CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18657/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/12/2025 del Tribunale di Lucca; udita la rei-azione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo alla omessa applicazione della confisca.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 dicembre 2025, il Tribunale di Lucca ha applicato la pena di un anno di reclusione, in continuazione con la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Lucca del 28/03/2025, irrevocabile in data 24/04/2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver emesso, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., negli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, 193 fatture per operazioni inesistenti (capo A), nonché del reato di cui agli artt. 483, 640-bis, 316- bis cod. pen., perché, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con artifizi e raggiri, aveva indotto in errore un ente pubblico, chiedendo ed ottenendo l'erogazione di un prestito di euro 16.500,00, destinandolo a remunerare imprese e società coinvolte nella emissione di fatture false, anziché - come avrebbe dovuto - per il pagamento dei fornitori (capo D). 2. Avverso l'indicata sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. 2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge penale, in relazione all'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, con conseguente illegalità della pena inflitta ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché inosservanza delle norme processuali, ai sensi dell'art. 606, commi 1, lett. c), e 2, cod. proc. pen. Premette il ricorrente che, per il contestato reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto, nonché quando ricorre il ravvedimento operoso, non ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, d.lgs. n. 74 del 2000, fatte espressamente salve. Per cui, nel caso di specie, posto che il debito erariale connesso alla condotta sussisteva in concreto e non era stato onorato, non era consentito all'imputato accedere al rito speciale del patteggiamento e la pena inflitta deve ritenersi illegale ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia illegalità della omessa applicazione della misura di sicurezza della confisca del profitto dei reati di cui al capo D, ai sensi degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen. Deduce il Procuratore ricorrente l'omessa applicazione della confisca, nonostante, nel caso di specie, ricorra una ipotesi di truffa ex art. 640-bis cod. pen. e una ipotesi di malversazione di erogazioni pubbliche ex art. 316-bis cod. pen., per le quali, ai sensi degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., nel caso di 2sentenza di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., è sempre disposta la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, o, se ciò non sia possibile, la confisca per equivalente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché generico. 1.1. Occorre premettere che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. 1.2. Sempre in premessa va rammentato che l'art. 12 del decreto legislativo n. 158 del 2015 ha inserito nel corpo del d.lgs. 74 del 2000 l'art. 13-bis, rubricato con il titolo "circostanze attenuanti", che prevede, al primo comma, che l'eventuale estinzione del debito tributario intervenuta prima dell'apertura del dibattimento, mediante integrale pagamento degli importi dovuti (anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione previste dalle norme tributarie), fuori dai casi in cui integra la causa di non punibilità, è circostanza attenuante ad effetto speciale (riduzione sino alla metà della sanzione edittale) ed esclude l'applicazione delle pene accessorie ex art. 12. Secondo il disposto del comma 2 dell'art. 13-bis, vigente ratione temporis, «per i delitti di cui al presente decreto (d.lgs. n. 74 del 2000) l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra . la circostanza di cui al comma 1 (vale a dire se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti), nonchè il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2». La norma, dunque, fa salva l'applicazione delle ipotesi di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo. L'art. 11 del decreto n. 158/2015 aveva sostituito il previgente art. 13 del d. Igs. n. 74/2000, introducendo l'estinzione del debito tributario (comprensivo di sanzioni e interessi) come causa di non punibilità per un significativo elenco di reati, secondo però diverse scansioni temporali.Infatti, alla stregua dell'art. 13, come modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015, l'adempimento del tributo estingue i reati di omesso versamento delle imposte certificate (art. 10-bis), omesso versamento Iva (art. 10-ter) e indebita compensazione mediante utilizzo di crediti non spettanti (art. 10-quater, comma 1), qualora avvenga prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. I reati di dichiarazione infedele (art. 4) e omessa dichiarazione (art. 5) sono invece non punibili se il debito tributario (comprensivo di interessi e sanzioni) è stato estinto mediante il pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione previsto per il periodo di imposta successivo a condizione però che il ravvedimento o la presentazione intervengano prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. L'art. 39, comma 1, lett. q-bis), d. n. 124 del 2019 ha poi modificato il suddetto art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, aggiungendo - tra i reati che si estinguono con l'integrale pagamento del debito tributario prima che l'interessato abbia notizia dell'apertura del procedimento a suo carico - quello di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) e quello di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000). Alla stregua della evoluzione normativa tratteggiata, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) l'integrale pagamento del debito prima dell'apertura del dibattimento per i delitti di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, operando quale causa di non punibilità, esula dai presupposti di ammissibilità del rito del patteggiamento, con la conseguenza che in assenza di pagamento l'accesso al rito, per detti reati, sarà sempre possibile; b) allo stesso modo, l'accesso al rito sarà possibile per i reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, sempreché l'autore del reato non abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, perché in tale fase il pagamento del debito, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa, opera quale causa di non punibilità, mentre dopo tale fase opererà la preclusione al patteggiamento, in mancanza di pagamento integrale del debito tributario; c) per i reati di cui agli artt. 