CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 32314/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 maggio 2022 la Corte di appello di Bologna, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto i motivi di appello non oggetto di rinuncia, inerenti il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente rideterminazione della pena per il delitto di lesioni personali aggravate dallo sfregio permanente del viso (art. 583, secondo comma n. 4, cod. pen., come vigente all'epoca del fatto; la fattispecie costituisce oggi ipotesi autonoma di reato ai sensi dell'art. 583-quinquies cod. pen.). 2. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge ed omessa motivazione per non aver il giudice valutato officiosamente la riqualificazione del fatto in lesioni semplici, alla luce di una perizia che era stata chiesta in sede di impugnazione e che non è stata disposta. 3. Il ricorso è inammissibile. Va anzitutto ricordato che la sentenza con la quale la Corte di appello recepisce il concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), che postula il necessario controllo da parte del giudice, in negativo e sulla base degli atti a disposizione (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin; Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti; Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo; Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, dep. 1999, Messina), circa l'insussistenza di cause di immediato proscioglimento. Nella sentenza di «patteggiamento» è previsto che il giudice chiamato ad emettere una decisione inappellabile applicativa di una pena eserciti un controllo non meramente «notarile» (cfr. Corte cost., sent. n. 313 del 1990) sulla insussistenza di cause di proscioglimento allo scopo di evitare la possibilità di una sentenza ingiusta, cioè di una sentenza che irroghi una pena ad un soggetto che deve invece essere prosciolto (ed in ogni caso, nemmeno nei confronti delle sentenze di applicazione della pena su richiesta è oggi consentito il ricorso per cassazione al solo fine di far valere la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.: cfr. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). La sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., al contrario, viene pronunciata - dopo un compiuto giudizio di merito in primo grado - in un giudizio retto dal principio devolutivo ed eventualmente a fronte della rinuncia della parte interessata ad uno o più dei motivi di appello. E' l'effetto devolutivo a delineare i contorni della sentenza, il cui oggetto è rappresentato esclusivamente dai motivi non oggetto di rinuncia, ai quali soli deve essere fornita risposta (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 19318 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). In ogni caso, nella fattispecie in esame, tutti i motivi di appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio - e dunque pure il motivo inerente la rinnovazione istruttoria - sono stati oggetto di rinuncia ("rinunciando ad ogni altro diverso motivo", recita l'istanza scritta di concordato, datata 20 maggio 2022, cui le parti si sono richiamate all'udienza del 31 maggio 2022). L'accordo intervenuto tra le parti è stato, dunque, esattamente recepito dalla Corte di appello ed esula dai poteri di questa Corte anche la possibilità di emendare la pena, che è stata determinata, nel regime vigente all'epoca del fatto (più favorevole rispetto a quello introdotto dalla legge n. 69 del 2019 che ha trasformato in reato autonomo, punito con una sanzione compresa tra gli otto e i quattordici anni di reclusione, la fattispecie in esame), operando la riduzione per le attenuanti generiche sulla pena determinata ai sensi dell'art. 583 cod. pen., anziché sulla pena prevista per il reato non aggravato (art. 582 cod. pen.). Infatti, «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in f