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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21281/2026

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mento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, in difesa dell’imputato, chesi è riportato alla memoria depositata e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha ridottola pena e, per il resto, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal primoGiudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 590-bis,commi 1 e 6, 590-ter, cod. pen., 189, comma 7, cod. strada.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.I) Violazione di legge, in relazione all’applicazione del regime dellacontinuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen.Rileva la mancanza di specifica motivazione sull’entità degli aumenti applicatiin sede di continuazione.II) Vizio di motivazione in ordine alla sostituzione della pena detentiva con illavoro di pubblica utilità sostitutivo ex art. 56-bis l. 689/1981.Deduce che non si comprende per quale ragione l’irrogazione di una penadetentiva (un anno di reclusione) sia più efficace, in termini di prevenzione,rispetto all’applicazione di una sanzione sostitutiva come il lavoro di pubblicautilità.

Contesta la sussistenza di elementi negativi in ordine alla prognosi dellafinalità rieducativa della pena sostitutiva.

Osserva che non rileva, ai fini deldiniego, la mancata allegazione di documentazione attestante la dichiarazione didisponibilità di un ente o i contatti con l’Ufficio di esecuzione penale esterna.3.

La difesa dell’imputato ha depositato memoria scritta con cui insiste perl’accoglimento del ricorso.4.

Il ricorso è complessivamente infondato.5.

Il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e viziodi motivazione in relazione all’applicazione della continuazione e allaquantificazione degli aumenti di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen., èmanifestamente infondato.5.1.

Va premesso che, secondo il consolidato insegnamento delle SezioniUnite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), in tema direato continuato il giudice è tenuto a individuare il reato più grave, determinare lapena base e motivare l’aumento per ciascun reato satellite, con un impegnomotivazionale proporzionato all’entità degli aumenti e tale da consentire ilcontrollo del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti di cui all’art.81 cod. pen. e dell’assenza di surrettizi cumuli materiali.5.2.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione ditali principi, avendo dato conto, in modo non illogico, degli elementi rilevanti ai finidella determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo, valorizzando, daun lato, la particolare gravità del fatto principale — connotato dall’investimento diun pedone rimasto gravemente ferito e in pericolo di vita — e, dall’altro, larilevanza del reato satellite di omissione di soccorso.Soprattutto, la sentenza impugnata evidenzia come, in esito al ritenutoassorbimento dell’ipotesi di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada nell’aggravantedi cui all’art. 590-ter cod. pen., sia stata operata una riduzione del trattamentosanzionatorio rispetto al primo grado, con conseguente rideterminazione indiminuzione anche dell’aumento per la continuazione, quantificato in soli due mesidi pena detentiva.

Si tratta di incremento di entità particolarmente contenuta, che,proprio in ragione della sua esiguità, non richiede una specifica e analiticagiustificazione, essendo in tal caso escluso in radice qualsiasi profilo di abuso delpotere discrezionale di cui all’art. 132 cod. pen. (cfr. Sez. 6, n. 44428 del05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01).5.3.

A ciò si aggiunge che il ricorrente si limita a denunciare la pretesa carenzamotivazionale, senza tuttavia dedurre alcun concreto profilo di irragionevolezza osproporzione dell’aumento applicato, né censurare il quantum della pena nel suocomplesso, sicché la doglianza si risolve in una critica meramente formale e, cometale, generica, implicando una sostanziale acquiescenza alla pena finale irrogata.6.

Infondato è il secondo motivo, relativo al diniego di sostituzione della penadetentiva con il lavoro di pubblica utilità.6.1.

La Corte territoriale ha fornito una motivazione adeguata e nonmanifestamente illogica, conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità più recente (Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449 -01), secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive, il giudice deve procedere a ungiudizio prognostico, fondato sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen., volto averificare se la misura alternativa sia più idonea alla rieducazione del condannatoe, al contempo, idonea ad assicurare la prevenzione del rischio di recidiva, potendonegarne l’applicazione in presenza di fondati motivi ostativi.6.2.

Nel caso in esame, la Corte di merito ha escluso la concedibilità dellamisura sostitutiva all’esito di una valutazione incentrata sulla personalitàdell’imputato, desunta da molteplici precedenti, anche in materia di circolazionestradale, ritenuti indicativi di una prognosi sfavorevole quanto al rispetto delleprescrizioni e all’effettiva funzione rieducativa della sanzione alternativa.

Si trattadi apprezzamenti di merito coerenti con i parametri normativi e sorretti daargomentazioni logiche e non contraddittorie.6.3.

Né assume decisivo rilievo il profilo, pure evocato nel ricorso, relativo allamancata allegazione della documentazione attestante la disponibilità di enti o icontatti con l’Ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di argomentazioneche, nella motivazione complessiva, non riveste carattere determinante rispetto algiudizio prognostico negativo fondato su dati ben più significativi attinenti allapersonalità del condannato.7.

