CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 gennaio 1984; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il 25 settembre 1972; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 novembre 1963; avverso la sentenza del 7 luglio 2022 della Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati residui a lui ascritti estinti per intervenuta prescrizione; l'annullamento con rinvio della sen- tenza impugnata nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tutti i reati residui a lui ascritti per nuovo giudizio di appello; dichiararsi inammissibile il ri- corso proposto nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso e, quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], si associa alle richieste del Procuratore Generale e chiede l'accoglimento del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]- ruso, che si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e chiede l'annulla- mento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 luglio 2022, la Corte d'appello di Caltanissetta, in par- ziale riforma della decisione resa in primo grado, all'interno di una più ampia vi- cenda avente per oggetto plurime violazioni del d.lgs. n. 74 del 2000 e la relativa associazione a delinquere, dichiarata la prescrizione in relazione ad una pluralità di contestazioni, riteneva, per quel che rileva in questa sede: - [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi R) (art. 5 d.lgs n. 74 del 2000, omessa presentazione di dichiarazione) e S) (art. 10 d.lgs n. 74 del 2000, occultamento della documentazione contabile); - [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi I) (art. 10-quater d.lgs n. 74 del 2000, omesso versamento, solo quanto all'invio telematico dei modelli F24 del 19 luglio 2012), N) (art. 10 d.lgs n. 74 del 2000: occultamento docu- mentazione contabile e fiscale), O) (art. 5 d.lgs n. 74 del 2000: omessa presen- tazione dichiarazione) e V) (art. 223-216, commi 1 e 2, I. fall.: bancarotta frau- dolenta patrimoniale e documentale); - [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi A) (art. 416 cod. pen.: associazione per delinquere volta all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e alla commissione di altri reati tributari, nella sua qualità di organizzatore), N) (art. 10 d.lgs n. 74 del 2000: occultamento della documen- tazione contabile e fiscale), O) (art. 5 d.lgs n. 74 del 2000: omessa presentazio- ne della dichiarazione fiscale) e V) (art. 223-216, commi 1 e 2, I. fall.: bancarot- ta fraudolenta patrimoniale e documentale). 2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione i predetti impu- tati. 2.1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi, tutti articolati sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione. In particolare: 2.1.1. il primo, formulato in relazione agli artt. 192 e 125 cod. proc. pen., deduce che la Corte territoriale avrebbe affermato la responsabilità del Caruso nonostante fosse stato un mero prestanome del Fasulo, nominato solo il 2 maggio 2012 (e per tre mesi circa), quindi successivamente alle condot- te distrattive e alla denuncia di furto della documentazione.2.1.2. Il secondo, formulato in relazione agli artt. 133 e 69 cod. pen., deduce che la Corte territoriale avrebbe confermato il bilanciamento tra le circostanze (in termini di equivalenza) senza fornire adeguata motivazione in or- dine al differente trattamento riservato al coimputato ([OSCURATO:PERSONA]). 2.1.3. Il terzo, infine, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., deduce che la Corte territoriale avrebbe deciso di non poter provve- dere in ordine alla richiesta di applicazione della continuazione esterna, avanzata dalla difesa, alla luce dell'erroneo convincimento che la sentenza con la quale si chiedeva la continuazione (n. 331 del 2016, divenuta definitiva il 22 giugno 2017) non fosse stata versata nel fascicolo processuale. 2.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi. 2.2.1. Il primo deduce l'omessa assunzione di una prova decisiva, avendo la Corte territoriale omesso di assumere la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]- chese, originario coimputato, nonostante la difesa avesse prodotto sue dichiara- zioni, nelle quali si evidenziava il diverso ruolo di semplice consulente assunto dal Fasulo. 2.2.2. Il secondo attiene alla contestazione associativa (capo A) e deduce l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione rilevando che: 1) non sarebbe stato individuato il ruolo, all'interno dell'associazione, di [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'Agenzia delle entrate; 2) gli sgravi di crediti d'imposta sarebbero imputabili ad altri coimputati e comunque compiuti quando il Fasulo era in carcere; 3) il file contenuto nel computer della Bongiorno non potrebbe essere valido riscontro delle ipotizzate fraudolente riorganizzazioni societarie (tese, in ipotesi, alla creazione di nuove società ove portare la parte sana delle società decotte), in quanto non potrebbe escludersi una manomissione dello stesso; 4) quanto alla cancellazione della parte malata delle imprese dalle locali camere di commercio (finalizzata ad impedire l'individuazione dei saldi negativi), non sarebbe stato specificato né quale impresa sarebbe stata cancellata, né quali sarebbero state le parti sane acquisite dal Fasulo; 5) le dichiarazioni rese dal te- ste Spataro, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, sarebbero inattendibili in quanto rese da soggetto interessato; 6) non sarebbero state valu- tate le giustificazioni fornite in ordine ai rilevati rapporti con i coimputati. 2.2.3. Il terzo attiene ai residui capi d'imputazione e deduce: - con riferimento alla contestazione di cui al capo N), che: 1) analogamente a quanto osservato in precedenza, il file contenuto nel computer della Bongiorno non potrebbe essere valido riscontro in quanto non potrebbe escludersi una ma- nomissione dello stesso; 2) con riferimento alla cessione della Perfetisol, imputa- bile ai fratelli Pedron, il ricorrente avrebbe reso esclusivamente una consulenza professionale; 3) non era stato spiegato in che termini il ricorrente avrebbe po- tuto contribuire all'occultamento dei dati contabili avendo svolto esclusivamente l'attività di consulente esterno; - con riferimento alla contestazione di cui al capo O), che: 1) il Fasulo non sa- rebbe mai stato amministratore della società; 2) avrebbe rinunciato al suo inca- rico il 30 giugno 2012, prima del termine ultimo utile ai fini della presentazione delle dichiarazioni fiscali (30 settembre 2012), data in cui, tra l'altro, il Fasulo si trovava detenuto in carcere; - con riferimento alla contestazione di cui al capo V): 1) sarebbe stata fornita tutta la documentazione inerente i rapporti professionali (di consulenza) offerti nei confronti delle società e tanto avrebbe giustificato i compensi ricevuti; 2) non sarebbe mai stato provato che il Fasulo avesse reso consigli finalizzati alla sot- trazione dei beni; 3) il Fasulo, viceversa, si sarebbe prodigato per il risanamento delle società favorendo un ripianamento del debito previdenziale; 4) lo stato di decozione risaliva, pacificamente, al 2008, epoca in cui il Fasulo non avrebbe avuto alcun rapporto con le società coinvolte; 5) il Fasulo non disponeva della possibilità di movimentare le casse della società. 2.2.4. Il quarto attiene al trattamento sanzionatorio e deduce vio- lazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nella parte in cui la Corte territoriale non avrebbe compiutamente valutato la condotta processuale assunta e il ripia- namento delle posizioni debitorie favorite dal Fasulo. 2.3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si com- pone di quattro motivi. 2.3.1. Il primo deduce violazione di legge in relazione al- l'art. 192 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte territoriale, nel motivare in ordine alla posizione del ricorrente, avrebbe rinviato alle argomentazioni utilizza- te per altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'oggettiva diversità tra le due posi- zioni processuali, atteso che quest'ultimo avrebbe riconosciuto di aver accettato gli incarichi del Fasulo, mentre il Ciubotaru non avrebbe mai accettato le cariche formali delle quali, tra l'altro, non avrebbe mai avuto conoscenza. Tanto più che le firme apparentemente riconducibili al ricorrente sarebbero state riconosciute false e lo stesso Ciubataru sarebbe stato assolto in altri giudizi per fatti analoghi. 2.3.2. Il secondo e il terzo deducono la manifesta illogicità della motivazione e la connessa violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte d'appello avrebbe fondato il giudizio di responsabilità su mere generiche affermazioni. 2.3.3. Il quarto deduce l'errata determinazione della pena irrogata, quantificata facendo riferimento ad un minimo edittale non coerente con la previsione normativa applicabile ratione temporis. Lt-- [OSCURATO:PERSONA] 1. La vicenda, per come si è detto, ha per oggetto plurimi reati fiscali (in termini di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, di occultamento della documentazione contabile e fiscale e omesso versamento delle imposte), la rela- tiva associazione per delinquere (capo A) e i fatti di bancarotta fraudolenta, pa- trimoniale e documentale, contestati al capo V). Secondo la prospettazione accusatoria, il Fasulo, nella sua veste di consu- lente aziendale, proponeva ai diversi titolari di imprese in crisi un piano di risa- namento aziendale strutturato, sostanzialmente, sull'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (poste in compensazione nelle dichiarazioni fiscali:, sulla modifica degli assetti societari (affidati a meri prestanomi) e sulle conseguenti false comunicazioni alla Camera di commercio. Un sistema che, in ultimo, era finalizzato a far morire l'impresa in crisi insieme a suoi debiti e a trasferire la parte sana dell'azienda in favore di una società di nuova costituzione che, così, sarebbe potuta ripartire priva dei suoi debiti e, in alcuni casi, essere fagocitata dallo stesso Fasulo. Nella realizzazione di questo piano, il Fasulo si serviva della collaborazione di altri soggetti, di volta in volta utilizzati per ricoprire formalmen- te le cariche sociali, e, tra questi, per quel che rileva in questa sede, [OSCURATO:PERSONA], un rumeno con scarse conoscenze della lingua italiana e del tutto pri- vo di competenze imprenditoriali, posto quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA]- tion (di titolarità di tale Cialdino, uno degli imprenditori che si era affidato al Fa- sub) e [OSCURATO:PERSONA], anch'egli privo di competenze economiche, posto quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA]. Nel ritenere fondata la prospettazione accusatoria, i giudici di merito hanno dato atto: - delle dettagliate dichiarazioni accusatorie di tale Fici, titolare, insieme a sua figlia, delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., so- cietà "risanate" dal Fasulo secondo le predette modalità; - delle chiare dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], un dipendente dello studio del Fasulo, ampiamente ricostruttive delle modalità di ristrutturazione uti- lizzate per le singole società; - dell'esistenza di alcuni files, custoditi all'interno di un computer in uso ad una collaboratrice del Fasulo, la Bongiorno, nei quali si dava conto dello schema di riorganizzazione societaria utilizzato per ciascuna società, anche attraverso l'indicazione dei flussi finanziari, delle modifiche sociali, della documentazione da utilizzare; - degli ingenti flussi economici fatti transitare in favore del Fasulo, utilizzati anche per fini personali, incompatibili con l'invocata natura di compensi per l'at- tività di consulenza (peraltro tardivamente allegata e documentata attraverso una documentazione inattendibile) e, invece, coerenti con il ruolo svolto dal Fa- sub o nella gestione della crisi nelle varie società coinvolte; - dell'assoluta inattendibilità della denuncia di furto della documentazione relativa alla società [OSCURATO:PERSONA] (intervenuta dopo che era stata aperta la veri- fica fiscale e sporta da un soggetto, il Tellaroli, che era sì socio, ma senza alcun titolo per farsi esclusivo detentore della documentazione) e dell'assoluta invero- simiglianza, quanto alla medesima documentazione, delle giustificazioni offerte dalla Bongiorno, (che, in ipotesi, avrebbe lasciato la documentazione in una casa occupata dalla madre e non poteva andare a riprenderla in ragione di una lite che le opponeva). Ricostruito in questi termini l'impianto accusatorio fondante la sentenza im- pugnata, si comprende come tutte le censure sollevate dal Fasulo sono radical- mente inammissibili, mentre i ricorsi proposti nell'interesse del Caruso e del Ciu- bataru sono fondati. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di Fasulo. 2.1. Il primo motivo, per come si è detto, deduce l'omessa assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], originario coimputato. La sussistenza del vizio prospettato dalla difesa presuppone che la prova (omessa) sia in grado, ove inserita all'interno del tessuto motivazionale della sentenza impugnata, di determinare una ricostruzione dei fatti diversa da quella emergente dagli atti in precedenza acquisiti. Ebbene, il ricorrente si è limitato ad evocare la decisività della prova senza neanche allegare in che termini le dichiarazioni (tardive) di un coimputato (che ha beneficiato del decorso del termine prescrizionale) avrebbero potuto disarticolare l'impianto accusatorio. Tanto più alla luce degli imponenti riscontri anche documentali in precedenza evidenziati. E ciò dà conto della radi- cale inammissibilità della censura. 