CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23778/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a MESSINA il 12/07/1949avverso la sentenza del 17/09/2020 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSIMONE PERELLI, che ha concluso chiedendo dichiarasi l'inammissiiblità deiricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata nel preambolo il Tribunale di Messina hadichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di quattro distinte violazionidell’art. 236, comma 2, l. fall., contestate in quattro diversi capi di imputazionecontrassegnati dalle lettere A), B), C) E D), e, per l’effetto, ha condannatoentrambi gli imputati, fatta applicazione dell'art. 219 l. fall., alla pena di anni 4mesi 6 di reclusione ciascuno, con le pene accessorie di cui all’art. 216, ultimocomma, l. fall.2. In parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] eGaetano [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Messina, con decisione in data 18 marzo2016, ha riformato la indicata sentenza ed ha dichiarato non doversi i procederein ordine al reato di cui al capo C), rideterminando la pena in anni 4 di reclusioneper ciascun imputato.3. La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte diappello di Messina limitatamente al reato di cui al capo D) perché estinto perprescrizione ed ha rinviato alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per larideterminazione della pena, in relazione ai residui reati, rigettando nel resto iricorsi proposti dagli imputati.4. In esito al giudizio di rinvio, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con lasentenza impugnata in questa sede, ha riformato la decisione del Tribunale diMessina, rideterminando la pena per ciascuno degli imputati in 3 anni e 6 mesi direclusione ed in 3 anni la misura delle pene accessorie della inabilitazioneall'esercizio di un'impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare ufficidirettivi presso qualsiasi impresa.Premesso che era chiamata a pronunciarsi soltanto sul trattamentosanzionatorio relativo alle imputazioni di cui ai capi A) e B), rispetto alle quali erastata riconosciuta la responsabilità degli appellanti, e che nella rimodulazionedella pena doveva necessariamente tener conto tener conto sia della circostanzaaggravante della consumazione di più fatti di bancarotta prevista dall'art 219 l.fall. sia dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità perché imotivi di ricorso proposti su tali capi erano stati ritenuti infondati dalla Corte diCassazione con la sentenza di annullamento, la Corte territoriale, in ragione delridimensionamento complessivo della vicenda, ha rideterminato la pena,eliminando la porzione correlata al reato di cui al capo D) per il quale eraintervenuto il proscioglimento per prescrizione. Più in dettaglio, ha indicato inanni 3 mesi 6 di reclusione la pena finale, precisando che a tale misura siperviene partendo dalla pena base di anni 3 per la violazione più grave,aumentata di mesi 4 per l'aggravante della consumazione di più fatti dibancarotta, ulteriormente aumentata di mesi 2 per l'aggravante del dannopatrimoniale di rilevante gravità. Ha infine determinato in anni tre la durata dellepene accessorie in osservanza dei principi affermati dalla sentenza della Corte dicassazione a Sezioni unite n. 28910 del 2019 e in quella della Cortecostituzionale n. 222 del 2018.2. Ricorrono per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il tramitedei rispettivi difensori di fiducia.5.1. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi.5.1.1. Con il primo deduce violazione dell'art 627 cod. proc. pen. perinosservanza o comunque elusione del dictum della sentenza di annullamento.Lamenta che il giudice del rinvio non ha proceduto ad un'effettiva revisionein melius della pena alla luce della caducazione del reato di cui al capo D), ma siè limitato a compiere un mero ricalcolo aritmetico senza procedere, sia conriferimento alla pena base sia con riferimento ai reati satellite, ad una nuova edindividualizzata commisurazione della pena rispettosa dei criteri di cui all'art 133cod. pen., mantenendo inalterato il giudizio di gravità complessiva del fatto.5.1.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine allaritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art 219 comma 2 numeri 1) e 2 l.fall.Lamenta che la Corte d'appello non ha esaminato la memoria difensivadepositata nell'interesse dell'imputato, volta a sostenere l'insussistenza delleaggravanti in ragione degli accertamenti già compiuti nei precedenti gradi digiudizio nei quali era emerso che non vi era stata alcuna distrazione di somme didenaro da parte degli imputati in occasione della consumazione del reato di quelcapo B), ma esclusivamente l'annotazione contabile relativa a un credito fittizio.Risultando, conseguentemente, accertate soltanto condotte di bancarottaimpropria derivanti da falso bilancio, non è configurabile l'aggravante relativaalla pluralità dei fatti di bancarotta. E’ pacifico che la bancarotta impropria,avendo una struttura unitaria e complessa, dà luogo ad un unico evento didissesto e, quindi ad un unico reato, a maggior ragione se, come nel caso inesame, la condotta di quel capo B) si riferisce a fatti collocati nella medesimaannualità oggetto del capo A).Non è configurabile nemmeno l’aggravante del danno patrimoniale dirilevante entità poiché nei precedenti gradi di giudizio non è stato accertato undanno effettivamente cagionato ai creditori sociali in conseguenza delle condottedi falso in bilancio contestate.La sentenza impugnata ha determinato gli aumenti di pena per ciascunaaggravante senza svolgere alcuna motivazione in ordine alla concretasussistenza dei relativi presupposti applicativi e non ha dato conto delle puntualideduzioni difensive svolte sul puntoLa Corte reggina non ha valutato l'esistenza dei presupposti perl'applicazione delle aggravanti nonostante sia pacifico nella richiamatagiurisprudenza di legittimità che il Giudice del rinvio conserva piena autonomia digiudizio nella ricostruzione del fatto.5.1.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all’applicazione degli aumenti per le riconosciute aggravanti di cuiall'art 219 l. fall.La Corte di appello si è limitata a elencare gli aumenti senza illustrare icriteri seguiti per determinarli e non ha individuato la porzione di pena perl'aggravante relativa al capo D) oggetto di decurtazione.Avrebbe dovuto, invece, giustificare la misura degli aumenti dando conto delpotere discrezionale esercitato.5.1.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione sulla quantificazionedelle pene accessoriela sentenza impugnata si è limitata a richiamare i principi affermati dalleSezioni unite e dalla Corte costituzionale senza indicare i parametri concreti chehanno portato alla scelta della durata in tre anni senza spiegare il rapportointercorrente con la pena principale e le ragioni per cui era stata scelta lamedesima durata nonostante le differenze di posizione tra gli imputati.5.2. [OSCURATO:PERSONA] ha sviluppato due motivi5.2.1. Con il primo deduce violazione dell'art 624 comma 1, cod. proc. pen.,con riferimento al potere del giudice del rinvio in ordine alle parti della sentenzain connessione essenziale con la parte annullata, violazione degli artt. 223,comma 2 n. 1 e 236, comma 2 n. 1, l. fall. in relazione alla sussistenzadell’elemento costitutivo del dissesto nonché violazione dell’art. 219, comma 1, l.fall in relazione all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.Lamenta che la Corte distrettuale non ha esaminato le deduzioni difensive,sviluppate in apposita memoria, che avevano evidenziato l’impossibilità diritenere ancora sussistenti sia l'aggravante del danno patrimoniale di rilevantegravità sia il dissesto delle società, una volta dichiarato estinto per prescrizione ilreato di cui al capo D) e ritenuto il reato di cui al capo B) un'ulteriore ipotesi dibancarotta impropria. Infatti: - i residui reati per i quali era stata accertata laresponsabilità non hanno cagionato perdite di bilancio; - non sono statiindividuati soggetti che hanno subito un danno patrimoniale; - non sono statiacquisiti elementi dimostrativi della sua gravità.A fronte di tali rilievi che attingono parti della decisione in evidenteconnessione essenziale con quella interessata all’annullamento, il giudice dirinvio avrebbe dovuto escludere l'aggravante del danno di particolare gravità,traendone le necessarie conseguenze in tema di entità della pena, prescrizionedel reato e durata della pena accessoria.5.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art 624 comma 1, cod.proc. pen., con riferimento ai poteri del giudice del rinvio in ordine alle parti dellasentenza in connessione essenziale con la parte annullata, violazione degli artt.223, comma 2 n. 1 e 236, comma 2 n. 1, l. fall. in relazione alla sussistenzadell’elemento costitutivo del dissesto nonché violazione dell’art. 219, comma 1, l.fall in relazione all’aggravante della consumazione di più fatti tra quelli previstiegli artt. 216, 217 e 218 l. fall.Lamenta che la Corte distrettuale non ha esaminato le deduzioni difensive,sviluppate in apposita memoria, che avevano evidenziato l’impossibilità diritenere configurabile l’aggravante della consumazione di più fatti di bancarottauna volta esclusi i reati di cui ai capi C) e D) e ritenuto il reato di cui al capo B)un'ulteriore ipotesi di bancarotta impropria integrante un’unica violazione con ilreato contestato al capo A).Il giudice del rinvio avrebbe dovuto prende atto che non si è più in presenzadi più fatti di bancarotta ma dell’esposizione di più fatti materiali non rispondential vero, integranti un unico reato di falso in bilancio, che ha determinato unevento rilevante ai fini dell’unico reato di bancarotta impropria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEntrambi i ricorsi denunciano censure, in parte, infondate e, in parte,inammissibili sicché devono essere nel loro complesso rigettati.1. Contrariamente da quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] in entrambi imotivi di ricorso e da [OSCURATO:PERSONA] nel secondo motivo, le questioni relativealle circostanze aggravanti della consumazione di più fatti tra quelli previsti egliartt. 216, 217 e 218 l. fall e del danno patrimoniale di rilevante entità nonché laquestione relativa alla qualificazione dei reati di cui ai capi A) e B), in relazione aiquali è stato disposto il rinvio esclusivamente per la rideterminazione deltrattamento sanzionatorio, non potevano essere scrutinate dal giudice del rinvioperché già esaminate dalla sentenza di annullamento della quinta sezione penaledi questa Corte, che le aveva espressamente valutate, giudicando infondati oinammissibili i relativi motivi, con conseguente formazione del giudicato parziale.Con riferimento al dissesto e alla condotta contestata al capo B), i Giudici delrescindente hanno valutato manifestamente infondata la tesi difensiva,riproposta in questa sede, secondo cui "il dissesto era stato determinato soltantodal mancato incasso di un credito della [OSCURATO:PERSONA] s. r. l., vantato neiconfronti della AMIA di Palermo, per un valore di oltre 3 milioni di euro" edhanno, invece, considerato corrette le conformi conclusioni del Tribunale e dellaCorte di appello nella parte in cui avevano messo in evidenza “la sussistenza, intermini di condicio sine qua non e non di astratta idoneità, del nesso di causalitàtra le sistematiche falsificazioni, protrattesi per quattro anni ed il dissesto,avendo dette falsificazioni consentito, la prosecuzione dell'attività difabbricazione di auto elettriche nel capannone 21 di Villafranca, con reiterazionedelle somministrazioni da parte dei fornitori e delle banche, con costanteincremento della perdita di esercizio, da ultimo, relativamente all'anno 2007,indicata come superiore ai 4 milioni di euro”.Quanto ai rapporti tra le condotte di bancarotta contestate ei capi A) e B), lasentenza della quinta sezione penale di questa Corte ha ritenuto infondata lacensura secondo cui sarebbe configurabile un unico reato di falso in bilancioquale evento rilevante ai fini dell’unico reato di bancarotta impropria, sul rilievo,non più suscettibile di essere scrutinato dal Giudice del rinvio, secondo cui“l'elemento materiale del reato di cui al capo b), pur con la precisazione dellacontestazione svolta dalla Corte territoriale nella motivazione della pronuncia diappello, tenuto conto della contestazione svolta in fatto, consente di rilevarne ladiversità, rispetto alla condotta descritta al capo a). In ordine a quest'ultimaimputazione, infatti, risulta, per l'anno 2007, contestata la mancata esposizionedi costi per il valore di euro 431.5676,51. Per contro il successivo capo b), purprecisato dalla Corte territoriale il titolo, in sostanza attiene alla diversa sommadi euro 365.940,26, indicata in bilancio come uscita di cassa, al 31 maggio 2007,risultata priva di giustificazione, trattandosi di annotazione con rilevazione di uncredito fittizio. In sostanza si contesta la condotta attraverso la quale ilcorrispondente importo di danaro contante, veniva fatto uscire dalla cassa congiroconti, con l'artificio del pagamento di crediti in realtà inesistenti. Ciò alloscopo di "fare pulizia" nellescritture contabili, in prospettiva dell'imminenterichiesta di concordato preventivo”.Quanto poi all’aggravante dei più fatti di bancarotta, la sentenza della quintasezione ha ritenuto manifestamente infondato l’ottavo motivo del ricorso diNicosia osservando che” La pluralità di "fatti" cui si riferisce la norma inquestione non richiede la contestuale presenza di più fattispecie diverse,descritte nella Legge fallimentare, ma la reiterazione della condotta, comunquesussumibile in diverse ipotesi: con la conseguenza che anche fatti dello stessotipo e riferibili alla stessa ipotesi di