Al rigetto del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, in difesa dell’imputato, chesi è riportato alla memoria depositata e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha ridottola pena e, per il resto, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal primoGiudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 590-bis,commi 1 e 6, 590-ter, cod. pen., 189, comma 7, cod. strada.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.I) Violazione di legge, in relazione all’applicazione del regime dellacontinuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen.Rileva la mancanza di specifica motivazione sull’entità degli aumenti applicatiin sede di continuazione.II) Vizio di motivazione in ordine alla sostituzione della pena detentiva con illavoro di pubblica utilità sostitutivo ex art. 56-bis l. 689/1981.Deduce che non si comprende per quale ragione l’irrogazione di una penadetentiva (un anno di reclusione) sia più efficace, in termini di prevenzione,rispetto all’applicazione di una sanzione sostitutiva come il lavoro di pubblicautilità. Contesta la sussistenza di elementi negativi in ordine alla prognosi dellafinalità rieducativa della pena sostitutiva. Osserva che non rileva, ai fini deldiniego, la mancata allegazione di documentazione attestante la dichiarazione didisponibilità di un ente o i contatti con l’Ufficio di esecuzione penale esterna.3. La difesa dell’imputato ha depositato memoria scritta con cui insiste perl’accoglimento del ricorso.4. Il ricorso è complessivamente infondato.5. Il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e viziodi motivazione in relazione all’applicazione della continuazione e allaquantificazione degli aumenti di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen., èmanifestamente infondato.5.1. Va premesso che, secondo il consolidato insegnamento delle SezioniUnite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), in tema direato continuato il giudice è tenuto a individuare il reato più grave, determinare lapena base e motivare l’aumento per ciascun reato satellite, con un impegnomotivazionale proporzionato all’entità degli aumenti e tale da consentire ilcontrollo del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti di cui all’art.81 cod. pen. e dell’assenza di surrettizi cumuli materiali.5.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione ditali principi, avendo dato conto, in modo non illogico, degli elementi rilevanti ai finidella determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo, valorizzando, daun lato, la particolare gravità del fatto principale — connotato dall’investimento diun pedone rimasto gravemente ferito e in pericolo di vita — e, dall’altro, larilevanza del reato satellite di omissione di soccorso.Soprattutto, la sentenza impugnata evidenzia come, in esito al ritenutoassorbimento dell’ipotesi di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada nell’aggravantedi cui all’art. 590-ter cod. pen., sia stata operata una riduzione del trattamentosanzionatorio rispetto al primo grado, con conseguente rideterminazione indiminuzione anche dell’aumento per la continuazione, quantificato in soli due mesidi pena detentiva. Si tratta di incremento di entità particolarmente contenuta, che,proprio in ragione della sua esiguità, non richiede una specifica e analiticagiustificazione, essendo in tal caso escluso in radice qualsiasi profilo di abuso delpotere discrezionale di cui all’art. 132 cod. pen. (cfr. Sez. 6, n. 44428 del05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01).5.3. A ciò si aggiunge che il ricorrente si limita a denunciare la pretesa carenzamotivazionale, senza tuttavia dedurre alcun concreto profilo di irragionevolezza osproporzione dell’aumento applicato, né censurare il quantum della pena nel suocomplesso, sicché la doglianza si risolve in una critica meramente formale e, cometale, generica, implicando una sostanziale acquiescenza alla pena finale irrogata.6. Infondato è il secondo motivo, relativo al diniego di sostituzione della penadetentiva con il lavoro di pubblica utilità.6.1. La Corte territoriale ha fornito una motivazione adeguata e nonmanifestamente illogica, conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità più recente (Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449 -01), secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive, il giudice deve procedere a ungiudizio prognostico, fondato sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen., volto averificare se la misura alternativa sia più idonea alla rieducazione del condannatoe, al contempo, idonea ad assicurare la prevenzione del rischio di recidiva, potendonegarne l’applicazione in presenza di fondati motivi ostativi.6.2. Nel caso in esame, la Corte di merito ha escluso la concedibilità dellamisura sostitutiva all’esito di una valutazione incentrata sulla personalitàdell’imputato, desunta da molteplici precedenti, anche in materia di circolazionestradale, ritenuti indicativi di una prognosi sfavorevole quanto al rispetto delleprescrizioni e all’effettiva funzione rieducativa della sanzione alternativa. Si trattadi apprezzamenti di merito coerenti con i parametri normativi e sorretti daargomentazioni logiche e non contraddittorie.6.3. Né assume decisivo rilievo il profilo, pure evocato nel ricorso, relativo allamancata allegazione della documentazione attestante la disponibilità di enti o icontatti con l’Ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di argomentazioneche, nella motivazione complessiva, non riveste carattere determinante rispetto algiudizio prognostico negativo fondato su dati ben più significativi attinenti allapersonalità del condannato.7. Al rigetto del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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