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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2025

Cassazione n. 30592/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rivio [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla GIP del Tribunale di Roma di convalida del provvedimento del Questore di Roma del 23/10/2024 con il quale veniva fatto divieto al ricorrente di accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell'Unione Europea inerenti qualunque incontro di calcio disputato a qualunque livello con l'obbligo di presentazione presso gli uffici di pubblica sicurezza per la durata di 5 anni. 2.11 ricorrente affida al ricorso a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione del diritto di difesa, non essendo stato rispettato il termine minimo di 48 ore tra la notifica del provvedimento del Questore, avvenuta alle in data 21/11/2024 alle 15:35, e il provvedimento di convalida emesso dal giudice in data 23/11/2024 alle ore 11,

41. Rappresenta il ricorrente di aver tempestivamente depositato a mezzo del proprio difensore inviandole con pec in data 23/11/2024 alle 15:16 memoria difensive che pertanto non è stata vagliate ed esaminate dal giudice a quo. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza inerenti l'adozione dell'ulteriore misura dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di pubblica sicurezza.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione di pericolosità e alla richiesta di disapplicazione della recidiva, doglianza che era stata specificatamente formulata con la memoria difensiva.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarimente, deve rilevarsi la tardività del ricorso per cassazione, in quanto depositatoin data 27/12/2024, oltre il termine di quindici giorni, essendo stata notificata l'ordinanza di convalida al [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rivio [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla GIP del Tribunale di Roma di convalida del provvedimento del Questore di Roma del 23/10/2024 con il quale veniva fatto divieto al ricorrente di accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell'Unione Europea inerenti qualunque incontro di calcio disputato a qualunque livello con l'obbligo di presentazione presso gli uffici di pubblica sicurezza per la durata di 5 anni. 2.11 ricorrente affida al ricorso a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione del diritto di difesa, non essendo stato rispettato il termine minimo di 48 ore tra la notifica del provvedimento del Questore, avvenuta alle in data 21/11/2024 alle 15:35, e il provvedimento di convalida emesso dal giudice in data 23/11/2024 alle ore 11, 41. Rappresenta il ricorrente di aver tempestivamente depositato a mezzo del proprio difensore inviandole con pec in data 23/11/2024 alle 15:16 memoria difensive che pertanto non è stata vagliate ed esaminate dal giudice a quo. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza inerenti l'adozione dell'ulteriore misura dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di pubblica sicurezza. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione di pericolosità e alla richiesta di disapplicazione della recidiva, doglianza che era stata specificatamente formulata con la memoria difensiva. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarimente, deve rilevarsi la tardività del ricorso per cassazione, in quanto depositatoin data 27/12/2024, oltre il termine di quindici giorni, essendo stata notificata l'ordinanza di convalida al [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il consigliere estensor
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