bancarotta, sono sufficienti ai finidell'applicazione di quella circostanza aggravante (Sez. U, n. 2109 del26/05/2011, Loy, Rv. 242667; Sez. 5, n. 16566 del 12/01/2010, Calì, Rv.246707). Del resto, nella specie alla pluralità di annualità cui si riferisce lacondotta di cui al capo a) si aggiunge la diversa condotta contestata al capo b),pur riferita all'anno 2007”.Con riferimento, infine, all’aggravante del danno di particolare gravità nelrigettare il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'undicesimo del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, tra l’altro, che essa opera sia con “riferimentoalla bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 1, che rispetto all'ipotesi dicui comma 2 dell'art. 223 Legge fall. contestata, nella specie al capo a)” e checorrettamente l'entità obiettiva del danno, provocato dai fatti di bancarotta èstata correlata al valore complessivo dei beni sottratti e, comunque, delladiminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dalla condotta di bancarottaessendo del tutto svincolata dall'entità del passivo o dalla differenza tra attivo epassivo, diversamente da quanto dedotto con il ricorso“.In ragione dell’illustrato contenuto della decisione rescindente non èpertinente il richiamo al principio dell’estensione del giudizio di rinvio anche alleparti della sentenza in connessione essenziale con quelle annullate.Per "parti" della sentenza su cui si forma il giudicato parziale, devonointendersi, infatti, le statuizioni, come quelle attinte dai motivi di ricorso inesame, aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioniche concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, maanche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspettinon più suscettibili di riesame (Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv.281106 – 01; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv.263636; Sez. 4, n. 9114 del 24/09/1996, Ceradini, Rv. 206103; Sez. 1, n. 11041del 05/10/1995, Barbieri, Rv. 202860).2. I residui motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA], relativi alla quantificazionedella pena base, degli aumenti per i reati satellite e per le riconosciuteaggravanti e alla durata delle pene accessorie, non superano il vaglio diammissibilità per il loro contenuto generico, nella sostanza volto a sollecitare unnuovo esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena attribuitodall’ordinamento ai giudici del merito.La Corte territoriale ha dato conto della dosimetria sanzionatoriariportandosi ai criteri seguiti dal Tribunale, ritenuti congrui e condivisibili.D’altra parte, il giudice del primo grado del giudizio aveva valorizzatoelementi fattuali rimasti immutati anche a seguito del proscioglimento per alcunireati ovvero la gravità dell’attività di manipolazione del bilancio protrattasi peralcuni anni ed in relazione a somme di denaro particolarmente ingenti.La Corte di appello reggina ha, pertanto, quantificato la pena base in misuraprossima al minimo edittale ed ha apportato alla stessa aumenti per le dueaggravanti molto contenuti.In tale situazione, l'obbligo di estesa motivazione sulla determinazione deltrattamento sanzionatorio si attenua, come più volte ha ricordato questa Corte,"talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel qualesono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen." - Sez. 2, n. 28852 dell'8maggio 2013, Taurasi e altro, Rv. 256464 -. Anche il solo riferimento allacongruità o all'equità della pena inflitta possono soddisfare l'obbligo dimotivazione, se la determinazione del quantum è operata con riferimento aiminimi edittali, ed è invece necessaria "una specifica e dettagliata spiegazionedel ragionamento seguito ... quando la pena sia di gran lunga superiore allamisura media di quella edittale" (Sez. 2, n. 36245 del 26 giugno 2009, Denaro,Rv. 245596 e Sez. 2, n. 36104 del 27 aprile 2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).E’ evidente che una motivazione più approfondita non avrebbe modo dipresidiare le ragioni dell'imputato che già con la determinazione della pena inmodo assai contenuto ottiene il miglior vantaggio possibile, una volta affermatala responsabilità per il fatto commesso.In ogni caso, le critiche di ricorso sono genericamente formulate, e silimitano ad evidenziare che il giudice avrebbe dovuto fornire una giustificazionepiù adeguata delle censurate scelte sanzionatorie senza nemmeno indicare iprofili dedotti e giustificamente pretermessi o non considerati.3. Le svolte considerazioni impongono il rigetto dei ricorsi e la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente