CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 42982/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 14/07/2020 con la quale la Corte di Appello di Palermo ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., per aver attestato falsamento nella richiesta di rinnovo della patente nautica di essere in possesso dei requisiti morali e di legge; deduce la scarsa scolarità dell'imputato e l'assenza di consapevolezza di quanto ha sottoscritto, e si lamenta dell'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, ex artt. 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono del tutto privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come intrinseca indeterminatezza delle doglianze, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, fondante, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c), l'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, il difetto di specificità delle doglianze è duplice, essendo intrinsecamente indeterminato e privo di concreto confronto argonnentativo con la sentenza impugnata. Peraltro, la sentenza impugnata ha evidenziato che il dolo del reato consiste nella volontà cosciente di compiere il fatto, e non può essere escluso da una peraltro generica situazione di asserita ignoranza culturale, essendo l'imputato ben consapevole di essere stato sottoposto a misura di prevenzione, ed avendo il dovere di verificare il possesso dei requisiti richiesti; quanto all'attenuante del risarcimento, è stato rilevato che il proposito si è limitato ad una mera lettera di intenti indirizzata al Ministero competente, senza alcuna indicazione o offerta di una somma di denaro. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere esten