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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 1978

Cassazione n. 11962/2026

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SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, come da requisitoria già depositata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 gennaio 2025, depositata il 4 aprile 2025, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 per aver illegalmente detenuto presso la propria abitazione armi comuni da sparo riconducibili al calibro 7,65 b e 9 mm.

Luger, dichiarando invece il non doversi procedere per intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. 1.1.

In estrema sintesi, la Corte d'appello aderiva alla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di primo grado che, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Vicario, denunciante, e dalla moglie Frezza (che avevano dichiarato di aver visto i due imputati sparare, riferendo anche alcuni dettagli), corroborate dagli accertamenti degli operanti (che avevano rinvenuto in terra una cartuccia e bossoli di arma da fuoco e un proiettile nell'automobile del Vicario e che avevano rilevato 1danni sul garage di Vicario e sul veicolo al suo interno), aveva accertato che i due imputati avessero usato armi, corrispondenti ai bossoli e alle cartucce trovate, per sparare la notte di capodanno.

2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorsi congiunti, per il tramite del comune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandoli a due motivi.

2.1. Con il primo motivo comune, deducono violazione di legge in relazione ad una serie di disposizioni, afferenti alla valutazione della prova e processuali, nonché violazione del disposto degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, oltreché degli artt. 42 e 110 cod. pen., e vizio di motivazione.

In sintesi, lamentando una apodittica ricostruzione del fatto, non rispettosa dei principi espressi dalla Corte di legittimità sulla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persone offesa, assunte a fondamento della decisione senza elementi di riscontro.

In particolare, deducono l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione della citazione della teste [OSCURATO:PERSONA], già ammessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., elemento di prova essenziale e decisivo per la decisione sulla responsabilità del fatto; deducono inoltre la motivazione apparente del rigetto della richiesta di accertamento balistico per verificare la coincidenza di calibro tra i colpi ritrovati sul selciato e quelli che avevano attinto l'autovettura di Vicario.

Denunciano infine l'erronea applicazione degli artt. 2 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895, per difetto del requisito della detenzione delle armi, desumibile dal mancato rinvenimento delle stesse nella perquisizione effettuata il giorno seguente.

2. Con il secondo motivo comune, denunciano violazione di legge e motivazione apparente nell'avere la Corte territoriale omesso di fornire adeguata giustificazione in merito al dinego delle circostanze generiche chieste dagli imputati, nonché in merito alle modalità di determinazione dell'aumento di pena per la continuazione interna tra le diverse ipotesi delittuose contestate.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, cui si riportava nella discussione orale, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi.

4. La difesa rinunciava alla trattazione orale e non si presentava all'udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. I due ricorsi congiunti sono entrambi inammissibili, in quanto le deduzioni difensive in essi contenute sono generiche e manifestamente infondate.

La mancanza di specificità del motivo ricorre, infatti, tanto nel caso della sua genericità, intesa come indeterminatezza della doglianza, quanto in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 2all'inammissibilità del gravame (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521- 01).

2. La Corte di merito, investita dagli imputati con gli atti di appello delle medesime questioni dedotte con i ricorsi congiunti, li ha rigettati argomentando su tutti i profili, con motivazioni non illogiche e intrinsecamente coerenti.

Con tali motivazioni, i ricorrenti non si confrontano, limitandosi a ribadire le doglianze già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, con atti che dunque non assolvono alla funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza che è oggetto delle impugnazioni.

Va premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il Giudice di merito può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. che richiedono la presenza di riscontri esterni (Cfr. Sez U, n.41461 del 19/07/2012, Rv.253214; Sez.2, n.43278 del 24/09/2015, Rv.265104- 01 Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Rv. 24801) e che, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generate la sua credibilità soggettiva (Cfr. Sez.5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312- 01).

2.1. Nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d.

"doppia conforme", in cui le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

La Corte di appello ha correttamente richiamato la sentenza di primo grado confermando la valutazione di attendibilità delle persone offese e data puntuale risposta alle doglianze oggi riproposte con argomentazioni adeguate e logiche e, quindi, esenti da censure in questa sede.

In merito alla attendibilità delle persone offese, è stata valorizzata la coerenza e la specificità dei due racconti (in cui vengono riportati alcuni particolari dell'azione), nonché la complessiva condotta delle persone offese, che si erano determinate a sporgere denuncia solo al rifiuto di risarcire i danni arrecati.

Inoltre, la Corte d'appello ha rilevato come il contenuto della deposizione delle persone offese avesse trovato conferma nei rilievi della [OSCURATO:PERSONA].

3. A fronte di un siffatto percorso argomentativo, il ricorrenti propongono censure prive di confronto critico con le articolate argomentazioni dei Giudici di appello e aventi ad oggetto rilievi in fatto volti a sollecitare un riesame delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità.

33.1. Il motivo di ricorso con il quale si lamenta il mancato espletamento di una perizia balistica è manifestamente infondato, perché nel dibattimento del giudizio di appello l'espletamento di una nuova prova, come la perizia, può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

In caso di rigetto della relativa richiesta di parte, la valutazione del giudice di appello, allorquando sia logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, trattandosi di giudizio di fatto.

La Corte territoriale ha, invero, compiutamente indicato le ragioni per le quali - a fronte di prove dichiarative ritenute complete e attendibili - abbia ritenuto di non disporre la perizia richiesta, motivazione con cui i ricorsi non si confrontano, risultando sul punto generici.

3.2. Quanto alla rinnovazione della prova testimoniale resa dalla teste citata ex art. 507 cod. proc. pen., signora [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti non forniscono elementi a dimostrazione che la richiesta fosse stata espressa in sede di appello, mancando in ciò di autosufficienza.

Risulta solo che la teste sia stata ammessa nel giudizio di primo grado ma la lettura del verbale di udienza di primo grado consente di verificare che la teste non fu mai sentita e che l'ordinanza amnnissiva fu revocata; quindi, si tratta di richiesta di nuovo teste, del tutto sfornita di rilevanza, né l'eventuale motivazione sul punto deve essere espressa.

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen. la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, sicché le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata. (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657 - 01).

D'altra parte, nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo pertanto, riaspetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame. (Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633 - 01).

3.3. Riguardo la detenzione illegale, il mancato ritrovamento delle armi, peraltro motivato con la consapevolezza da parte degli imputati del possibile intervento delle Forze dell'Ordine dovuto alla presentazione di una richiesta di risarcimento prima della presentazione della denuncia da parte delle persone offese, non fa venir meno la prova di una precedente "detenzione" delle stesse, ovvero una relazione di fatto che gli consenta di averne la disponibilità con un minimo di stabilità (Sez. 1, n. 42886 del 20/12/2017, dep. 2018, Gasparro, Rv. 274380 - 01), quale quella tra la sera del 31 dicembre 2019 e la mattina successiva.

4. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, sul trattamento sanzionatorio.

44.1. In merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, vi è una sintetica motivazione sulla gravità del fatto, rafforzata dal riferimento alla negativa valutazione prognostica di recidiva.

Né è necessario che il giudice motivi su tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01)

4.2. Quanto ai passaggi del riconoscimento della cd. continuazione interna, l'avere dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 703 cod. pen. ha semplicemente condotto alla eliminazione della quota parte di pena di due mesi aggiunta in continuazione dal primo giudice, sicché il riferimento alla continuazione interna è del tutto inconferente.

