CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13697/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 05/03/2025, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso contro il provvedimento di diniego della restituzione di bene confiscato a [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva fatto richiesta; [OSCURATO:PERSONA] che, per giurisprudenza costante, «avverso la sentenza con la quale la Corte di cassazione si pronuncia sull'istanza di restituzione del bene confiscato proposta dal terzo interessato non condannato non è ammesso il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto in quanto rimedio esperibile solo in relazione alle pronunce per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna, né può invocarsi la correzione dell'errore materiale qualora l'emenda del vizio dedotto, mutando il contenuto decisorio della sentenza, comporti una "modificazione essenziale dell'atto"» (Sez. 5, n. 4611 del 13/12/2023, dep. 2024, Linardi, Rv. 285940 - 01); Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M