CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 agosto 1989
Cassazione n. 25360/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il 06/08/1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1995 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; osservato che, pur essendo stati proposti distinti atti di impugnazione, i motivi dedotti sono di fatto sovrapponibili e, di conseguenza, possono essere trattati congiuntamente; considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi e circostanziali del reato e, cli conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, con particolare riguardo alla prova della condotta violenta e della simultanea presenza di più persone riunite, nonché in relazione al riconoscimento, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], del cosiddetto "concorso anomalo", sono articolato in termini non consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive, soffermandosi in particolare sul tenore della denuncia di cui si sostiene l'eccessivo "tecnicismo", quasi ad adombrarne la artificiosità, tendono in definitiva a proporre una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazione all'evidenza del tutto estranea al sindacato del presente giudizio; che, d'altra parte, ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria, la violenza necessaria per l'integrazione dell'elemento materiale è costituita da ogni energia fisica, potendo consistere in una vis corporis corpori data e, dunque, anche in una spinta o in un semplice urto in danno di chi abbia tentato di impedire la fuga dell'agente (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307 e in motivazione; Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciarannella, Rv. 171042); che, quanto alla circostanza di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., si è chiarito che ricorre l'aggravante delle più persone riunite in caso di simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, non essendo invece necessario che gli stessi pongano in essere contestualmente il medesimo segmento della condotta tipica (cfr., così, tra le altre, Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785); che, infine, in tema di concorso anomalo, la decisione impugnata si è conformata al principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia esercitata nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia (cfr., Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467); che, nella specie, i giudici del merito hanno dato piena applicazione ai principi di diritto appena richiamati e, dunque, correttamente sussuni:o il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 116 e 628, secondo e terzo comma, n. 1, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme