CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 21209/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to penale nei confronti di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di ufficioavverso la sentenza in data 25/11/2025 del Tribunale di Anconavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FlaviaAlemi, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alTribunale di Ancona per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 25 novembre 2025 il Tribunale di Ancona ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al contestato reato dicui agli artt. 110, 635, comma 2, in relaz. all’art. 625, n 7, cod. pen. per essere detto reatoestinto per remissione tacita della querela.In sintesi, si contestava all’imputato di avere concorso nel danneggiamento di undefibrillatore DAE donato dal [OSCURATO:PERSONA] alla cittadinanza ed installato sulla pubblica via,inizialmente strattonando la colonnina di sostegno e successivamente prendendola aspallate sino a far cadere il DAE.Il reato risulta consumato in data 25 dicembre 2021.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generale pressola Corte di appello di Ancona deducendo con un unico motivo: violazione di legge ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.Rileva il ricorrente che avrebbe errato il Giudice nel dichiarare l’estinzione del reato perintervenuta remissione tacita di querela in quanto il bene oggetto di danneggiamento,installato sulla pubblica via, era destinato a servizio pubblico o comunque a pubblica utilità(in particolare a tutela della salute della popolazione) ed era di proprietà del Comune diOsimo, il che rende il contestato reato di danneggiamento procedibile d’ufficio e non aquerela di parte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Risulta, come detto, che all’imputato è stato contestato il reato di cui all’art. 635,comma 2, n. 1, cod. pen.La disposizione normativa in esame riguarda, tra l’altro, le attività di danneggiamentocompiute su «… altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625».A sua volta la disposizione normativa da ultimo citata fa riferimento al fatto «…commesso su cose … esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione allapubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità … ».L’ultimo comma, prima parte, dell’art. 635 cod. pen., nel testo attualmente vigente,come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 31/2024, così testualmente recita «Nei casi previstidal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessisu cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, aisensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della personaoffesa». Non v’è dubbio e risulta di palmare evidenza che nel caso in esame un defibrillatore diproprietà del Comune installato sulla pubblica via a tutela della salute dei cittadini era unbene non solo era esposto «per necessità o per consuetudine o per destinazione allapubblica fede» ma è anche un bene, per sua natura, destinato «a pubblico servizio o apubblica utilità».Il disposto dell’ultimo comma dell’art. 635 cod. pen. prevede, come detto, laprocedibilità a querela «limitatamente» alle cose esposte per necessità o per consuetudine oper destinazione alla pubblica fede, con la conseguenza che il danneggiamento di cosedestinate a pubblico servizio o a pubblica utilità rimane procedibile di ufficio ed a nulla rilevala remissione tacita di querela richiamata nella sentenza impugnata a giustificazione delladeclaratoria di improcedibilità del reato.Per solo dovere di completezza è doveroso ricordare che il reato, come sopraevidenziato risulta commesso in data 25 dicembre 2021, quindi anteriormente all’entrata invigore del d.lgs. n. 31/2024, ma anche all’epoca dei fatti il danneggiamento di cose destinatea pubblico servizio o a pubblica utilità era procedibile di ufficio.3. Per le considerazioni esposte, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per il giudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale diAncona per il giudizio.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]