CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 18543/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 del Tribunale di Palmi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 18 maggio 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., all'imputato, la pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 4 del d.l. n. 4 del 2019, in relazione alla indebita percezione del reddito di cittadinanza, da aprile 2019 a settembre 2020, per un ammontare di C 13.016,37, ed ha disposto la confisca, ai sensi dell'art. 240 cod.pen., del profitto del reato pari a C 13.016,37. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata il difensore di fiducia dell'imputato, articolando, con un univo motivo di ricorso, la violazione di cui all'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. in relazione alla disposta confisca in assenza dell'accordo delle parti e di motivazione sul punto. Il Tribunale avrebbe disposto la confisca facoltativa non compresa nell'accordo delle parti e senza motivazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. Va detto che il ricorso per cassazione avverso alla sentenza di applicazione di pena su richiesta, è ammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o misura di sicurezza. Quanto ai motivi per cui è ammissibili il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (nella versione vigente ratione temporis precedente alla modifica di cui al d.lgs n. 150 del 2022 che ha introdotto l'art. 444 comma 3 bis cod.proc.pen.) le Sezioni Unite di Questa Corte hanno precisato che: 1) se la misura di sicurezza è parte dell'accordo tra le parti, il giudice, nel ratificare tale accordo complesso, potrà ricorrere a una motivazione sintetica, tipica del rito, e comunque la sentenza sarà ricorribile per cassazione nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., 2) se, a seguito del ricorso per cassazione, l'applicazione concordata della misura di sicurezza dovesse risultare "illegale", la conseguenza sarà l'annullamento senza rinvio della sentenza di "patteggiamento", dal momento che la rilevata illegalità rende invalido l'intero accordo, 3) se l'applicazione della misura di sicurezza, obbligatoria o facoltativa, personale o patrimoniale, non è concordata fra le parti, può essere comunque disposta, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., con la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2 cod.proc.pen. In tal caso, se la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa - che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di "patteggiamento", ed è inappellabile, alla luce del disposto del, tuttora vigente, art. 448, comma 2, cod. proc. pen. - «è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 — 02).5. Alla luce di tali principi ermeneutici, non essendo stata, la misura di sicurezza della confisca, oggetto dell'accordo, la sentenza che la applica è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen., e non ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza come sostiene il ricorrente, consegue la manifesta infondatezza del primo profilo di censura. Rilevata l'ammissibilità del ricorso per cassazione, nei termini sopra indicati, avverso la sentenza di applicazione di pena nella parte in cui ha disposto la confisca (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 01), l'ulteriore profilo di censura di mancanza di motivazione è manifestamente infondato. In tema di patteggiamento, l'applicabilità della confisca, per effetto della L. 12 giugno 2003 n. 134, è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo. A norma del primo comma dell'art. 240 cod. pen., sono suscettibili di confisca facoltativa solo le cose che abbiano una speciale qualità (i cd. mezzi di esecuzione del reato ossia le cose servite o destinate a commettere il reato e quelle che costituiscono il prodotto o il profitto del reato). Deve trattarsi di cose che siano direttamente riferibili al fatto di reato, potendo essere oggetto di confisca solo quelle che siano eziologicamente collegate, in maniera diretta ed essenziale, con il reato commesso, fermo restando che il giudice deve dare conto, nella confisca facoltativa, dell'uso del potere discrezionale che va esercitato in vista di considerazioni di prevenzione speciale fondate sull'esigenza di prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose connesse al reato che potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946 - 01; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, Moro, Rv. 263111; Sez. 4, n. 11982 del 14/02/2007, Indelicato ed altri, Rv. 236282). Quanto al caso in esame, il Tribunale ha disposto la confisca del profitto del reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, argomentando che il profitto del reato era costituito dal vantaggio economico ricavato in via immediata a diretta dalla condotta dell'imputato con la quale aveva ottenuto l'indebita percezione dei contributi, erogati al percettore del reddito di cittadinanza, per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020, per l'ammontare di C 13.016,37. La motivazione soddisfa i requisiti di congruità e completezza ed è corretta in diritto. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa dell