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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:520
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0014_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 30 giugno 2022 – QC / Commissione (causa C‑14/22 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Funzionari – Pensione – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Trasferimento dei diritti a pensione verso il regime dell’Unione europea – Calcolo dei diritti a pensione da trasferire – Competenza dell’autorità nazionale di sicurezza sociale – Rifiuto di trasferire tali diritti – Decisione della Commissione europea che stabilisce il numero di annualità – Potere discrezionale della Commissione relativo al calcolo di detti diritti – Insussistenza – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Impugnazione manifestamente infondata» Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Modalità – Ripartizione delle competenze fra le istituzioni dell’Unione e le autorità nazionali – Potere discrezionale delle istituzioni relativo al calcolo dei diritti a pensione da trasferire – Insussistenza (Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, § 2) (v. punto 4 [8‑11]) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) QC sopporterà le proprie spese.

62022CO0014_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 30 giugno 2022 – QC / Commissione (causa C‑14/22 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Funzionari – Pensione – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Trasferimento dei diritti a pensione verso il regime dell’Unione europea – Calcolo dei diritti a pensione da trasferire – Competenza dell’autorità nazionale di sicurezza sociale – Rifiuto di trasferire tali diritti – Decisione della Commissione europea che stabilisce il numero di annualità – Potere discrezionale della Commissione relativo al calcolo di detti diritti – Insussistenza – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Impugnazione manifestamente infondata» Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Modalità – Ripartizione delle competenze fra le istituzioni dell’Unione e le autorità nazionali – Potere discrezionale delle istituzioni relativo al calcolo dei diritti a pensione da trasferire – Insussistenza (Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, § 2) (v. punto 4 [8‑11]) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) QC sopporterà le proprie spese.
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