo, che - a fronte della riaffermata legittimità dello stesso istituto, del più volte ribadito giudizio della sua complessiva armonia costituzionale e della riconosciuta aderenza della sua applicazione ai principi CEDU - limita a ipotesi specifiche la ricorribilità della sentenza di applicazione della pena, correlandole, sotto l'aspetto strutturale- sistematico, a profili particolari che hanno comunque riguardo all'aspetto negoziale del rito e anche a un oggetto, quale la misura di sicurezza, che, una volta ricompreso nell'accordo, non è "a peso intermedio", ma vincola il giudice a recepire l'intero accordo complesso ovvero a non pronunciare la sentenza di "patteggiamento" e prendere i consequenziali provvedimenti». Da qui le Sezioni Unite traevano la seguente sintesi: - se la misura di sicurezza è parte dell'accordo tra le parti, il giudice, nel ratificare tale accordo complesso, potrà ricorrere a una motivazione sintetica, tipica del rito, e comunque la sentenza sarà ricorribile per cassazione nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; - se, a seguito del ricorso per cassazione, l'applicazione concordata della misura di sicurezza dovesse risultare "illegale", la conseguenza sarà l'annullamento senza rinvio della sentenza di "patteggiamento", dal momento che la rilevata illegalità rende invalido l'intero accordo. Ne consegue che nel caso in esame, a differenza di quanto ritenuto dal Gip, il regime della misura di sicurezza può entrare a fare parte dell'accordo proposto dalle parti e in tal caso il sindacato del giudice ha i due epiloghi dell'accoglimento della proposta complessiva ovvero del rigetto della stessa. La soluzione 'ibrida' percorsa nel caso di specie, di accoglimento quanto alla pena e di rigetto in merito alla misura di sicurezza, non è coerente con l'insegnamento delle Sezioni Unite, dovendo il G.u.p. operare una valutazione complessiva dell'accordo e del suo oggetto, imponendo pertanto a questa Corte l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altro G.u.p. del Tribunale di Roma per la celebrazione dell'udienza preliminare. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e, qualificata la istanza di correzione di errore materiale come ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.u.p. di Roma del 24 settembre 2021, annulla senza rinvio anche tale sentenza e dispone la restituzi
Sentenza Cassazione n. 36024/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris