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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27902/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 del TRIBUNALE di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'accoglimento del ricorso e annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede raccoglimento del ricorso come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Avezzano assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati ex art. 595, co. 3, c.p., ascrittigli ai capi a) e b) dell'imputazione, con la formula per non avere commesso il fatto, in relazione al reato di cui al capo a), e con la formula perché il fatto non costituisce reato, in relazione al reato di cui al capo b).

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione per saltum la persona offesa, costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti per cui è processo sindaco del comune di Capistrello.

Premesso che sussiste un interesse ad impugnare, nonostante l'intervenuta estinzione per prescrizione di entrambi i reati, maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado, in quanto, essendo stata pronunciata, ai sensi dell'art. 129, co. 2, c.p.p., l'assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto e perché il fatto non costituisce reato, formule che, ai sensi dell'art. 652, c.p.p., hanno efficacia di giudicato nel processo civile, una volta divenuta irrevocabile la sentenza del giudice di merito, il Lusi lamenta: 1) violazione di legge, con riferimento all'art. 523, c.p.p., in quanto nel giudizio di primo grado la parte civile, per mezzo del suo difensore di fiducia, ha concluso dopo le conclusioni del difensore dell'imputato, con la conseguenza che è stata privata della possibilità di esercitare il suo diritto di replica, senza tacere che l'assenza del difensore dell'imputato alla discussione del difensore della parte civile ha determinato una nullità assoluta;2 ) violazione di legge, con riferimento all'art. 125, co. 3, c.p.p., in quanto la decisione assolutoria del giudice di primo grado si fonda su di una motivazione del tutto apparente.

2.1. Con requisitoria scritta del 6.2.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, da valere come memoria, in quanto, nelle more, è stata chiesta la trattazione in forma orale del ricorso, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cessazione, chiede che il ricorso venga accolto.

3. Il ricorso appare parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini

4. Va preliminarmente osservato che, nonostante la previsione di nuovo conio di cui all'art. 573, co. 1 bis, c.p.p., resta ferma la cognizione del Collegio, non dovendosi disporre la prosecuzione del giudizio innanzi alla competente sezione civile della Corte di Cassazione, pur trattandosi di ricorso presentato per i soli interessi civili, non solo per le ragioni che verranno illustrate nel prosieguo della trattazione al punto n. 5), ma anche perché il ricorso della parte civile è inammissibile con riferimento al reato di cui al capo b), previa riqualificazione del fatto in contestazione in termini di ingiuria, rientrando nei poteri di cognizione officiosa della Corte di cassazione la corretta qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell'art. 609, co. 2, c.p.p.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in alcuni condivisibili arresti, infatti, integra il delitto di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, depenalizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e non il delitto di diffamazione la condotta di chi pronunzi espressioni offensive (anche mediante comunicazioni telematiche) dirette alla persona offesa alla presenza di altre persone, in quanto l'elemento distintivo tra i due delitti è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore (cfr. Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Rv. 278742; Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, Rv. 276502).

Orbene dalla stessa formulazione del capo b) dell'imputazione si evince che le espressioni offensive volte a screditare il Lusi, nella sua qualità di sindaco del comune di Capistrello e di componente della giunta comunale, vennero pronunciate dall'imputato nel corso di una seduta del consiglio comunale, in presenza della persona offesa, come affermato dallo stesso Lusi quando venne escusso nel corso dell'udienza dibattimentale del 29.3.2018 (il cui verbale è stato allegato al ricorso in conformità al principio della cd. autosufficienza), sicché il fatto va qualificato in termini di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ormai depenalizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Ne consegue che, al riguardo, difetta un interesse al ricorso della costituita parte civile, non trovando applicazione, con riferimento a un fatto depenalizzato il principio di diritto affermato dall'art. 652, c.p.p., secondo cui la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2".

5. Fondata, invece, deve ritenersi la doglianza articolata con riferimento al capo a) dell'imputazione, in essa assorbita ogni ulteriore censura, in relazione al quale, pur trattandosi di ricorso proposto esclusivamente ai fini civili, resta del pari ferma la cognizione del Collegio, non trovando applicazione, nel caso in esame, il disposto dell'art. 573, co. 1 bis, c.p.p., secondo cui "Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.Come affermato, infatti, da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, riguardante la decisione delle impugnazioni per i soli interessi civili, è applicabile, in assenza di una disciplina transitoria e conformemente alla regola di cui all'art. 11 disp. att. cod. civ., esclusivamente ai giudizi di impugnazione proposti avverso sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022 (cfr. Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023, Rv. 284121; Sez. 5, n. 3990 del 20/01/2023, Rv. 284019), laddove la sentenza oggetto di ricorso è stata resa in data 11.5.2022.

Orbene non appare revocabile in dubbio la sussistenza di un interesse della parte civile a proporre impugnazione, posto che la formula assolutoria relativa al capo a), "per non aver commesso il fatto", svolge efficacia di giudicato ex art. 652, c.p.p., nel giudizio civile per il risarcimento dei danni derivanti dal fatto ed è, pertanto, foriera di effetti pregiudizievoli per il titolare della posizione giuridica oggetto di lesione, essendo del tutto irrilevante, al riguardo, il compiuto decorso del termine di prescrizione del reato di cui si discute al momento della pronuncia della sentenza di primo grado.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, è ammissibile impugnazione della parte civile (nella specie, l'appello) avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto relativa a un reato già prescritto al momento della pronuncia, essendo in tal caso l'oggetto del giudizio costituito dall'accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile e dall'eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, con possibilità di condanna al risarcimento dei danni, in quanto l'art. 576, c.p.p., conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (cfr. Sez. 6, n. 43644 del 11/09/2019, Rv. 277375).Ciò posto deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, in quanto, come si evince dalla lettura degli atti, e, in particolare, del verbale dell'udienza dibattimentale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ammessa in questa sede, essendo stato dedotto un error in procedendo, atti comunque allegati al ricorso in conformità al principio dell'autosufficienza, al difensore della parte civile non è stato consentito di valutare la possibilità di esercitare il diritto di replica, che l'art. 523, co. 4, c.p.p., assicura ai difensori di tutte le parti private, in quanto il giudice di primo grado, non essendo stata allegata al fascicolo processuale "per mero disguido" la richiesta, inviata a mezzo di posta elettronica certificata dal difensore e procuratore speciale della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], e regolarmente ricevuta dall'ufficio giudiziario procedente, di ottenere un differimento nell'orario di trattazione dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in tale udienza faceva concludere il difensore dell'imputato, in assenza del difensore della parte civile, dichiarando chiuso il dibattimento e ritirandosi in camera di consiglio alle ore 9.25 per deliberare, salvo poi consentire all'avv. [OSCURATO:PERSONA], sopraggiunta alle ore 11.15, di formulare le sue conclusioni, in assenza dell'imputato e del suo difensore.

Risulta, pertanto, integrata, nel caso in esame, una nullità relativa (cfr. Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, Rv. 278392), connessa alla violazione del diritto di difesa, che, essendosi verificata in giudizio in un momento in cui il difensore del Lusi non era presente, non poteva essere eccepita, in quanto il dibattimento è stato formalmente chiuso alle ore 9.25, né prima, né immediatamente dopo il suo compiersi, ma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 182, co. 2 e 181, co. 4, c.p.p., solo con l'impugnazione della sentenza del grado successivo, vale a dire con il ricorso per saltum azionato dal ricorrente.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello, limitatamente all'imputazione di cui al capo a).

In tema di appello della parte civile, infatti, perché sussista la cognizione del giudice penale sulle statuizioni civili, è necessario che sia stata pronunciata una sentenza di condanna penale almeno in primo grado, mentre se è stata pronunziata sentenza di assoluzione e in appello venga accertato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione anteriormente alla pronuncia di primo grado, il secondo giudice, che ripete i poteri del primo nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, non può condannare alle restituzioni e al risarcimento del danno, essendo le statuizioni civili escluse dalla cognizione penale fin dal primo grado (cfr. Sez. 2, n. 39397 del 05/07/2019, Rv. 277104).

La parziale fondatezza del ricorso implica che, nonostante l'evidenziata inammissibilità, il ricorrente non sia condannato al pagamento delle spese processuali ovvero di una sanzione amministrativa in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 del TRIBUNALE di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'accoglimento del ricorso e annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede raccoglimento del ricorso come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Avezzano assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati ex art. 595, co. 3, c.p., ascrittigli ai capi a) e b) dell'imputazione, con la formula per non avere commesso il fatto, in relazione al reato di cui al capo a), e con la formula perché il fatto non costituisce reato, in relazione al reato di cui al capo b). 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione per saltum la persona offesa, costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti per cui è processo sindaco del comune di Capistrello. Premesso che sussiste un interesse ad impugnare, nonostante l'intervenuta estinzione per prescrizione di entrambi i reati, maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado, in quanto, essendo stata pronunciata, ai sensi dell'art. 129, co. 2, c.p.p., l'assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto e perché il fatto non costituisce reato, formule che, ai sensi dell'art. 652, c.p.p., hanno efficacia di giudicato nel processo civile, una volta divenuta irrevocabile la sentenza del giudice di merito, il Lusi lamenta: 1) violazione di legge, con riferimento all'art. 523, c.p.p., in quanto nel giudizio di primo grado la parte civile, per mezzo del suo difensore di fiducia, ha concluso dopo le conclusioni del difensore dell'imputato, con la conseguenza che è stata privata della possibilità di esercitare il suo diritto di replica, senza tacere che l'assenza del difensore dell'imputato alla discussione del difensore della parte civile ha determinato una nullità assoluta;2 ) violazione di legge, con riferimento all'art. 125, co. 3, c.p.p., in quanto la decisione assolutoria del giudice di primo grado si fonda su di una motivazione del tutto apparente. 2.1. Con requisitoria scritta del 6.2.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, da valere come memoria, in quanto, nelle more, è stata chiesta la trattazione in forma orale del ricorso, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cessazione, chiede che il ricorso venga accolto. 3. Il ricorso appare parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini 4. Va preliminarmente osservato che, nonostante la previsione di nuovo conio di cui all'art. 573, co. 1 bis, c.p.p., resta ferma la cognizione del Collegio, non dovendosi disporre la prosecuzione del giudizio innanzi alla competente sezione civile della Corte di Cassazione, pur trattandosi di ricorso presentato per i soli interessi civili, non solo per le ragioni che verranno illustrate nel prosieguo della trattazione al punto n. 5), ma anche perché il ricorso della parte civile è inammissibile con riferimento al reato di cui al capo b), previa riqualificazione del fatto in contestazione in termini di ingiuria, rientrando nei poteri di cognizione officiosa della Corte di cassazione la corretta qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell'art. 609, co. 2, c.p.p. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in alcuni condivisibili arresti, infatti, integra il delitto di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, depenalizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e non il delitto di diffamazione la condotta di chi pronunzi espressioni offensive (anche mediante comunicazioni telematiche) dirette alla persona offesa alla presenza di altre persone, in quanto l'elemento distintivo tra i due delitti è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore (cfr. Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Rv. 278742; Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, Rv. 276502). Orbene dalla stessa formulazione del capo b) dell'imputazione si evince che le espressioni offensive volte a screditare il Lusi, nella sua qualità di sindaco del comune di Capistrello e di componente della giunta comunale, vennero pronunciate dall'imputato nel corso di una seduta del consiglio comunale, in presenza della persona offesa, come affermato dallo stesso Lusi quando venne escusso nel corso dell'udienza dibattimentale del 29.3.2018 (il cui verbale è stato allegato al ricorso in conformità al principio della cd. autosufficienza), sicché il fatto va qualificato in termini di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ormai depenalizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Ne consegue che, al riguardo, difetta un interesse al ricorso della costituita parte civile, non trovando applicazione, con riferimento a un fatto depenalizzato il principio di diritto affermato dall'art. 652, c.p.p., secondo cui la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2". 5. Fondata, invece, deve ritenersi la doglianza articolata con riferimento al capo a) dell'imputazione, in essa assorbita ogni ulteriore censura, in relazione al quale, pur trattandosi di ricorso proposto esclusivamente ai fini civili, resta del pari ferma la cognizione del Collegio, non trovando applicazione, nel caso in esame, il disposto dell'art. 573, co. 1 bis, c.p.p., secondo cui "Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.Come affermato, infatti, da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, riguardante la decisione delle impugnazioni per i soli interessi civili, è applicabile, in assenza di una disciplina transitoria e conformemente alla regola di cui all'art. 11 disp. att. cod. civ., esclusivamente ai giudizi di impugnazione proposti avverso sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022 (cfr. Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023, Rv. 284121; Sez. 5, n. 3990 del 20/01/2023, Rv. 284019), laddove la sentenza oggetto di ricorso è stata resa in data 11.5.2022. Orbene non appare revocabile in dubbio la sussistenza di un interesse della parte civile a proporre impugnazione, posto che la formula assolutoria relativa al capo a), "per non aver commesso il fatto", svolge efficacia di giudicato ex art. 652, c.p.p., nel giudizio civile per il risarcimento dei danni derivanti dal fatto ed è, pertanto, foriera di effetti pregiudizievoli per il titolare della posizione giuridica oggetto di lesione, essendo del tutto irrilevante, al riguardo, il compiuto decorso del termine di prescrizione del reato di cui si discute al momento della pronuncia della sentenza di primo grado. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, è ammissibile impugnazione della parte civile (nella specie, l'appello) avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto relativa a un reato già prescritto al momento della pronuncia, essendo in tal caso l'oggetto del giudizio costituito dall'accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile e dall'eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, con possibilità di condanna al risarcimento dei danni, in quanto l'art. 576, c.p.p., conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (cfr. Sez. 6, n. 43644 del 11/09/2019, Rv. 277375).Ciò posto deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, in quanto, come si evince dalla lettura degli atti, e, in particolare, del verbale dell'udienza dibattimentale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ammessa in questa sede, essendo stato dedotto un error in procedendo, atti comunque allegati al ricorso in conformità al principio dell'autosufficienza, al difensore della parte civile non è stato consentito di valutare la possibilità di esercitare il diritto di replica, che l'art. 523, co. 4, c.p.p., assicura ai difensori di tutte le parti private, in quanto il giudice di primo grado, non essendo stata allegata al fascicolo processuale "per mero disguido" la richiesta, inviata a mezzo di posta elettronica certificata dal difensore e procuratore speciale della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], e regolarmente ricevuta dall'ufficio giudiziario procedente, di ottenere un differimento nell'orario di trattazione dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in tale udienza faceva concludere il difensore dell'imputato, in assenza del difensore della parte civile, dichiarando chiuso il dibattimento e ritirandosi in camera di consiglio alle ore 9.25 per deliberare, salvo poi consentire all'avv. [OSCURATO:PERSONA], sopraggiunta alle ore 11.15, di formulare le sue conclusioni, in assenza dell'imputato e del suo difensore. Risulta, pertanto, integrata, nel caso in esame, una nullità relativa (cfr. Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, Rv. 278392), connessa alla violazione del diritto di difesa, che, essendosi verificata in giudizio in un momento in cui il difensore del Lusi non era presente, non poteva essere eccepita, in quanto il dibattimento è stato formalmente chiuso alle ore 9.25, né prima, né immediatamente dopo il suo compiersi, ma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 182, co. 2 e 181, co. 4, c.p.p., solo con l'impugnazione della sentenza del grado successivo, vale a dire con il ricorso per saltum azionato dal ricorrente. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello, limitatamente all'imputazione di cui al capo a). In tema di appello della parte civile, infatti, perché sussista la cognizione del giudice penale sulle statuizioni civili, è necessario che sia stata pronunciata una sentenza di condanna penale almeno in primo grado, mentre se è stata pronunziata sentenza di assoluzione e in appello venga accertato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione anteriormente alla pronuncia di primo grado, il secondo giudice, che ripete i poteri del primo nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, non può condannare alle restituzioni e al risarcimento del danno, essendo le statuizioni civili escluse dalla cognizione penale fin dal primo grado (cfr. Sez. 2, n. 39397 del 05/07/2019, Rv. 277104). La parziale fondatezza del ricorso implica che, nonostante l'evidenziata inammissibilità, il ricorrente non sia condannato al pagamento delle spese processuali ovvero di una sanzione amministrativa in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al c
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