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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 28544/2023

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ata dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]:

1. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.,comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;

2. non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc.civ., atteso che la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente;

3. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.,comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 2. non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc.civ., atteso che la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente; 3. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 set
Sentenza Cassazione n. 28544/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris