CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 05508/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25476/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende , -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A. elettivamente domiciliat e in ROMA , VIA F. [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e rappresentat e e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 313/2020 depositata il 21/05/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] italiana s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno impugnato l’avviso di liquidazione avente ad oggetto l’imposta di registro e sanzioni relativamente ad alcune pattuizioni contenute in una convenzione stipulata tra le stesse, non soggette ad i.v.a. 2. Il ricorso è stato accolto dal giudice di primo grado, con sentenza confermata in appello. 3.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione. 4.Si sono costituitecon controricorso le contribuent i . 5. La causa è stata fissata a ll’adunanza camerale del 20 gennaio 2023. In data 5 gennaio 2023 le contribuenti hanno depositato memoria con cui hanno chiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla l. 197 del 2022. 6.La causa deve, pertanto, essere sospesa, conformemente alla previsione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando divolersi avvalere della definizione agevolata; in tal caso il processoè sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di d efinizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata”. La presente controversia ricade, difatti, tra quelle definibili ai sensi della l. n. 197 del 2022, trattandosi di controversi a attribuit a alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate , non ancora conclusa con sentenza definita alla data di entrata in vigore della legge. P.Q.M. La Corte: rinvia a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata della controversia. Così deciso in Roma, nella camera di cons