2.2. Il secondo e il terzo, invece, sono inammissibili sotto due distinti pro- fili. In primo luogo, in quanto integralmente versati in fatto. Le censure solleva- te (peraltro mera riproduzione di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale) si limitano, infatti, ad "attaccare" la persuasività della ricostruzione offerta nella decisione impugnata, evidenziando ragioni asserita- mente idonee a raggiungere una conclusione differente rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito. Per cui, pur formalmente deducendo asseriti vizi logici della decisione, le censure si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dei dati fattuali, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito, preclusa al giudice della legittimità, il cui sindacato, invece, com'è noto, è limitato a riscontrare l'esisten- za di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata.In secondo luogo, in quanto tendenti a sindacare la valenza del singolo ele- mento probatorio, isolandolo dal complesso argomentativo all'interno del quale è inserito. Laddove ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcelliz- zato, ma nella sua unitaria sistemazione, all'interno del generale contesto proba- torio dove ciascuno dato deve essere posto in vicendevole rapporto con tutti gli altri. Perché solo alla luce di una costruzione logica, armonica e consonante del complessivo compendio argomentativo sarà possibile attingere all'effettivo signi- ficato di ciascun singolo elemento e ricostruire l'effettiva verità processuale (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128). 2.3. Il quarto è ugualmente inammissibile. Il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce eser- cizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato. Un giudizio che, per il suo carattere globale, non necessita della specifica indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice a dichiarare l'equivalenza piuttosto che la prevalenza delle une o delle altre circostanze, se non nell'ipotesi in cui vi sia stata specifica richiesta della parte con l'indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Rv. 272460). Ebbene, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni del suo giudizio (e dell'impossibilità di riconoscere un più favorevole bilanciamento, in termini di prevalenza delle pur riconosciute atte- nuanti generiche) alla luce della serialità e della rilevante gravità della sua estesa attività illecita, ampiamente descritta nei suoi dettagli in relazione a ciascuna delle società coinvolte. La motivazione è logica e coerente con i dati processuali richiamati e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità. 3. A differenti conclusioni deve giungersi con riferimento alle posizioni di Caruso e Ciobutaru. Entrambi, per come si è detto, sono stati utilizzati dal Fasulo quali meri prestanomi ai quali affidare, formalmente, le cariche sociali. 3.1. Ebbene, in tema di reati tributari, l'amministratore di diritto, come mero prestanome, è responsabile del reato a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ., a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. E ciò sia in tema di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019, dep. 2020, Rv. 277507), sia con riferimento al delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 74 del 2000 (Sez. 3, n. 15900 del 02/03/2016, Rv. 266757), sia in tema di omessa presentazione della dichia- razione ai fini delle imposte dirette o IVA (Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971).Ed analogamente per i reati fallimentari, per i quali, tuttavia, occorre distin- guere tra bancarotta documentale e bancarotta patrimoniale. Mentre con riguar- do a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di te- nere e conservare le suddette scritture (purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostru- zione del movimento degli affari: Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754), non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automa- tica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato repe- rimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consa- pevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166). Analizzando partitamente