Per le ragioni esposte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

D P.Q.MIl Consi re estensore g Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, come da requisitoria già depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 gennaio 2025, depositata il 4 aprile 2025, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 per aver illegalmente detenuto presso la propria abitazione armi comuni da sparo riconducibili al calibro 7,65 b e 9 mm. Luger, dichiarando invece il non doversi procedere per intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. 1.1. In estrema sintesi, la Corte d'appello aderiva alla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di primo grado che, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Vicario, denunciante, e dalla moglie Frezza (che avevano dichiarato di aver visto i due imputati sparare, riferendo anche alcuni dettagli), corroborate dagli accertamenti degli operanti (che avevano rinvenuto in terra una cartuccia e bossoli di arma da fuoco e un proiettile nell'automobile del Vicario e che avevano rilevato 1danni sul garage di Vicario e sul veicolo al suo interno), aveva accertato che i due imputati avessero usato armi, corrispondenti ai bossoli e alle cartucce trovate, per sparare la notte di capodanno. 2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorsi congiunti, per il tramite del comune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandoli a due motivi. 2.1. Con il primo motivo comune, deducono violazione di legge in relazione ad una serie di disposizioni, afferenti alla valutazione della prova e processuali, nonché violazione del disposto degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, oltreché degli artt. 42 e 110 cod. pen., e vizio di motivazione. In sintesi, lamentando una apodittica ricostruzione del fatto, non rispettosa dei principi espressi dalla Corte di legittimità sulla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persone offesa, assunte a fondamento della decisione senza elementi di riscontro. In particolare, deducono l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione della citazione della teste [OSCURATO:PERSONA], già ammessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., elemento di prova essenziale e decisivo per la decisione sulla responsabilità del fatto; deducono inoltre la motivazione apparente del rigetto della richiesta di accertamento balistico per verificare la coincidenza di calibro tra i colpi ritrovati sul selciato e quelli che avevano attinto l'autovettura di Vicario. Denunciano infine l'erronea applicazione degli artt. 2 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895, per difetto del requisito della detenzione delle armi, desumibile dal mancato rinvenimento delle stesse nella perquisizione effettuata il giorno seguente. 2. Con il secondo motivo comune, denunciano violazione di legge e motivazione apparente nell'avere la Corte territoriale omesso di fornire adeguata giustificazione in merito al dinego delle circostanze generiche chieste dagli imputati, nonché in merito alle modalità di determinazione dell'aumento di pena per la continuazione interna tra le diverse ipotesi delittuose contestate. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, cui si riportava nella discussione orale, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. La difesa rinunciava alla trattazione orale e non si presentava all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due ricorsi congiunti sono entrambi inammissibili, in quanto le deduzioni difensive in essi contenute sono generiche e manifestamente infondate. La mancanza di specificità del motivo ricorre, infatti, tanto nel caso della sua genericità, intesa come indeterminatezza della doglianza, quanto in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 2all'inammissibilità del gravame (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521- 01). 2. La Corte di merito, investita dagli imputati con gli atti di appello delle medesime questioni dedotte con i ricorsi congiunti, li ha rigettati argomentando su tutti i profili, con motivazioni non illogiche e intrinsecamente coerenti. Con tali motivazioni, i ricorrenti non si confrontano, limitandosi a ribadire le doglianze già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, con atti che dunque non assolvono alla funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza che è oggetto delle impugnazioni. Va premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il Giudice di merito può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. che richiedono la presenza di riscontri esterni (Cfr. Sez U, n.41461 del 19/07/2012, Rv.253214; Sez.2, n.43278 del 24/09/2015, Rv.265104- 01 Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Rv. 24801) e che, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generate la sua credibilità soggettiva (Cfr. Sez.5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312- 01). 2.1. Nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme", in cui le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). La Corte di appello ha correttamente richiamato la sentenza di primo grado confermando la valutazione di attendibilità delle persone offese e data puntuale risposta alle doglianze oggi riproposte con argomentazioni adeguate e logiche e, quindi, esenti da censure in questa sede. In merito alla attendibilità delle persone offese, è stata valorizzata la coerenza e la specificità dei due racconti (in cui vengono riportati alcuni particolari dell'azione), nonché la complessiva condotta delle persone offese, che si erano determinate a sporgere denuncia solo al rifiuto di risarcire i danni arrecati. Inoltre, la Corte d'appello ha rilevato come il contenuto della deposizione delle persone offese avesse trovato conferma nei rilievi della [OSCURATO:PERSONA]. 3. A fronte di un siffatto percorso argomentativo, il ricorrenti propongono censure prive di confronto critico con le articolate argomentazioni dei Giudici di appello e aventi ad oggetto rilievi in fatto volti a sollecitare un riesame delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità. 33.1. Il motivo di ricorso con il quale si lamenta il mancato espletamento di una perizia balistica è manifestamente infondato, perché nel dibattimento del giudizio di appello l'espletamento di una nuova prova, come la perizia, può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. In caso di rigetto della relativa richiesta di parte, la valutazione del giudice di appello, allorquando sia logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, trattandosi di giudizio di fatto. La Corte territoriale ha, invero, compiutamente indicato le ragioni per le quali - a fronte di prove dichiarative ritenute complete e attendibili - abbia ritenuto di non disporre la perizia richiesta, motivazione con cui i ricorsi non si confrontano, risultando sul punto generici. 3.2. Quanto alla rinnovazione della prova testimoniale resa dalla teste citata ex art. 507 cod. proc. pen., signora [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti non forniscono elementi a dimostrazione che la richiesta fosse stata espressa in sede di appello, mancando in ciò di autosufficienza. Risulta solo che la teste sia stata ammessa nel giudizio di primo grado ma la lettura del verbale di udienza di primo grado consente di verificare che la teste non fu mai sentita e che l'ordinanza amnnissiva fu revocata; quindi, si tratta di richiesta di nuovo teste, del tutto sfornita di rilevanza, né l'eventuale motivazione sul punto deve essere espressa. In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen. la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, sicché le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata. (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657 - 01). D'altra parte, nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo pertanto, riaspetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame. (Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633 - 01). 3.3. Riguardo la detenzione illegale, il mancato ritrovamento delle armi, peraltro motivato con la consapevolezza da parte degli imputati del possibile intervento delle Forze dell'Ordine dovuto alla presentazione di una richiesta di risarcimento prima della presentazione della denuncia da parte delle persone offese, non fa venir meno la prova di una precedente "detenzione" delle stesse, ovvero una relazione di fatto che gli consenta di averne la disponibilità con un minimo di stabilità (Sez. 1, n. 42886 del 20/12/2017, dep. 2018, Gasparro, Rv. 274380 - 01), quale quella tra la sera del 31 dicembre 2019 e la mattina successiva. 4. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, sul trattamento sanzionatorio. 44.1. In merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, vi è una sintetica motivazione sulla gravità del fatto, rafforzata dal riferimento alla negativa valutazione prognostica di recidiva. Né è necessario che il giudice motivi su tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01) 4.2. Quanto ai passaggi del riconoscimento della cd. continuazione interna, l'avere dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 703 cod. pen. ha semplicemente condotto alla eliminazione della quota parte di pena di due mesi aggiunta in continuazione dal primo giudice, sicché il riferimento alla continuazione interna è del tutto inconferente. Per le ragioni esposte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. D P.Q.MIl Consi re estensore      g Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 5
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