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 l'accesso al rito del patteggiamento sarà consentito solo in caso di integrale pagamento del debito tributario. 1.3. In ogni caso, presupposto logico, prima ancora che giuridico, della condizione di accessibilità al patteggiamento è che le condotte determinino un debito tributario a carico del loro autore che questi possa assolvere, con la conseguenza che si è affermato (v. Sez. 3, n. 30706 del 21/06/2022, Lucarelli, 4non mass.) che la condizione di ammissibilità del patteggiamento di cui all'art. 13- bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 non è automaticamente applicabile in relazione ai reati, quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti - contestata nel presente procedimento - che sussistono pur in assenza di un'evasione di imposta, e quello di distruzione od occultamento delle scritture contabili, la cui consumazione prescinde dall'evasione, tanto che in relazione a tali fattispecie non è stata ritenuta configurabile la circostanza attenuante di cui al comma 1 dell'art. 13-bis (cfr. Sez. 3, n. 9883 del 04/02/2020, Carlovico, Rv. 278671). Consegue che, nelle evenienze da ultimo menzionate, la subordinazione dell'accesso al "patteggiamento" all'adempimento delle obbligazioni tributarie non possa operare in termini di automatismo normativo, dovendo preventivamente essere fornita la prova, da parte di chi abbia interesse a far valere la subordinazione del patteggiamento alla più volte citata condizione di ammissibilità (o, quanto meno, essere stata contestata una tale circostanza di fatto nel capo di incolpazione) che sussista a carico dell'imputato un debito tributario non onorato, competendo, in tal caso, al soggetto che richieda l'accesso al rito speciale la dimostrazione dell'avvenuta soddisfazione della condizione prevista dall'art. 13- bis del d.lgs. n. 74 del 2000, cioè il tempestivo pagamento del debito in questione (Sez. 3, n. 41133 del 12/04/2019, Zucchelli, Rv. 277979). Ciò posto, essendo stato contestato al ricorrente nel caso in esame il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il quale non presuppone l'esistenza di un profitto per l'agente ovvero di un danno in termini di minore entrata finanziaria per l'Erario, sarebbe stato onere del ricorrente fornire elementi specifici in ordine alla esistenza in capo al prevenuto di un qualche debito tributario, connesso alla condotta a lui contestata, che egli avrebbe dovuto tempestivamente adempiere onde accedere legittimamente al rito speciale da lui richiesto. Alla mancata allegazione di alcun elemento in tal senso, da parte del ricorrente, consegue la manifesta infondatezza della doglianza mossa sul punto. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. 2.1. Deve ricordarsi che le Sezioni. Unite della Corte di cassazione, con la sentenza Savin (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348), hanno affermato il principio secondo cui la sentenza di "patteggiamento" che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo che si tratti di misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tale caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. Consegue l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che contenga l'indicata lacuna 5dell'omessa applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria, atteso che, con esso, è legittimamente denunciato un vizio di violazione di legge della medesima sentenza, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. 2.2. Ciò posto, il Tribunale di Lucca ha ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascritti in imputazione (art. 8 d.lgs. 74 del 2000 al capo A; artt. 483, 640-bis e 316-bis cod. pen. al capo D), ma ha omesso di disporre la confisca, diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei delitti di cui agli artt. 640-bis e 316-bis cod. pen., contestati al capo D), che deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena ai sensi degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen. o, comunque, sarebbe stato necessario motivare in ordine alla concreta insussistenza dei relativi presupposti. Del resto, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere (Sez. 3, n. 14969 del 30/01/2023, Maffeo; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661). Poiché l'adozione della misura ablatoria omessa non può prescindere da accertamenti preliminari in fatto, volti a calcolare l'ammontare del profitto o del prezzo dei reati commessi e a verificare, conseguentemente, se sussistano le condizioni per procedere alla confisca diretta ovvero alla confisca per equivalente, nel caso di accertata mancanza - nella disponibilità del reo - del profitto o del prezzo del reato, va escluso che la misura possa essere immediatamente disposta dalla Corte e l'annullamento della sentenza impugnata deve essere disposto con rinvio. 3. In conclusione, il motivo relativo alla omessa confisca relativamente al capo D) deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata sul punto. All'annullamento consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca, in. diversa persona fisica, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo D) quanto all'omessa confisca e rinvia sul punto al Tribunale di Lucca. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 14 aprile 2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente nni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],:..a in Ceucelleria o. 25 MAG. 2026 7