le singole posizioni, la difesa del Ciubotaru la- menta: 1) il difetto di prova in ordine al potere di gestione dell'imputato; 2) l'assenza di sue operazioni bancarie e di trasferimenti in denaro, in particolare per conto della [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale vi era delega generale in fa- vore del Cialdino; 3) la mancanza di riscontri economici (non vi sarebbe alcun bonifico in favore del Ciubotaru, che peraltro non vedeva neppure descrit- to alcun ruolo nell'associazione). A fronte di tali censure, la sentenza impugnata si è limitata ad evidenziare: 1) l'irrilevanza dell'esito di altro giudizio nel quale il predetto era stato assolto; 2) il rilevante ruolo strategico dell'imputato che interviene nella vicenda "[OSCURATO:PERSONA]" per oltre due anni e proprio nella fase in cui si doveva intralciare la verifica fiscale della Guardia di Finanza. E ciò nonostante la stessa Corte d'appel- lo avesse riconosciuto: i compiti meramente esecutivi svolti dal Ciubataru; la scarsa conoscenza della lingua italiana e la totale mancanza di competenze tec- niche; la creazione di verbali assembleari falsi, con successive comunicazioni alla Camera di Commercio, nei quali risultava palesemente falsa la firma dello stesso Ciubataru. La motivazione è, all'evidenza, assertiva e intrinsecamente contraddittoria in quanto non tiene conto (adeguatamente motivando) di tutti gli elementi eviden- ziati, dai quali, in ipotesi, poter dedurre l'assoluto difetto di una consapevolezze partecipazione soggettiva del Ciubataru. t-- Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta in relazione al capo S) e senza rinvio, con riferimento al capo R), essendo nelle more maturata la prescrizione. Il reato, invero, risulta consumato il 30 settembre 2011, per cui, tenuto presente l'aumento del termine di cui al comma 1-bis dell'art. 17 d. Igs. n. 74 e i periodi di sospensione (484 giorni) indicati nella stessa sentenza impugnata, il termine di prescrizione risulta maturato il 27 gennaio 2023. L'accoglimento dei motivi in punto di responsabilità determina l'assorbimen- to di quelli proposti con riferimento al trattamento sanzionatorio. 3.2. Quanto alla posizione del Caruso, la difesa aveva evidenziato: - il lungo stato di detenzione del proprio assistito; - la mancanza di qualsiasi attività di gestione delle società da parte del medesimo; - la mancata conoscenza della documentazione che taluno avrebbe posto nella disponibilità del Tellaroli; - l'assenza di qualsivoglia prova in ordine ad un proprio arricchimento per- sonale. A fronte di ciò la Corte territoriale si è limitata ad osservare 1) assertiva- mente, il suo "protagonismo" quale amministratore fittizio e la sua disponibilità a consentire una serie di operazioni distrattive di somme durante il periodo in cui era amministratore, sottoscrivendo atti societari funzionali al disegno criminoso di Fasulo; 2) i precedenti penali esistenti a suo carico e la sua asserita propen- sione a delinquere ("è recidivo reiterato e specifico e il fatto che si è prestato ai progetti di Fasulo senza avere alcuna competenza nella gestione della società è chiaramente espressivo della sua propensione ad inserire in contesti delinquen- ziali di qualsivoglia genere"); 3) la mancanza di collaborazione dopo il fallimento. Elementi rilevanti sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, ma del tutto inidonei ai fini dell'accertamento della responsabilità, alla luce di quanto in pre- cedenza evidenziato. Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta, per nuovo giudizio sul punto. L'accoglimento dei motivi in punto di responsabilità determina l'assorbimen- to di quelli proposti con riferimento al trattamento sanzionatorio. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rin- vio, con riferimento alla posizione del Ciubotaru, in relazione al capo R) essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; annullata con rinvio, per nuovo esame, con riferimento alla posizione del Caruso e con riferimento al residuo reato contestato al Ciubotaru (capo S). Il ricorso proposto nell'interesse del Fasulo deve dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta. Annulla senza rinvio al sentenza impugnata in relazione a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo R), perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla con rinvio la sentenza impugnata in relazione al medesimo ricorren- te per il capo S) e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione