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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2024

Cassazione n. 32889/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24447-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso l'ordinanza n. 12727/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/05/2024 R.G.N. 12425/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24447/2024 Cron.

Rep.

Ud21/10/2025 Fatti di causa

1. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 12727 del 2024, ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza (n. 201/2021) pronunciata dalla Corte d’appello di L’Aquila che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato illegittimo, per violazione dell’art. 7 dello St. lav., il licenziamento intimatogli dalla [OSCURATO:PERSONA] di Trasporto –[OSCURATO:SOCIETA], escludendo la natura ritorsiva dello stesso, riconosciuta invece in primo grado.

2. Contro l’ordinanza di questa S.C. n. 12727 del 2024 [OSCURATO:PERSONA], dirigente della società, ha proposto ricorso per revocazione affidato ad un unico articolato motivo.

La società ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Ragioni della decisione

1. Il ricorso per revocazione denuncia un duplice errore percettivo, ciascuno prospettato come idoneo a determinare la revocazione.

1.1. Il primo errore sarebbe rinvenibile nella parte della ordinanza di legittimità in cui si afferma che il lavoratore avrebbe trascurato “di considerare invece le circostanze che avevano preceduto l’iniziativa dell’Azienda - l’unilaterale riduzione dellostipendio – peraltro concordata a livello di intese sindacali cui lo stesso dirigente aveva partecipato e aderito”.

Secondo la tesi di parte ricorrente “ciò non corrisponde al vero perché Iubatti era estraneo all’accordo sindacale che prevedeva l’unilaterale sospensione/revoca dei trattamenti retributivi in atto, essendo vincolato, invece, all’accordo sindacale Federmanager che prevedeva una revisione del trattamento economico dei dirigenti fondata sul raggiungimento di un accordo individuale” (ricorso, p. 23, primo cpv.).

A sostegno della propria tesi il ricorrente in revocazione trascrive, nel corpo del ricorso, il verbale d’incontro del 26 ottobre 2015 e il testo dell’accordo del 5 agosto 2015 ed assume che solo quest’ultimo, siglato tra TUA, Rsa dirigenti e Federmanager ed oggetto di semplice conferma in data 26.10.2015, riguardava il personale dirigente e rinviava a “contatti individuali con i dirigenti già in forza, allo scopo di modificare, mediante accordo individuale e successiva conciliazione in sede protetta, trattamenti economici e normativi difformi dall’attuale politica aziendale ovvero per incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro” (ricorso, p. 27, penultimo cpv.).

L’errore percettivo sul contenuto degli accordi richiamati sarebbe decisivo e rivelerebbe l’illegittimità della decisione unilaterale della datrice di sospendere/revocare il trattamento economico del Iubatti in assenza di accordi individuali e ciò avrebbe inevitabili implicazioni nel giudizio sulla successiva condotta del dirigente.

1.2. Il secondo errore percettivo consisterebbe nell’avere la Suprema Corte omesso di esaminare “la prima parte del secondo motivo di ricorso” (trascritto alle pp. 30-33 del ricorso) concernente la non applicabilità al Iubatti degli accordi stipulati da organizzazioni sindacali non rappresentative dei dirigenti.

Anche tale errore sarebbe decisivo, secondo la prospettiva del ricorrente, poiché l’estraneità dei dirigenti rispetto al verbale di incontro del 26 ottobre 2015 renderebbe illegittima la decisione datoriale di revoca unilaterale del trattamento economico e legittima la reazione del dirigente.

2. Entrambi i profili di censura sono inammissibili.

2.1. In tema di revocazione, la giurisprudenza di legittimità ha esattamente perimetrato l'errore di fatto, tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, là dove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme, contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti e integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsionedella loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione (cfr. tra le tante Cass., Sez.

U., 27.12.2017, n. 30994 e sentenze ivi citate a § 3.4; conf.

Cass., Sez.

U., 27.12.2017, n. da 30995 a n. 30997).

Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez.

U., n. 8984 del 2018; Sez.

U. n. 30994 del 2017).

2.2. Si è aggiunto che le interpretazioni letterale e sistematica, ma pure quelle costituzionalmente e convenzionalmente orientate, degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. portano a non ammettere la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali), oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di precedente controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabilità in generale» all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale e della CEDU, di conseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di un sistema variamente strutturato (Cass., 29.4.2016, n. 8472).

Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura ivi non compresa (Cass., Sez.

U. n. 8984 del 2018; Cass., Sez.

U. n. 30994 del 2017 cit.; Cass., 7.5.2014, n. 9865).

2.3. Nel caso di specie, le censure mosse dal ricorrente in revocazione, se pure formalmente veicolate attraverso la deduzione di errori percettivi, investono l’interpretazione data dai giudici di legittimità alle disposizioni dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che si reputa “confermato” dal verbale di incontro del 26.10.2015, e all’ambito di cogenza dello stesso.

Si tratta, all’evidenza, non di questioni di fatto bensì di problemi interpretativi di accordi negoziali, come emerge chiaramente dalle argomentazioni svolte nel ricorso là dove si contesta, in sostanza, la errata valutazione in termini di legittimità della condotta datoriale che si assume, invece, non consentita dai citati accordi.

2.4. Il secondo profilo di censura è all’evidenza inammissibile in quanto espressamente formulato come error in procedendo, cioè come omessa pronuncia sulla “prima parte del secondo motivo di ricorso”, ipotesi del tutto estranea, per quanto già esposto, alla sfera dell’errore revocatorio.

3. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24447-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso l'ordinanza n. 12727/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/05/2024 R.G.N. 12425/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24447/2024 Cron. Rep. Ud21/10/2025 Fatti di causa 1. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 12727 del 2024, ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza (n. 201/2021) pronunciata dalla Corte d’appello di L’Aquila che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato illegittimo, per violazione dell’art. 7 dello St. lav., il licenziamento intimatogli dalla [OSCURATO:PERSONA] di Trasporto –[OSCURATO:SOCIETA], escludendo la natura ritorsiva dello stesso, riconosciuta invece in primo grado. 2. Contro l’ordinanza di questa S.C. n. 12727 del 2024 [OSCURATO:PERSONA], dirigente della società, ha proposto ricorso per revocazione affidato ad un unico articolato motivo. La società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Ragioni della decisione 1. Il ricorso per revocazione denuncia un duplice errore percettivo, ciascuno prospettato come idoneo a determinare la revocazione. 1.1. Il primo errore sarebbe rinvenibile nella parte della ordinanza di legittimità in cui si afferma che il lavoratore avrebbe trascurato “di considerare invece le circostanze che avevano preceduto l’iniziativa dell’Azienda - l’unilaterale riduzione dellostipendio – peraltro concordata a livello di intese sindacali cui lo stesso dirigente aveva partecipato e aderito”. Secondo la tesi di parte ricorrente “ciò non corrisponde al vero perché Iubatti era estraneo all’accordo sindacale che prevedeva l’unilaterale sospensione/revoca dei trattamenti retributivi in atto, essendo vincolato, invece, all’accordo sindacale Federmanager che prevedeva una revisione del trattamento economico dei dirigenti fondata sul raggiungimento di un accordo individuale” (ricorso, p. 23, primo cpv.). A sostegno della propria tesi il ricorrente in revocazione trascrive, nel corpo del ricorso, il verbale d’incontro del 26 ottobre 2015 e il testo dell’accordo del 5 agosto 2015 ed assume che solo quest’ultimo, siglato tra TUA, Rsa dirigenti e Federmanager ed oggetto di semplice conferma in data 26.10.2015, riguardava il personale dirigente e rinviava a “contatti individuali con i dirigenti già in forza, allo scopo di modificare, mediante accordo individuale e successiva conciliazione in sede protetta, trattamenti economici e normativi difformi dall’attuale politica aziendale ovvero per incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro” (ricorso, p. 27, penultimo cpv.). L’errore percettivo sul contenuto degli accordi richiamati sarebbe decisivo e rivelerebbe l’illegittimità della decisione unilaterale della datrice di sospendere/revocare il trattamento economico del Iubatti in assenza di accordi individuali e ciò avrebbe inevitabili implicazioni nel giudizio sulla successiva condotta del dirigente. 1.2. Il secondo errore percettivo consisterebbe nell’avere la Suprema Corte omesso di esaminare “la prima parte del secondo motivo di ricorso” (trascritto alle pp. 30-33 del ricorso) concernente la non applicabilità al Iubatti degli accordi stipulati da organizzazioni sindacali non rappresentative dei dirigenti. Anche tale errore sarebbe decisivo, secondo la prospettiva del ricorrente, poiché l’estraneità dei dirigenti rispetto al verbale di incontro del 26 ottobre 2015 renderebbe illegittima la decisione datoriale di revoca unilaterale del trattamento economico e legittima la reazione del dirigente. 2. Entrambi i profili di censura sono inammissibili. 2.1. In tema di revocazione, la giurisprudenza di legittimità ha esattamente perimetrato l'errore di fatto, tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, là dove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme, contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti e integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsionedella loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione (cfr. tra le tante Cass., Sez. U., 27.12.2017, n. 30994 e sentenze ivi citate a § 3.4; conf. Cass., Sez. U., 27.12.2017, n. da 30995 a n. 30997). Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., n. 8984 del 2018; Sez. U. n. 30994 del 2017). 2.2. Si è aggiunto che le interpretazioni letterale e sistematica, ma pure quelle costituzionalmente e convenzionalmente orientate, degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. portano a non ammettere la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali), oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di precedente controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabilità in generale» all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale e della CEDU, di conseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di un sistema variamente strutturato (Cass., 29.4.2016, n. 8472). Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura ivi non compresa (Cass., Sez. U. n. 8984 del 2018; Cass., Sez. U. n. 30994 del 2017 cit.; Cass., 7.5.2014, n. 9865). 2.3. Nel caso di specie, le censure mosse dal ricorrente in revocazione, se pure formalmente veicolate attraverso la deduzione di errori percettivi, investono l’interpretazione data dai giudici di legittimità alle disposizioni dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che si reputa “confermato” dal verbale di incontro del 26.10.2015, e all’ambito di cogenza dello stesso. Si tratta, all’evidenza, non di questioni di fatto bensì di problemi interpretativi di accordi negoziali, come emerge chiaramente dalle argomentazioni svolte nel ricorso là dove si contesta, in sostanza, la errata valutazione in termini di legittimità della condotta datoriale che si assume, invece, non consentita dai citati accordi. 2.4. Il secondo profilo di censura è all’evidenza inammissibile in quanto espressamente formulato come error in procedendo, cioè come omessa pronuncia sulla “prima parte del secondo motivo di ricorso”, ipotesi del tutto estranea, per quanto già esposto, alla sfera dell’errore revocatorio. 3. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di c
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